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Residenza e domicilio professionale equiparati ai fini della iscrizione agli albi

La scheda


Residenza e domicilio professionale

requisiti alternativi per l'iscrizione all'albo


§ § §


Documenti utili:


1.- La legge 526/99.

2.- Il parere del Ministero della Giustizia del 14.3.2000.

3.- Il parere del Consiglio Nazionale Forense del 27.10.2000.


1.- La legge 526/99.


La legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante "Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", ha previsto, all'art. 16 ("Norme in materia di domicilio professionale") che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza".


2.- Il parere del Ministero della Giustizia del 14.3.2000.


Riportiamo di seguito la Circolare della Direzione Generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio VII, del 14 marzo 2000 (pubblicata nel sito del Ministero della Giustizia) in merito alla legge 526/99:

"A tutti i Consigli Nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia


Oggetto:

Interpretazione dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 - requisiti per l'iscrizione negli albi professionali - residenza - domicilio professionale.


Poiché sono giunti a questo Ufficio richieste in merito all'interpretazione da dare all'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 - ferma restando l'autonomia dei Consigli Nazionali in indirizzo nell'interpretazione delle norme di legge -, si ritiene opportuno osservare quanto segue.


Preliminarmente si deve rilevare che l'art. 16 della L. n. 526/99, pur facendo parte della 'legge comunitaria' - che recependo alcune direttive comunitarie, fissa alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi decreti legislativi - non trova riferimenti in direttive specifiche e, quindi, per la sua attuazione non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo.


L'immediata precettività della norma pone problemi a livello interpretativo, poiché, disponendo che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza", sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell'Unione Europea.


A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz'altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato.


Il tenore letterale del citato art. 16 non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea.


Peraltro, mantenere il requisito della residenza per i cittadini italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell'Ordine o del Collegio.

Vi è chi sostiene che l'Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito territoriale ove ha sede l'Ordine o il Collegio.

Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è residente ma che non costituisce la sede principale dei suoi affari.

E' nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza.

Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o del Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali.


Peraltro, escludendo che l'art. 16 possa applicarsi anche agli italiani si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento, in quanto allo straniero che, ad esempio, stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa città.


Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che il citato art. 16 della l. n. 526/99 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.


Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.


Il Direttore dell'Ufficio (Stefano Racheli)"


3.- Il parere del Consiglio Nazionale Forense del 27.10.2000.


Il Consiglio Nazionale Forense, con parere del 27 ottobre 2000) (pubblicato in "Attualità Forense", n. 1/2001) si è adeguato al superiore orientamento, così ritenendo:


"Rilevato che l'art. 16 legge 21 dicembre 1999, n. 526 dispone che "Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza";


rilevato che l'ordinamento della professione di avvocato (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1538) impone la residenza come requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione all'albo, e, più in generale, costruisce intorno al requisito della residenza, anagraficamente verificabile, il rapporto giuridico tra l'iscritto e il Consiglio dell'ordine d'appartenenza, anche con riferimento ai doveri di vigilanza e di controllo disciplinare, in funzione della protezione degli interessi pubblici la cui cura è devoluta all'ordine degli avvocati;


rilevato che l'equiparazione in parola provoca difficoltà pratiche di rilievo in capo alle amministrazioni competenti ad applicarla, è cioè in capo ai Consigli dell'ordine degli avvocati;


ritenuto utile, al fine di superare le succitate difficoltà applicative, elaborare criteri che consentano di conciliare l'innovazione normativa con l'assetto vigente della disciplina della professione di avvocato;


approva la seguente circolare interpretativa proponendo ai consiglio dell'ordine degli avvocati di adottarla come atto interno di regolamentazione delle proprie funzioni amministrative


La residenza e il domicilio professionale sono requisiti soggettivi alternativi per l'iscrizione all'albo degli avvocati, come disposto dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526 (art. 16).


L'avvocato che intenda chiedere l'iscrizione all'albo secondo il proprio domicilio professionale deve presentare al Consiglio dell'ordine competente per territorio la documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale domicilio professionale, insieme con la documentazione relativa alla propria residenza.


Il domicilio professionale è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività.

Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va intesto nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonchè del numero di clienti e del giro di affari realizzato, secondo le indicazioni della Corte di giustizia europea.


Il Consiglio dell'ordine che delibera l'iscrizione sulla base del domicilio ne dà informazione al Consiglio dell'ordine della circoscrizione territoriale in cui l'iscritto risiede.


(Il Consiglio nazionale forense)




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al numero 24/02 del
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