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          Condividi su   Condividi su Twitter Twitter     Facebook     Linkedin     OkNotizie     iscriviti alla newsletter 30/06/2004
    Il Tribunale di Mondovi' attribuisce valore di prova scritta ad una email, ex art.10, co.2 TUDA.

    Valore probatorio di una e-mail


    E' stato emesso dal Tribunale di Mondovì, il 7 giugno 2004, un Decreto ingiuntivo basato sul riconoscimento di debito contenuto in un messaggio di posta elettronica ( Trib. Mondovì, decreto ingiuntivo n.375 del 7/06/2004)

    Come già riconosciuto da altra giurisprudenza e da autorevole dottrina, infatti, l'email è un documento informatico dotato di firma elettronica leggera e, conseguentemente, può costituire prova scritta, liberamente valutabile dal giudice, così come dispone l'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000.

    Il requisito della forma scritta, nello specifico, è soddisfatto "dalla coppia di dati indirizzo mittente - headers associati logicamente alla coppia di dati username e password".


    Testata registrata presso 
    il Tribunale di Catania 
    al numero 24/02 del
    21/10/02 ISSN 1724-0859
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