Era stato già evidenziato in giurisprudenza che il generale principio di “adeguata pubblicità” dei bandi di gara, previsto dal nostro ordinamento “può dirsi legittimamente assicurato dall’uso del sito internet, dato che il rinvio ad atti, liberamente consultabili sulla rete informatica, di per sé, non costituisce una fattore di diminuzione delle garanzie procedimentali”, ma anzi, appare addirittura preferibile alle altre forme di pubblicazione: “la accessibilità sulla rete web consente agli interessati sia di conoscere direttamente, ed in tempo reale, tutti i provvedimenti di loro interesse, che di poter gestire i relativi procedimenti” (TAR Lazio, III ter, 8 marzo 2004, n. 2159, in Altalex.it)
Nel caso all'attenzione dei giudici cagliaritani, la pubblicazione su Internet di un capitolato difforme da quello effettivamente disciplinante la gara, dovuto ad errore dell'amministrazione, comporta la necessità di assegnare un termine nuovo e congruo all'impresa che, facendo affidamento su quella pubblicazione informatica, ha modulato l'offerta in modo difforme da quella effettivamente richiesta dal capitolato vigente.
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