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      Condividi su   Condividi su Twitter Twitter     Facebook     Linkedin     OkNotizie     iscriviti alla newsletter 07/09/2006
Decreto Bersani

La riforma delle libere professioni, art.2 DL 223/2006 convertito con legge 248/2006



Tariffe liberalizzate, pubblicita' consentita e societa' multidisciplinari. Sono solo alcune delle novità contenute nell'art. 2 del decreto Bersani, ormai definitivamente in vigore, dopo la conversione in legge, dal 5 agosto scorso.

Per i servizi professionali arrivano parcelle ‘negoziabili’ tra le parti e legate al risultato della prestazione. I liberi professionisti potranno far conoscere agli utenti i servizi offerti (caratteristiche del servizio offerto, prezzo delle prestazioni) attraverso la pubblicità informativa. L’utente potrà d'ora innanzi rivolgersi anche a societa’ multidisciplinari.

Si riportano di seguito:
1) il documento del Ministero dello Sviluppo Economico "cittadino-consumatore. Nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori", a commento dell'art.2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali);
2) il testo definitivo dell'art. 2 (come approvato dal Parlamento);
3) il precedente testo, come deliberato dal Governo in seno all'originario decreto legge.

. . . . . . .

1)

Dal documento "cittadino-consumatore. Nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori", redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, a commento dell'art.2 del decreto legge 223/2006, come convertito dalla legge 248/2006:

"1. Per i servizi professionali arrivano parcelle ‘negoziabili’ tra le parti e legate al risultato della prestazione.

Con una norma del decreto legge si abrogano le disposizioni normative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

In seguito alle modifiche introdotte dal Parlamento si è precisato che il compenso professionale degli avvocati negoziato con gli utenti deve essere espresso in un accordo scritto.

Effetti previsti: 1. riduzione delle parcelle; 2. maggiore efficienza nelle prestazioni offerte.

2. I liberi professionisti possono far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità informativa. Ora, ad esempio, anche sulle riviste informative di pubblica utilità si può ‘selezionare’ il professionista più adatto e conveniente alle proprie esigenze.

Con una norma del decreto legge si abroga il divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.

Effetti previsti: 3. l’utente avrà maggiori informazioni a sua disposizione e quindi più possibilità di comparazione e di scelta; 4. il consumatore avrà anche più capacità contrattuale

3. L’utente potrà rivolgersi a societa’ multidisciplinari (formate da architetti, avvocati, notai, commercialisti ecc…)

Con una norma del decreto legge si abroga il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Effetti previsti: 5. si apre la possibilità di creare studi italiani più competitivi a livello internazionale; 6. aumenta l’offerta dei servizi integrati a beneficio dell’utente

N.B.:
- Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
- Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni cui si fa riferimento devono essere tempestivamente adeguate entro il 1° gennaio 2007.
- In mancanza di tale adeguamento, a decorrere dalla predetta data, sono in ogni caso nulle per violazione di norma imperativa di legge.

Interventi Antitrust presi in esame: IC 9 ottobre 1997; AS 5 febbraio 1999; AS 27 aprile 2005; AS 14 luglio 2005; AS 18 novembre 2005

. . . . . .

2)

Decreto legge 223/2006 coordinato con la legge di conversione 248/2006

(In vigore dal 5 agosto, le modifiche sono riportate in italico)

(...)

Art. 2
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

. . . . . . .

3)

Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(In vigore dal 4 luglio 2006)

(...)

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.



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