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Dagli atti della Camera

La relazione al disegno di legge comunitaria 2006



. . . . . . .

Disegno di legge n. 1042 AC (al Senato poi n. 1014/AS)

Relazione

Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge, che riproduce l'analogo provvedimento presentato nella XIV legislatura (atto Senato n. 3794), il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

La struttura del disegno di legge in esame, pur differenziandosi il meno possibile dalle linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie, recepisce le innovazioni recate dalla riforma del 2005 e in particolare segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.

Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Viene anche conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 1 regola il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.

Oggetto della delega legislativa, che deve essere esercitata entro diciotto mesi, sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.

Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 7 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. «Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti - rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» (Corte costituzionale, sentenza n. 126 del 1996; si veda, inoltre, la sentenza n. 425 del 1999. Entrambe le sentenze sono relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).

L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato in numerose occasioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 detta princìpi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 4 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie. Al comma 2 si prevede la riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe previste al comma 1 alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

L'articolo 5 delega il Governo all'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie.

L'articolo 6 prevede l'attuazione di direttive comunitarie attraverso lo strumento regolamentare, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 9, comma 1, lettera d), e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il capo II individua princìpi fondamentali in base ai quali informare l'esercizio da parte delle regioni e delle province autonome dell'attività normativa nelle materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 7 attua una specifica previsione della legge n. 11 del 2005 [articolo 9, comma 1, lettera f)], recando disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione agli atti comunitari nelle materie di competenza concorrente.

La disposizione, anche in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, individua, in particolare, alcuni princìpi fondamentali nel cui rispetto le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione, per quanto di competenza, delle direttive comunitarie, di cui agli allegati al presente disegno di legge, in materie particolarmente rilevanti, quali «tutela e sicurezza del lavoro», «professioni» e «tutela della salute».

Il capo III contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario ovvero predispongono condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione della disciplina comunitaria.

L'articolo 8 individua i criteri e i princìpi direttivi per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

In particolare, sono stabiliti i nuovi massimali minimi obbligatori di copertura per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I massimali minimi obbligatori attualmente ammontano, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a 774.685,35 euro per le autovetture, i veicoli per trasporto di cose, i ciclomotori e i motoveicoli ad uso privato, le macchine operatrici e i carrelli e le macchine agricole, mentre per gli autobus e per le gare e competizioni sportive di veicoli a motore ammontano a 2.582.284,50 euro (decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993).

Tali massimali sono aggiornati a 5.000.000 di euro per sinistro nel caso di danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1.000.000 di euro per sinistro nel caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime.

Èanche previsto un periodo transitorio di cinque anni, a decorrere dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva in questione, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone.

Si fissa, inoltre, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada dei danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a 500 euro, qualora per lo stesso incidente il Fondo sia intervenuto anche per il risarcimento di gravi danni alle persone.

Le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva in questione andranno a modificare il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Le nuove disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 modifica l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), concernente la titolarità e gestione della farmacia. Finalità della disposizione è quella di rendere coerente tutta la disciplina del settore farmaceutico eliminando una previsione in contrasto con il principio che affida, in via esclusiva, la titolarità degli esercizi a farmacisti in possesso dell'abilitazione professionale. La legge dispone che, anche quando titolare della farmacia non sia una persona fisica, ma una società, questa sia costituita esclusivamente da farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società. In contraddizione con detto principio, le norme oggetto della modifica consentono all'erede (che sia coniuge o erede in linea diretta entro il secondo grado) di un farmacista titolare di farmacia o socio di società titolare di farmacia di continuare a gestire l'esercizio (o a partecipare alla sua gestione con gli altri soci) fino al compimento del trentesimo anno di età ovvero, se successivo, fino al termine di dieci anni dal trasferimento mortis causa dell'esercizio o della quota societaria. La questione è stata oggetto di specifico rilievo da parte della Commissione europea.

L'articolo 10 attua l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con una norma transitoria che consente l'esercizio della professione di odontoiatra ai laureati in medicina e chirurgia il cui corso di studio abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

L'articolo 11 è finalizzato a creare le condizioni per rendere possibile, in tempi ravvicinati, la realizzazione di un sistema nazionale conforme, per i profili sanzionatori, alla normativa comunitaria nel settore della classificazione tradizionale e automatizzata delle carcasse bovine, di cui al regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991; in particolare, la modifica recata dal regolamento (CE) n. 1215/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, alla predetta norma di base, che ha dato facoltà agli Stati membri di autorizzare tecniche automatizzate, non è attualmente presidiata da specifiche sanzioni, mentre, per quanto attiene l'ambito applicativo, è stata emanata dal competente Ministero delle politiche agricole e forestali una circolare illustrativa delle relative procedure operative, in data 22 marzo 2005, rendendo così accessibile agli operatori la nuova forma di classificazione.

L'articolo in esame interviene, quindi, a sanare la lacuna normativa esistente nei confronti del citato regolamento (CEE) n. 344/91, a seguito dell'intervenuta modifica riguardante i controlli delle operazioni di classificazione automatizzata, laddove l'articolo 3, paragrafo 3, da un lato rinvia alla disposizione generale del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, disciplinante il settore, che prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di misure appropriate per sanzionare comportamenti che non rispettino gli obblighi derivanti dal regolamento medesimo, dall'altro individua particolari fattispecie di infrazioni da perseguire, fra cui la classificazione ad opera di personale privo della prescritta licenza.

Nel contempo, si è ritenuto necessario intervenire anche sulle procedure non automatizzate già presidiate dall'ordinamento, ai sensi della legge 8 luglio 1997, n. 213, nel cui ambito applicativo eventuali violazioni di obblighi e adempimenti sono risultate finora di difficile sanzionabilità, in quanto i soggetti coinvolti (titolare dello stabilimento e tecnico classificatore) sono stati solo con la recente modifica regolamentare meglio identificati in base alle rispettive competenze. Il riassetto del complesso delle misure applicative sanzionatorie ha comportato altresì un adeguamento degli importi pecuniari, rimodulati a seconda delle irregolarità riscontrate, distinguendo le responsabilità del titolare dello stabilimento da quelle del tecnico classificatore nonché effettuando un preciso raccordo con le norme nazionali di attuazione, emanate successivamente alla citata legge n. 213 del 1997.

L'articolo, in particolare, prevede la sostituzione integrale dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, nel senso di comminare sanzioni amministrative nei confronti dei titolari degli stabilimenti interessati, distinte per la fattispecie della classificazione tradizionale e per quella automatizzata, introducendo l'articolo 3-bis per tale ultima procedura. Da ultimo, con l'articolo 3-ter, in caso di comportamenti non conformi alle norme comunitarie e nazionali di settore, è disposta la revoca, previa diffida, delle prescritte forme di abilitazione e di licenza ad operare, rispettivamente per i tecnici classificatori e per i titolari degli stabilimenti autorizzati all'uso di classificazione automatizzata. Inoltre, per quanto concerne le competenze in materia irrogatoria, fermo restando il rinvio per gli accertamenti e le procedure alla legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto che si tratta di un sistema di controllo svolto a livello decentrato, è stata prevista la cosiddetta «clausola di cedevolezza», con riferimento agli organi regionali da individuare, per assicurare la necessaria continuità al sistema che attualmente prevede l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale organo dell'Amministrazione preposto alla irrogazione sanzionatoria.

L'articolo 12 sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, di recepimento della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che disciplina la materia dell'immissione sul mercato dei biocidi, in quanto non riproduce fedelmente la norma prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

L'articolo ha, pertanto, lo scopo di conformare il decreto legislativo alla disciplina comunitaria, per consentire una corretta e completa applicazione del regime autorizzatorio armonizzato tra tutti gli Stati membri.

Con tale articolo è stato sostituito il riferimento al decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, in quanto quest'ultimo, all'articolo 20, ha abrogato il primo.

L'articolo 13 modifica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. La prima modifica consiste nella integrale sostituzione del comma 1 dell'articolo 11 e trova giustificazione nel fatto che il decreto legislativo n. 194 del 1995, con il quale è stata recepita la direttiva 91/414/CEE, non ha riportato integralmente quanto specificato al paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva medesima.

Tale direttiva, infatti, prevede la possibilità di limitare o proibire l'uso o la vendita di un prodotto fitosanitario «autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10» facendo riferimento sia a quei prodotti che sono già stati autorizzati da un altro Stato membro (procedura dell'articolo 10), sia a quelli che, invece, sono stati autorizzati per la prima volta in Italia dal Ministero della salute.

L'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 194 del 1995 limita la predetta possibilità di intervenire in via cautelativa solo per i prodotti già autorizzati in un altro Stato membro.

La seconda modifica è volta a introdurre il comma 4-bis dell'articolo 20, prevedendo l'aumento del numero degli esperti della Commissione consultiva prodotti fitosanitari. Ciò in considerazione della notevole mole di lavoro necessaria per mantenere gli impegni assunti a livello comunitario. Non si pone un problema di copertura finanziaria della norma in quanto le spese della suddetta Commissione consultiva sono a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa, secondo tariffe e modalità stabilite con decreti ministeriali.

L'articolo 14 è finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fissando i criteri direttivi; la previsione normativa trova giustificazione nella circostanza che l'Unione europea ha da tempo avviato la revisione delle sostanze attive che sono presenti nei prodotti fitosanitari registrati e in commercio negli Stati membri. L'obiettivo della revisione è quello di tutelare la salute dei consumatori e degli operatori attraverso una più corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari e una riduzione del loro impatto ambientale.

Secondo la direttiva 91/414/CEE la procedura di revisione prevede la presentazione da parte delle aziende di una documentazione aggiornata che viene valutata dagli Stati membri al fine di creare una lista positiva (allegato I della direttiva) di sostanze attive che possono essere utilizzate nella formulazione di prodotti fitosanitari. Le sostanze attive attualmente in commercio sono 800 e l'Unione europea ha diluito nel tempo la procedura di revisione. Dette sostanze sono state suddivise in quattro liste di revisione, definite con appositi regolamenti (regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992; regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000; regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002; regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002). Poiché nell'articolato del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 sono citati soltanto i primi due regolamenti n. 3600/92 e n. 451/2002, ciò impedisce che possa avere seguito l'istruttoria relativa alla proroga di autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è stata inclusa negli allegati dei successivi regolamenti comunitari, ma di cui non esiste attualmente, nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, alcun riferimento normativo. Ne consegue la necessità di modificare il citato comma 2.

L'articolo 15 disciplina la materia della preparazione e del commercio degli alimenti per animali, di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, depenalizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'ambito della generale depenalizzazione dei reati minori, come tutto il settore della produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Con il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono stati nuovamente penalizzati i soli articoli 22 e 23 della citata legge n. 281 del 1963, mentre in occasione del recepimento delle direttive 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, sono state previste sanzioni penali per la violazione di alcune disposizioni concernenti i prodotti destinati all'alimentazione degli animali (articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149).

In proposito, occorre evidenziare che tutta la materia della sicurezza alimentare concernente gli alimenti e anche i mangimi è disciplinata dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che fissa tutte le procedure e gli obblighi a carico degli operatori. Per tale regolamento è stato predisposto un decreto legislativo recentemente entrato in vigore (decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190).

Con l'articolo proposto, pertanto, si persegue la finalità di uniformare la disciplina sanzionatoria della materia in questione.

L'articolo 16 costituisce novella legislativa alla parte VI del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Con tale articolo, ai primi due commi, si individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, relativamente all'applicazione della normativa in materia di servizi turistici (parte III, titolo IV, capo II, del codice del consumo), di clausole abusive nei contratti (parte III, titolo I, del codice del consumo), e di garanzie nella vendita di beni di consumo (parte IV, titolo III, capo I, del codice del consumo), per i quali non sono state indicate autorità di riferimento in sede di recepimento delle direttive corrispondenti (rispettivamente il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24) e di elaborazione del codice del consumo.

Il comma 3 estende l'operatività dei poteri dell'autorità competente per le infrazioni transfrontaliere anche alle infrazioni nazionali, al fine di evitare un diverso e discriminatorio livello di tutela dei consumatori nelle medesime materie, in caso di infrazioni nazionali rispetto alle infrazioni infracomunitarie.

Il comma 4 disciplina le modalità di esercizio dei poteri dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, disponendo che, per l'attività sul territorio, il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di altre autorità pubbliche, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, e perciò iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo. Si precisa che l'attività delle associazioni dei consumatori e degli utenti in tale materia rimane circoscritta alle azioni inibitorie di cui all'articolo 139 del codice del consumo.

Il penultimo comma rinvia ad un successivo regolamento di attuazione la disciplina delle procedure istruttorie per l'esercizio dei poteri da parte dell'autorità competente, sulla falsariga di quello previsto per la pubblicità ingannevole e comparativa (articolo 26, comma 9, del codice del consumo).

Infine, l'ultimo comma dell'articolo in esame individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente a designare l'ufficio unico di collegamento, responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, definito all'articolo 3, lettera d), di tale regolamento.

L'articolo 17 reca disposizioni attuative degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, prevedendo obblighi di comunicazione mensili all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata.

La norma prevede, altresì, che le modalità e la tempistica delle comunicazioni siano fissate con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 3 reca disposizioni sanzionatorie.

L'articolo 18 reca disposizioni in tema di trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE).

Il CIDE è stato costituito con contratto tra il Governo italiano e la Commissione europea nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi della legge 23 giugno 2000, n. 178.

La Commissione europea, con decisione C(2005) 4477 del 28 novembre 2005, ha ritenuto di non rinnovare la sua partecipazione ai Centri nazionali di informazione sull'Europa nella forma di GEIE («Grandi centri» esistenti a Parigi, Lisbona e Roma) dopo la scadenza dei rispettivi contratti istitutivi (dicembre 2006 per Lisbona e marzo 2007 per Parigi e Roma). Con la stessa decisione, in coerenza con il Piano d'azione SEC(2005) 985 del 20 luglio 2005, relativo al miglioramento della comunicazione sull'Europa, la Commissione offre ai Governi dei Paesi membri e, in particolare, alla Repubblica francese, alla Repubblica del Portogallo e alla Repubblica italiana, nuove forme di collaborazione definite «partenariati di gestione», nelle quali è, tra l'altro, previsto di utilizzare lo strumento collaudato dei Grandi centri per fare fronte alle esigenze di informazione dell'opinione pubblica sulle attività dell'Unione europea, in maniera coordinata e permanente.

Il partenariato di gestione, così come delineato dalla comunicazione della Commissione sulla attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione dell'Unione europea - COM(2004) 196 del 20 aprile 2004 - istituisce un rapporto strutturato tra le parti, che governa il piano di comunicazione concordato. A questo fine, è previsto un accordo pluriennale con lo Stato membro per assicurare un contributo finanziario della Comunità all'organismo scelto e proposto dal Governo nazionale. Spetta dunque al Governo, in stretta collaborazione con il Parlamento nazionale, di aggiornare e di adeguare lo strumento esistente, in modo da renderlo capace di assolvere ai compiti di informazione, documentazione e formazione verso i cittadini italiani e determinate categorie di utenti, in cooperazione strutturata con la Commissione europea.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A, B e C.

I primi due allegati contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

L'allegato C contiene l'elenco delle direttive per le quali il Governo è autorizzato all'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Va ricordato che l'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, impone l'obbligo alla relazione al disegno di legge comunitaria:

a) di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) di dare partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa.

(...)

(Roma, 9 giugno 2006)



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