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Decreto Bersani

Nuovi obblighi fiscali e previdenziali a carico delle imprese negli appalti pubblici (art.35)




Responsabilita' solidale dell'appaltatore per gli adempimenti fiscali e previdenziali del subappaltatore

L'appaltatore responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi di quest'ultimo. E' una delle novita' contenute nel decreto Bersani (d.l. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006), all'art. 35 (commi da 28 a 34).

L'appaltatore dovrà garantire (acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo) il corretto versamento da parte del subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore può a tal fine sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della relativa documentazione.

E' previsto un limite massimo: l'appaltore risponde solo fino all'ammontare del corrispettivo da lui dovuto al subappaltatore.

Nuovi adempimenti fiscali e previdenziali a carico dell'appaltatore

Il committente d'ora innanzia potrà pagare il corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti fiscali e previdenziali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto sono stati correttamente eseguiti. Previste a tal fine sanzioni fino a 200mila euro .

Entrata in vigore delle nuove norme

Il decreto legge 223/2006 aveva previsto (al comma 34) l'immediata applicazione delle nuove norme, la legge di conversione 248/2006 ha previsto (al comma 34 nuova versione) che le nuove regole trovino applicazione solo "successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti ...".

La legge di conversione è entrata in vigore il 5 agosto, e dunque il decreto attuativo (con conseguente entrata a regime delle nuove regole) dovrà essere adottato entro il 3 novembre.

Si riporta di seguito l'art. 35 (commi da 28 a 34) del decreto Bersani.

. . . . . . .

Legge 4 agosto 2006 n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183)

(...)

Titolo III

MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI

Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

(...)

c. 28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.

c. 29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

c. 30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

c. 31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

c. 32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

c. 33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

c. 34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

- - -

Allegato

comma 34 (versione originaria):
"Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



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