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Secondo i giudici tributari

Decreto Bersani, retroattiva la nozione di area edificabile



Si applica anche ai giudizi in corso al 4 luglio 2006 l'articolo 36 della legge 248/2006 secondo cui, ai fini Ici, Iva, imposta di registro e Irpef, un'area e' edificabile se inserita nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 238 del 3 ottobre 2006, ha stabilito che l'articolo 36 e` norma di interpretazione autentica , che trova dunque applicazione anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2006).

Non e' essenziale, per la qualificazione dell`area, che sia stato emanato un piano di lottizzazione.

Il collegato alla legge finanziaria 2006 (art. 11-quaterdecies, comma 16 della legge 248/2005), aveva già introdotto questa precisazione, ma limitatamente all`Ici, ora viene estesa anche a Iva, imposta di registro, Irpef.

In definitiva, rileva la "potenzialita'" di edificazione (secondo l`art. 2 del decreto legislativo 504/92 l'area fabbricabile è l`area "utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi"). .

Viene dunque recepito l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "ai fini tributari, un terreno e` un'entita' valutabile sulla base della destinazione edificatoria, quando e` inserito nel piano regolatore ed e` soggetta all`imposta comunale sugli immobili indipendentemente dalla successiva lottizzazione, anche se "la utilizzabilita` a scopo edificatorio non sia ancora effettiva al momento dell`imposizione fiscale".

 



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