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          Condividi su   Condividi su Twitter Twitter     Facebook     Linkedin     OkNotizie     iscriviti alla newsletter 31/10/2006
    Dal 6 novembre

    Il regolamento con le nuove regole sul bagaglio a mano negli aerei



    Nuove regole sulla sicurezza in tutti gli aeroporti dell'Unione Europea (e in Norvegia, Islanda e Svizzera).

    Sono state introdotte dal Regolamento della Commissione Europea del 4 ottobre scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 ottobre. Decorsi i venti giorni previsti di vacatio legis, le nuove norme entrano in vigore il 6 prossimo novembre.

    Le nuove previsioni, che trovano applicazione anche sui voli nazionali, mirano a prevenire le nuove minacce terroristiche, effettuate con utilizzo di esplosivi in forma liquida.

    In base al nuovo regolamento è consentito portare a bordo, nel bagaglio a mano, solo una piccola quantità di liquidi, in recipienti ciascuno di capacità massima di 100 millilitri o di misura equivalente, che dovranno essere inseriti in sacchetti di plastica trasparente e risigillabili con capienza massima di un litro oppure di dimensioni, ad esempio, di circa 18 cm x 20 cm. Questi sacchetti dovranno essere trasportati separatamente dall'altro bagaglio a mano.

    Per ogni passeggero sarà consentita solo una busta.

    Tra gli articoli liquidi che sarà possibile portare a bordo solo in piccole quantità vi sono: acqua ed altre bevande, profumi, gel (inclusi prodotti gelatinosi per capelli e per la cura del corpo come bagno schiuma e doccia schiuma), sostanze in pasta (incluso il dentifricio), mascara, creme, lozioni ed oli, spray, contenuto di recipienti pressurizzati (incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti), miscele di liquidi e solidi, nonché ogni altro prodotto di consistenza analoga.

    E' pure utile consultare il documento "Informativa per i passeggeri", pubblicato sul sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

    Di seguito, il testo del Regolamento, in cui tuttavia, l'allegato è stato secretato (cfr. il terzo "considerando").


    . . . . . . . .



    Commissione delle Comunità Europee

    Regolamento (CE) n. 1546/2006 del 4 ottobre 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

    (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17.10.2006)


    La Commissione delle Comunità Europee
    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo essere introdotti negli aeromobili. e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1), in particolare
    l’articolo 4, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare, se necessario, misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2) è stato il primo atto normativo contenente tali misure.

    2) Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni, in particolare per far fronte al rischio crescente connesso all'introduzione di esplosivi liquidi negli aeromobili. Tali misure devono essere riesaminate ogni sei mesi, alla luce dell’evoluzione tecnica, delle implicazioni di carattere operativo per gli aeroporti e dell’impatto sui passeggeri.

    3) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti di interferenza illecita, le misure istituite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 devono essere segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola vale necessariamente per tutti gli atti modificativi. I passeggeri devono comunque essere chiaramente informati delle regole applicabili agli articoli che non possono essere introdotti negli aeromobili.

    4) Il regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere modificato di conseguenza.

    5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

    Ha adottato il seguente regolamento

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Ai fini della riservateza del presente allegato si applica l'articolo 3 del suddetto regolamento.

    Articolo 2
    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Bruxelles, 4 ottobre 2006.

    . . . . . . .

    Allegato
    A norma dell’articolo 1, l'allegato è stato segretato

    Note
    (1) Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004.
    (2) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 240/2006



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