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    In vigore dal 6 settembre

    Le nuove regole sulle supplenze nelle scuole



    Ministero della Pubblica Istruzione

    Decreto 13 Giugno 2007 n. 131

    Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al
    personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge
    3 maggio 1999, n. 124

    (G.U. n. 194 del 22.8.2007)

    Il Ministro della Pubblica Istruzione;
    Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
    in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;
    Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
    400, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
    testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
    istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare
    l'articolo 1, commi 72 e 78;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
    275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
    Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge
    4 giugno 2004, n. 143;
    Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento
    delle supplenze al personale docente e educativo, adottato con
    decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;
    Considerata la necessita' di apportare modifiche e integrazioni
    alle norme contenute nel predetto regolamento;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
    consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
    sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
    ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, reso
    in data 1° giugno 2007;

    A d o t t a
    il seguente regolamento:

    Art. 1.
    Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze

    1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio
    1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia
    stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili
    personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale
    soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo,
    personale di ruolo, si provvede con:
    a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti
    d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
    che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
    b) supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
    didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non
    vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
    termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non
    concorrano a costituire cattedre o posti orario;
    c) supplenze temporanee per ogni altra necessita' di supplenza
    diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato
    all'articolo 7.
    2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze
    temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
    le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
    3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di
    circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
    4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali
    che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si da'
    luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge
    finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il
    consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in
    servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come
    ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore
    settimanali.
    5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2
    o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative
    supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita'
    didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole
    ove si verifica la disponibilita', utilizzando le rispettive
    graduatorie di circolo e di istituto.
    6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del
    decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto
    2001, n. 333, l'individuazione del destinatario della supplenza e'
    operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica
    territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle
    graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di
    utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
    7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
    contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
    scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal
    giorno dell'assunzione in servizio e termine:
    per le supplenze annuali il 31 agosto;
    per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
    didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario
    scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
    per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva
    permanenza delle esigenze di servizio.
    8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
    coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
    legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.


    Art. 2.
    Graduatorie ad esaurimento

    1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
    temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, di cui al
    comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad
    esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
    27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni
    contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo
    2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
    2. Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento puo'
    rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio
    scolastico, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo
    determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a
    tempo indeterminato.
    3. Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due
    province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la
    quale ha espresso la specifica richiesta.
    4. Nei confronti del personale che sia gia' di ruolo per altro
    grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza e' conferita
    solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella
    graduatoria ad esaurimento e' finalizzato anche al conferimento delle
    supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la
    decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi
    previste dalla disciplina contrattuale.
    5. Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini
    dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione
    i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai
    sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.


    Art. 3.
    Conferimento delle supplenze a livello provinciale

    1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle
    lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o
    delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche
    sono disposte annualmente assicurando preventivamente la
    pubblicizzazione nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio
    scolastico provinciale:
    del quadro definito ed esaustivo delle disponibilita' e delle
    relative sedi cui si riferiscono;
    del calendario delle convocazioni.
    Nel corso delle attivita' di attribuzione delle supplenze, dei
    predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione
    aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni gia'
    effettuate.
    2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione
    scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti,
    utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione,
    personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli
    aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega
    preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni
    in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli
    aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano
    giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
    3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del
    prescritto titolo di specializzazione con priorita' rispetto alle
    altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
    4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5,
    l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli
    aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende
    le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a
    rifacimento. Le disponibilita' successive che si vengono a
    determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori
    fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti
    che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario secondo le
    disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i
    possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti
    che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.
    Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione
    non hanno piu' titolo ad ulteriori proposte di supplenze per
    disponibilita' sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
    5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle
    operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi
    contratti, e' ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per
    supplenza temporanea sino ai termine delle attivita' didattiche per
    l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o
    diverso insegnamento.


    Art. 4.
    Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro
    nello stesso anno scolastico

    1. L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti
    interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di
    attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della
    costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di
    ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate
    nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento
    d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al
    raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per
    il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento puo'
    attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative
    disponibilita', salvaguardando in ogni caso l'unicita'
    dell'insegnamento nella classe e nelle attivita' di sostegno.
    2. Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile con
    piu' rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in
    contemporaneita' esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla
    medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione
    dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il
    corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della
    scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra puo'
    realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di
    secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di
    concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con
    il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due
    comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilita'.
    Il completamento d'orario puo' realizzarsi, alle condizioni predette,
    anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione
    dei relativi oneri.
    3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilita' di piu' rapporti di
    lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie
    tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono
    essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purche' non
    svolte in contemporaneita'.


    Art. 5.
    Graduatorie di circolo e di istituto

    1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle
    supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle
    domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in
    relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella
    scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
    2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle
    graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal
    vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
    3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una
    graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine,
    composte come segue:
    I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad
    esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui e'
    riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
    II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella
    corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica
    abilitazione o di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la
    graduatoria di circolo e di istituto;
    III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio
    valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
    4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione
    derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di
    punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente
    graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati
    inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di
    valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento
    di III fascia.
    Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la
    tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento
    (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di
    strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni
    presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un
    suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola
    media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un
    docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un
    docente titolare di strumento musicale nella scuola media per
    strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La
    commissione e' nominata dal competente dirigente dell'ufficio
    scolastico provinciale.
    5. Le graduatorie della I fascia hanno validita' temporale
    correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti
    graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di
    ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le
    graduatorie della II e III fascia hanno validita' biennale.
    6. L'aspirante a supplenza puo', per tutte le graduatorie in cui ha
    titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia
    fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il
    limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10
    istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni
    relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola
    dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10
    istituzioni.
    Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli
    aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono
    indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti
    comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilita' ad accettare
    supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalita'
    di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di
    tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si
    dara' luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei
    riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che
    hanno fornito tale disponibilita'.
    Le modalita' di interpello, accettazione e presa di servizio degli
    aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento
    ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che,
    tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla
    durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno
    prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta
    elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli
    aspiranti nello specifico modulo di domanda.
    7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di
    due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e
    di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento
    delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
    8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad
    esaurimento di una sola provincia hanno facolta' di scegliere, ai
    fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una
    provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie
    ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi
    dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilita' di rapporti di lavoro in
    due diverse province.
    9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto e' ammesso
    reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda
    entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della
    graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul
    reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la
    graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresi',
    definitiva a seguito della decisione sul reclamo.


    Art. 6.
    Elenchi di sostegno

    1. Per le disponibilita' di posti per le attivita' didattiche di
    sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e
    dell'udito si da' luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e
    gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso
    gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per
    l'insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di
    specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. Detti elenchi
    sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al
    precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo
    grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree
    disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti.
    Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola
    dell'infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di
    fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella
    rispettiva graduatoria.
    Gli aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo
    grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano
    in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio
    correlato a tale graduatoria.
    Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria
    di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e
    correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di
    scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area
    disciplinare.
    2. Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e
    grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno,
    prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di
    specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo
    modalita' annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad
    aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque
    in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se
    conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli
    elenchi medesimi.
    3. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'esaurimento dello
    specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la
    nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il
    conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli
    elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.


    Art. 7.
    Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di
    istituto

    1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, dirigenti
    scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive
    graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti
    situazioni e secondo le correlate tipologie:
    a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita'
    didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il
    personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
    b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale
    temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi
    disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun
    anno.
    2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione
    di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al
    momento della loro consultazione da parte della scuola interessata,
    evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di
    occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi
    nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati
    esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del
    presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche
    parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di
    supplenza offerta.
    Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati
    indispensabili per il regolare funzionamento della procedura
    informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema
    informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del
    contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.
    3. Fatta salva la possibilita' per i docenti in servizio di
    prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24
    ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente
    assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle
    relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva
    permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione
    spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime,
    secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 10 della legge e,
    comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data
    della stipula del contratto.
    4. Per ragioni di continuita' didattica, ove al primo periodo di
    assenza del titolare ne consegua un altro, o piu' altri, senza
    soluzione di continuita' o interrotto solo da giorno festivo o da
    giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza
    temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente gia'
    in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza
    del precedente contratto.
    5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne
    consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle
    lezioni si procede alla conferma del supplente gia' in servizio; in
    tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo
    servizio dopo la ripresa delle lezioni.
    6. Per la sostituzione del personale docente con orario
    d'insegnamento strutturato su piu' scuole, ciascuna scuola procede
    autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
    7. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari
    o inferiori a 10 giorni, si da' luogo a scorrimento prioritario
    assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti
    di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita
    disponibilita' all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi,
    secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso
    di prosecuzione dell'assenza del titolare si da' luogo alle
    operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del
    supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il
    periodo di ulteriore assenza non e' superiore a 10 giorni mentre si
    procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale
    scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza
    ecceda tale limite.
    8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui
    titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono
    conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per
    l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi
    nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di
    accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera,
    ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni
    riservate di esami per il conseguimento dell'idoneita'
    all'insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del
    titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione
    agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a
    coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria,
    siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della
    lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2°
    grado.
    Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le
    supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella
    relativa graduatoria scolastica.
    9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di
    istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della
    supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della
    provincia secondo un criterio di viciniorita' e previe le opportune
    intese con i competenti dirigenti scolastici.
    10. Nell'anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di
    istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il
    31 gennaio antecedente all'inizio dell'a.s. di riferimento e deve
    essere completata entro il successivo 31 agosto.


    Art. 8.
    Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del
    rapporto di lavoro

    1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito
    negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i
    seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:
    a) supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad
    esaurimento:
    1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla
    convocazione comportano la perdita della possibilita' di conseguire
    supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
    insegnamento;
    2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione,
    attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega,
    comporta la perdita della possibilita' di conseguire supplenze, sia
    sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo
    e di istituto, per il medesimo insegnamento;
    3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della
    possibilita' di conseguire supplenze, sia sulla base delle
    graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto,
    per tutte le graduatorie di insegnamento;
    b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e
    di istituto:
    1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga
    o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta,
    esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento
    dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa
    graduatoria di terza fascia;
    2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione
    comporta la perdita della possibilita' di conseguire supplenze per il
    medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si e' inclusi nelle
    relative graduatorie;
    3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della
    possibilita' di conseguire supplenze, conferite sulla base delle
    graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
    insegnamento;
    c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e
    primaria:
    1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione
    formulata secondo le specifiche modalita' stabilite con apposito
    provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante,
    relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che
    devono essere interpellati con priorita' per tali tipologie di
    supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica
    solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto
    l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto
    dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di
    supplenza o non aver gia' fornito accettazione per altra proposta di
    assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al
    completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;
    2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione
    comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
    3) l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di
    cui al punto b/3.
    2. Il personale che non sia gia' in servizio per supplenze di
    durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facolta', nel
    periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di
    risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per
    accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
    3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base
    delle graduatorie di istituto ha comunque facolta' di lasciare tale
    supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle
    graduatorie ad esaurimento.
    4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono
    revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a
    giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far
    pervenire alla scuola.


    Art. 9.
    Disposizioni finali e di rinvio

    1. I termini e le modalita' organizzative per la presentazione
    delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di
    istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per
    l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con
    decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni
    anche per l'attuazione delle relative procedure informatizzate.
    2. Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle
    graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre
    del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65° anno di
    eta'.
    3. Nei casi in cui e' previsto l'accesso all'insegnamento di
    cittadini comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato
    all'estero e dichiarato equipollente, e' richiesto altresi' il
    requisito dell'accertamento della competenza linguistica italiana
    che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare
    ministeriale n. 39 del 21 maggio 2005, e' attestata dall'universita'
    per stranieri di Perugia.
    4. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con
    riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a
    supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. La
    certificazione sanitaria di idoneita' all'impiego deve essere
    prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in
    occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro.
    5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
    anche al personale educativo.
    6. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento
    si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in
    materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di
    stipulazione del contratto.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
    osservare.
    Roma, 13 giugno 2007
    Il Ministro: Fioroni

    Visto, il Guardasigilli: Mastella
    Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
    persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 107



    Allegato A

    TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
    DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA, VALIDE PER IL CONFERIMENTO
    DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
    PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.

    A) Titoli di studio d'accesso.


    1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti
    all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla
    classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, e'
    attribuito il seguente punteggio: punti 12
    piu' punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
    piu' ulteriori punti 4 se il titolo di studio e' stato
    conseguito con la lode.
    La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi
    compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori
    di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere
    rapportata su base 110.
    Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti)
    se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono
    stati conseguiti.
    Nei casi in cui il titolo di accesso principale e' costituito dal
    possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli
    professionali, purche' congiunto a titolo di studio, si attribuisce
    il punteggio minimo.
    Per le classi di concorso per le quali e' previsto un titolo di
    studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda
    esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo
    non e' oggetto di alcuna valutazione ne' ai sensi del presente punto
    A) ne' dei successivi punti della tabella di valutazione.

    B) Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneita' non specifici

    (fino ad un massimo di 12 punti).

    1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a
    quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri
    concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini
    abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti:
    punti 3 per ogni titolo.

    2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
    docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e
    letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola
    secondaria, di cui al decreto ministeriale n. 39/98, in una delle
    lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991
    (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo.
    La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 e'
    alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto
    1).

    3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella
    scuola media (cl. 77/A):
    per il superamento di un concorso per esami e titoli nei
    Conservatori di musica: punti 3.

    C) Altri titoli culturali e professionali
    (fino ad un massimo di 22
    punti).

    Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali
    sono attribuiti i seguenti punteggi:
    1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12.
    Si valuta un solo titolo.
    2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6. Si valuta
    un solo titolo.
    3) Master universitario di durata annuale con esame finale,
    corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti
    cui si riferisce la graduatoria punti 3.
    4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di
    durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti
    cui si riferisce la graduatoria punti 1.
    E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei
    titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3
    titoli complessivi.
    5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella
    scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito
    presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento
    cui si riferisce la graduatoria: punti 3.

    D) Titoli di servizio.

    1) Servizio specifico:

    a) per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore
    riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione,
    prestato rispettivamente in: scuole di ogni ordine e grado statali o
    paritarie o istituzioni convittuali statali:
    per ogni anno: punti 12;
    per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino
    a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
    Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato
    per meta';
    b) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella
    scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo
    specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella
    scuola media:
    per ogni anno: punti 12;
    per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino
    a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).

    2) Servizio non specifico:

    a) per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico
    rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione,
    prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente
    punto 1):
    per ogni anno: punti 6;
    per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino
    a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
    Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato
    per meta';
    b) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella
    scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo
    specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali
    pareggiati:
    per ogni anno: punti 6;
    per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino
    a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

    3) Altre attivita' di insegnamento.

    Per ogni altra attivita' d'insegnamento non curricolare o,
    comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
    a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;
    b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario,
    secondario e artistico;
    c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o
    comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore
    legale;
    d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e
    pareggiati;
    e) le Accademie;
    f) i Conservatori;
    g) i corsi presso amministrazioni statali;
    h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati
    e controllati:
    per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50
    (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);

    E) Titoli artistici, (limitatamente alla graduatoria di strumento
    musicale nella scuola media) (fino ad un massimo di 66 punti).

    a) Attivita' concertistica solistica in complessi di musica da
    camera (dal duo in poi):
    per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da
    punti 1 a punti 2;
    per strumento diverso da quello cui si riferisce la
    graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;
    b) attivita' professionale, compresa quella di direzione, in
    orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1
    a punti 6;
    c) primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od
    internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3;
    d) idoneita' in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici
    o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneita' e fino ad un massimo
    di punti 6): da punti 1 a punti 3;
    e) composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e
    ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla
    didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di
    punti 6): da punti 0,5 a punti 1;
    f) corsi di perfezionamento in qualita' di allievi effettivi
    relativi:
    allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a
    punti 2;
    per strumento diverso da quello cui si riferisce la
    graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;
    g) Altre attivita' musicali documentate (per ciascun titolo): da
    punti 0,2 a punti 1.

    Note al punto D).
    TITOLI DI SERVIZIO

    1) Il servizio valutabile e' quello effettivamente prestato o,
    comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da
    contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
    I periodi, invece, per i quali e' esclusivamente prevista la
    conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con
    eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente
    disciplinate (mandato amministrativo, maternita', servizio militare
    etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza
    assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
    Sono, altresi', valutabili, a prescindere da ogni effetto
    economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a
    seguito di contenzioso favorevole.
    2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale
    italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri
    nonche' in scuole di Paesi dell'Unione europea, statali e non
    statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, e' valutato alle
    medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio
    nazionale.
    La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e
    i servizi svolti nelle scuole italiane e' definita dalla medesima
    Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi
    servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I
    relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati
    con dichiarazioni di valore consolare.
    3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere
    nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo
    1971, n. 153, e' valutato come servizio non specifico, di cui al
    punto 2.
    4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che
    rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle
    scuole statali e' valutato alle medesime condizioni degli
    insegnamenti prestati nelle scuole statali.
    5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani
    nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana e'
    valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorita'
    consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia,
    come il corrispondente servizio prestato in Italia.
    6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione
    cattolica o alle attivita' ad essa alternative e' valutato come
    servizio non specifico, di cui al punto 2.
    7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato
    e' valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di
    almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato
    ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di
    scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge
    3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attivita' nella
    scuola dell'infanzia.
    8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami
    scolastici e' valutato come servizio di insegnamento reso nella
    materia per cui e' conferita la predetta nomina.
    9) Il servizio prestato in qualita' di lettore nelle Universita'
    dei paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualita' di
    assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali
    altre attivita' di insegnamento di cui al punto 3.
    10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo
    assimilato per legge al servizio militare di leva e' interamente
    valutabile, purche' prestato in costanza di nomina.
    11) Il servizio svolto in attivita' di sostegno nella scuola
    secondaria e' valutato come servizio specifico, di cui al punto 1,
    per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui e'
    derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro
    che ha dato luogo al servizio medesimo; e' valutato come servizio non
    specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.
    12) Il servizio svolto in attivita' di sostegno con il possesso
    del prescritto titolo di studio, e' valutabile anche se reso senza il
    possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero,
    relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado,
    anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area
    di riferimento.
    13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il
    possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilita'
    di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre
    attivita' di insegnamento, di cui al punto 3.
    14) Il servizio prestato in qualita' di istitutore e' valutato
    come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non
    specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di
    insegnamento prestato nelle scuole, di cui al punto 1 e' valutato
    come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.
    15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo
    di piu' rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la
    prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini
    dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con
    uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
    16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi
    di concorso previste dai precedenti ordinamenti e' effettuata in base
    ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle
    annesse all'ordinamento vigente.
    17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso
    soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del
    vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui
    al punto 2.
    18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che,
    ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate,
    il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non
    puo', comunque, eccedere i 12 punti.
    19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro
    dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti
    curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti
    secondo le medesime modalita' continuative delle corrispondenti
    attivita' di insegnamento delle scuole statali, debitamente
    certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono
    valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti
    per i contratti di lavoro dipendente.
    I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli
    insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento
    dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica
    certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva
    prestazione.
    Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate
    per i giorni di effettiva prestazione le altre attivita' di
    insegnamento di cui al precedente punto 3.
    20) La valutazione dei titoli professionali e' effettuata dalla
    Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001.

    Nota al punto E).
    TITOLI ARTISTICI

    I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro
    rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'art. 5
    del presente Regolamento.
    Ogni attivita' deve essere adeguatamente documentata e deve
    essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
    Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e
    pubblicazioni private, sia pure a stampa.
    Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il
    contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.
    Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del
    titolo di accesso.




    Testata registrata presso 
    il Tribunale di Catania 
    al numero 24/02 del
    21/10/02 ISSN 1724-0859
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