logo giurdanella.it
 
 

 Notizie correlate
    Versione stampabile Versione PDF 07/10/2007
    Approvato

    Il nuovo Contratto Collettivo della scuola, 2006-2009




    E' stato firmato, il 7 ottobre, l'accordo per il nuovo Contratto Collettivo per il personale della Scuola.

    Di seguito, il testo integrale.

    . . . . .

    IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
    QUADRIENNIO GIURIDICO 2006- 09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006- 07

    PREMESSA

    Le disposizioni contrattuali che seguono riportano tutte le norme di fonte negoziale
    vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
    Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi
    tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che
    segue, come previsto dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
    La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.


    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE
    CONTRATTO

    1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2006/2009 e
    per il biennio economico 2006/2007, si applica a tutto il personale con rapporto di
    lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui
    all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l’11 giugno
    2007.
    Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
    a) area della funzione docente;
    b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

    2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la
    parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la
    parte economica.

    3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa
    prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento
    della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
    perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.165/2001.
    Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
    sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
    4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
    non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di
    disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
    sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto
    dall’art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.

    5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
    parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
    relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del
    23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura contrattuale
    di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.

    6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento
    del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
    effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo
    tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

    7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del presente CCNL si intendono
    da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti firmatarie del CCNL.

    8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e
    Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434,
    quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n.354/1997.

    ART.2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO

    1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo
    nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni
    dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
    significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni
    dalla data del primo incontro.

    2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta
    scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
    dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
    riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

    3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
    del contratto collettivo nazionale o integrativo.

    Capo II - Relazioni sindacali

    ART.3 - OBIETTIVI E STRUMENTI

    1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle
    rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue
    l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle
    condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare
    l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla
    correttezza e trasparenza dei comportamenti.

    2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia
    riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano
    anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al
    fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema scolastico
    nazionale, possono essere oggetto di indicazioni- quadro elaborate dal Ministro
    dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone
    preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

    3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
    a) contrattazione collettiva: si svolge in ambito territoriale nazionale, regionale e
    a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate
    agli articoli 4 e 6;
    b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione
    e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni
    paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;
    c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.

    ART.4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

    1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del
    servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la
    valorizzazione delle professionalità coinvolte.

    2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato:

    A) MOBILITA’:
    • con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico,
    la mobilità compartimentale, a domanda e d’ufficio. In tale ambito si dovrà garantire
    la stabilità pluriennale dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del
    personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli
    impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti
    negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme
    appropriate per favorire l’incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli
    insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno
    maturare nelle singole scuole;
    • utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento;
    • utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonchè di quello
    collocato fuori ruolo;
    • procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto
    previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n. 289/2002;
    • mobilità intercompartimentale.

    B) FORMAZIONE: obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
    per la formazione del personale. Si perseguirà l’obiettivo di superare la
    frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti
    e delle associazioni professionali e disciplinari, nonchè delle iniziative idonee a
    costituire adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per strutturare le
    singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell’attività delle singole
    scuole e monitorando gli esiti della formazione.

    C) Criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.

    D) Criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a
    rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per
    le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA.

    3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si
    svolge annualmente sulle seguenti materie:
    a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
    b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e
    da Enti diversi dal MPI, a livello d’istituto per la lotta contro
    l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte
    processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi
    destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da
    concludersi entro il 31 ottobre;
    c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo
    ed ATA.;
    d) criteri di utilizzazione del personale;
    e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.

    4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si
    svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
    a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
    b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio
    dei diritti e dei permessi sindacali;
    c) istituzione di procedure di raffreddamento dell’eventuale conflittualità
    contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
    d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata
    dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio
    regionale.

    5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria
    proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in
    ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle
    trattative.

    6. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40
    bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della
    contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001.
    Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè
    procedono ad azioni dirette.
    Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le
    rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina
    contrattuale.

    ART.5 - PARTECIPAZIONE

    1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente
    per materia.
    L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno annuale e
    nell’ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni
    preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle
    seguenti materie, ai soggetti identificati all’articolo 7;
    a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di
    riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
    b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
    c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e
    indeterminato;
    d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
    e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti
    concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
    f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del
    personale;
    g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia
    qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in
    atto;
    h) andamento generale della mobilità;
    i) esiti dei monitoraggi effettuati dall’Amministrazione;
    j) accesso all’intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS.
    ai sensi del relativo CCNQ;
    k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro
    funzionamento.

    2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo
    in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del
    presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal
    ricevimento dell’informazione, che sia attivato un tavolo di concertazione. Questo
    sarà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi
    alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel
    termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.

    ART.6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

    1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia
    della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi
    collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente
    articolo.

    2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
    a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della
    scuola;
    b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di
    fonte non contrattuale;
    c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
    d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
    e) utilizzazione dei servizi sociali;
    f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
    derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o
    accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
    dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
    g) tutte le materie oggetto di contrattazione;

    Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
    h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta
    formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale
    ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il
    personale medesimo;
    i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle
    sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
    servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
    dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
    j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione
    dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.
    146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
    k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
    l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione
    dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001,
    al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai
    progetti nazionali e comunitari;
    m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
    dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per
    l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle
    attività retribuite con il fondo di istituto;
    Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria
    proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in
    ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle
    trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.
    La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono
    prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
    Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30
    novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere
    sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la
    propria assistenza.

    Sono materia di informazione successiva le seguenti:
    n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il
    fondo di istituto;
    o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto
    sull’utilizzo delle risorse.

    3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi
    incontri, unitamente alla relativa documentazione.

    4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico
    tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini
    stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto
    organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace
    inizio delle lezioni.
    I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono
    erogate entro il 31 agosto.

    5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di
    relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di
    collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma,
    decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le
    rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

    6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
    collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri,
    secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di
    contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal
    dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione
    illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo
    integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali
    rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni
    sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.

    ART.7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

    1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

    I - A livello di amministrazione:
    a) Per la parte pubblica:
    - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
    - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
    trattativa.
    b) Per le organizzazioni sindacali:
    - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie
    del presente CCNL.

    II - A livello di ufficio scolastico regionale:
    a) Per la parte pubblica:
    - dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito
    dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di
    personale di propria scelta.
    b) Per le organizzazioni sindacali:
    - dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
    del presente CCNL.

    III - A livello di istituzione scolastica:
    a) Per la parte pubblica:
    - dal dirigente scolastico.
    b) Per le organizzazioni sindacali:
    - dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di
    categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7- 8- 1998
    sulla costituzione della RSU.

    2. Il MPI può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale,
    dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
    amministrazioni (A.Ra.N.).

    ART.8 - ASSEMBLEE

    1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee
    sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale
    pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione
    della retribuzione.

    2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non
    possono essere tenute più di due assemblee il mese.

    3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono
    indette con specifico ordine del giorno:
    a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
    rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
    agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
    b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le
    modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del
    7 agosto 1998;
    c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali
    rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
    agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

    4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine
    delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le
    assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello
    delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
    scolastico.

    5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da
    quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure
    di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli
    alunni.

    6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di
    singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata
    massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa
    regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della
    sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al
    comma 1 del presente articolo.

    7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di
    dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6
    giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e- mail, ai dirigenti
    scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
    La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo
    dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni
    staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine
    delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto,
    possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora
    concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità
    di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o
    alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta
    entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

    8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di
    avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di
    raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del
    personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del
    computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

    9. Il dirigente scolastico:
    a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività
    didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno
    dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
    disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
    dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
    b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è
    totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale
    tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola,
    al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

    10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo
    svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

    11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel
    caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

    12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del
    personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da
    parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la
    tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione
    riguardante l'assemblea.

    13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la
    disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le
    modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
    prerogative sindacali.

    CAPO III – NORME COMUNI

    ART.9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A
    RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE
    SCOLASTICA

    1. Le Parti affermano il comune impegno ad incentivare la scolarizzazione ed il
    raggiungimento di buoni esiti formativi nelle aree a rischio e a forte processo
    immigratorio.

    2. A tale scopo ogni direttore regionale stipulerà, entro i termini di cui all’art.4,
    comma 3, lettera b, apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie
    del presente CCNL per indicare i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo
    accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la
    dispersione scolastica, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all’emarginazione
    scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MPI e
    alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.

    3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono
    ai fondi in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la
    dimensione territoriale dell’area. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al
    recupero dell’insuccesso scolastico anche con l'ampliamento dell’offerta formativa..

    4. I compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo
    saranno definiti in sede di contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali
    assunti in sede di contrattazione regionale.

    ART.10 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

    1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e
    intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la
    previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto
    vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più
    agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano
    comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola
    ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le
    esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema
    scolastico e del lavoro pubblico.

    2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli
    effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con
    contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

    3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del
    personale.

    4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le
    esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità
    professionale è finalizzata a:
    a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
    b) promuovere la stessa mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle
    eccedenze di personale.
    Ciò si può realizzare anche attraverso:
    - specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati
    all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;
    - rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l’effettiva frequenza dei
    relativi corsi;
    - indennità forfetaria di prima sistemazione;
    - incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi
    universitari, utili ai fini del reimpiego.

    5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base
    della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione
    delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale
    o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree
    disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E’ assicurata la
    necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.

    6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il
    titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella
    procedura di mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il
    corso.

    7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è
    altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica,
    con l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi
    connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento
    della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla
    prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi,
    all’espansione dell’istruzione e formazione integrata post- secondaria, nonché al
    rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni
    scolastiche ed educative.

    8. Sulla base di accordi promossi dal MPI con altre Amministrazioni ed Enti pubblici
    si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella
    contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del
    personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di
    informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi,
    sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento
    sostenute.

    9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale
    anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al
    ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di
    verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte
    salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi
    individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e
    l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

    10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente
    utilizzato, a domanda o d'ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro
    tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore,
    rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore
    retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a
    quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla
    cattedra o posto di utilizzazione.
    In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto
    proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.

    11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 e
    successive modifiche è riconoscibile per intero ai fini della mobilità a domanda, sia
    compartimentale che intercompartimentale.

    ART.11 - PARI OPPORTUNITÀ

    1. Al fine di consentire una reale parità uomini- donne, è istituito, presso il MPI il
    Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive
    condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
    n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona
    designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
    presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il
    presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un
    vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

    2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
    a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
    l'amministrazione è tenuta a fornire;
    b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
    contrattazione integrativa;
    c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
    l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a
    realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.

    3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte
    formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al
    fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di
    lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
    - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari
    opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti
    per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti
    d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle
    politiche di riforma;
    - azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai
    corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o
    funzioni più qualificate;
    - iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
    discriminatorie in generale;
    - flessibilità degli orari di lavoro;
    - fruizione del part- time;
    - processi di mobilità.

    4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
    strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art.
    17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e
    pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo
    stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle
    lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.

    5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio
    e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono
    essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

    6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni
    sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi
    comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con
    composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il
    funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato dal
    Direttore regionale.

    ART.12 - CONGEDI PARENTALI

    1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
    della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.

    2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.
    Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28
    dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di
    salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15
    giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
    convalescenza post- ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.
    Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio
    effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico
    di supplenza.

    3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di
    astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo
    di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà
    di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post- parto ed il restante
    periodo ante- parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
    effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea
    certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice
    consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni
    caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.

    4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1,
    lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
    padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
    fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
    dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per
    lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per
    la salute.

    5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al
    compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma
    1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
    riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
    complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità
    indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di
    astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di
    ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

    6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione
    continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno
    degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
    frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
    del lavoratore o della lavoratrice.

    7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di
    cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore
    padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di
    appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
    astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con
    avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo
    di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
    dell'originario periodo di astensione.

    8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
    impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può
    essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione
    dal lavoro.

    ART.13 - FERIE

    1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni
    anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
    spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
    aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

    2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
    previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

    3. I dipendenti neo- assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
    comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

    4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3
    spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

    5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di
    attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del
    computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana
    vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

    6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
    determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
    superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

    7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il
    diritto alle ferie.

    8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto
    previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al
    dirigente scolastico.

    9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione
    delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è
    consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
    Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla
    possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio
    nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
    aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
    quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

    10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
    carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte
    delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite
    dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei
    periodi di sospensione dell'attività didattica.
    In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non
    oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

    11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare
    le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel
    rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
    giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio- 31 agosto.

    12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio,
    il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro
    in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il
    dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie
    non goduto.

    13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che
    abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
    L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
    comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

    14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze
    parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
    scolastico.

    15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
    data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il
    personale a tempo determinato che indeterminato.

    ART.14 - FESTIVITÀ

    1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
    condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno
    festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
    servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

    2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno
    scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
    durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
    dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

    ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI

    1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto,
    sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i
    seguenti casi:
    - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi
    compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
    - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
    componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado:
    gg. 3 per evento, anche non continuativi.
    I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del
    personale docente ed ATA.
    2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di
    permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante
    autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei
    giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9,
    prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

    3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni
    consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente
    medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al
    matrimonio stesso.
    4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di
    ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità
    di servizio.
    5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i
    compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro
    notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
    6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono
    retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n.
    324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del
    raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi
    devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
    7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
    retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

    ART.16 - PERMESSI BREVI

    1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo
    indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per
    esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
    dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente
    fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono
    ad unità minime che siano orarie di lezione.
    2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso
    dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite
    corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
    3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
    dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in
    relazione alle esigenze di servizio.
    Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento
    alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza
    nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

    4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
    l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
    dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
    5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità
    della sostituzione con personale in servizio.

    ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA

    1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un
    periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano,
    alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi
    nel triennio precedente.
    2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è
    concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
    gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
    3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui
    al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute,
    per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al
    fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
    fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
    4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel
    caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
    dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
    l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla
    risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del
    preavviso.
    5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può
    a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto
    della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal
    Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa
    nazionale.
    6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
    articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

    7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC,
    nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre
    1990, n. 309.
    8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia
    nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
    a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale
    docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro
    compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di
    assenza.

    Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in
    caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
    post- ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico
    accessorio a carattere fisso e continuativo;

    b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
    c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo
    di conservazione del posto previsto nel comma 1.

    9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
    parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia,
    di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
    day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
    Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
    10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere
    comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio,
    tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
    essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
    11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a
    mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
    giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni
    successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa,
    comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale
    termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
    successivo.
    12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o
    di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle
    vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo
    non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o
    private.

    13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
    diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve
    darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
    14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
    medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
    all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10
    alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
    15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come
    sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni
    di legge.
    16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
    dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici
    o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
    darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa
    fascia oraria di reperibilità da osservare.
    17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del
    danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile qualora
    comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
    all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
    periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
    inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
    dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
    18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto
    dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.

    ART.18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI
    STUDIO

    1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli
    artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi
    speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente
    scolastico al personale docente ed ATA.
    L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6
    e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente
    CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.

    2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa
    anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di
    studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
    3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico
    senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per
    superare un periodo di prova.

    ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO
    DETERMINATO

    1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6,
    del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44
    della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di
    lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente
    contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai
    seguenti commi.
    2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
    prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non
    consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
    dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
    scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso
    dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo
    determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
    durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo
    delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
    3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero
    anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso
    equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto
    alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio
    scolastico.
    4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al
    personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di
    assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
    personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
    5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento
    della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del
    1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
    399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un

    periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione
    calcolata con le modalità di cui al comma 4.

    6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
    dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
    7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi
    compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti,
    per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per
    anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono,
    inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i
    motivi previsti dall’art.15, comma 2.
    8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di
    servizio a tutti gli effetti.
    9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito
    per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di
    soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
    10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA,
    assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si
    applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla
    legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di
    durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non
    superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
    11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non
    interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
    12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti
    di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione
    del matrimonio.
    13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti
    gli effetti.
    14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi
    parentali come disciplinati dall’art.12.
    15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle
    gravi patologie, di cui all’art.17, comma 9.

    ART.20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI
    SERVIZIO

    1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite
    massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario
    affinchè il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al
    dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
    2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
    dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il
    periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
    3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale
    della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo
    determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore
    nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

    ART.21 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA
    GRATUITA

    1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente
    in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
    2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole,
    nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno
    diritto al servizio di mensa.
    3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi
    funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività
    didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare
    l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.

    4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo
    prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base
    dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di
    assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai
    sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.


    5.Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.

    6.Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di
    contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per
    quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.

    ART.22 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
    ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA

    1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali
    permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli
    ospedali e gli istituti penitenziari.
    Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore
    dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:
    a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o
    d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o
    abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso;

    b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse
    e interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;

    c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione
    di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del
    settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in
    servizio, nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a
    questo settore;

    d) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i
    centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale
    dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di
    competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono
    considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni
    dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento si fa
    riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 29;

    e) la contrattazione integrativa regionale sull’utilizzazione del personale disciplina le
    possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine
    di individuare scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di
    ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
    prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità sanitaria promosse
    dall’autorità scolastica;

    f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
    prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai
    presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse
    dall’autorità scolastica;


    g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al
    presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative
    al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in
    considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di
    contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma
    destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore.

    2 .Le Parti concordano di rimandare ad apposita sequenza contrattuale la disciplina
    della materia in attesa che sia attuato l’art. 1, comma 632, della legge finanziaria
    27.12.2006, n.296


    ART.23 - TERMINI DI PREAVVISO

    1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
    preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
    termini sono fissati come segue:
    - 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
    - 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
    - 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

    CAPO IV - DOCENTI

    ART.24 - INTENTI COMUNI

    1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24 maggio 2004, della Commissione
    che ha operato ai sensi dell’art. 22 del CCNL 24.07.03.Le
    Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede contrattuale, in coerenza con lo
    sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema nazionale d’istruzione e
    con risorse specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti
    d’incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti.

    ART.25 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

    1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
    delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella
    distinta area professionale del personale docente.
    2.Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola
    primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati
    della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli
    educandati femminili.

    3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale
    docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono
    costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge,
    della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
    4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
    comunque, indicati:

    a) tipologia del rapporto di lavoro;

    b) data di inizio del rapporto di lavoro;

    c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo

    determinato;
    d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
    e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
    f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
    g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.

    5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive
    e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente
    CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della
    procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

    6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con
    rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
    individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

    ART.26 - FUNZIONE DOCENTE

    1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
    promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla
    base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i
    vari ordini e gradi dell'istruzione.
    2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti;
    essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività
    di aggiornamento e formazione in servizio.
    3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso
    processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli
    aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone
    l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto
    socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi
    obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei
    relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei
    docenti.

    ART.27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

    1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
    psicopedagogiche, metodologico- didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca,
    documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col
    maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della
    pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si
    definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di
    istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della
    scuola.

    ART.28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

    1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione
    di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun
    tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi
    e il miglioramento dell’offerta formativa.
    2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni
    scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al
    tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le
    forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed
    organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del
    15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento- , tenendo
    conto della disciplina contrattuale.
    3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle
    esigenze come indicato al comma 2.
    4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
    insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
    Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
    eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
    conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che
    possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro,
    è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione
    didattico- educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno
    scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle
    OO.SS. di cui all’art. 75.
    Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale,
    l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in
    22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e
    istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate
    settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti
    elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base
    plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei
    docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito
    delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
    frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di
    arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi
    ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad
    alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il
    collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato

    totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali
    ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un
    massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.

    6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
    istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali,
    sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
    copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la
    costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con
    particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2,
    nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
    disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
    7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della
    durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività
    didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal
    collegio dei docenti.
    8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore
    determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari
    ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari
    in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di
    circolo o d’istituto.
    9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario
    d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e
    nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base
    plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
    10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni
    durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato
    nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

    ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

    1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla
    funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le
    attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
    valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
    dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle
    delibere adottate dai predetti organi.

    2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
    a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
    b) alla correzione degli elaborati;
    c) ai rapporti individuali con le famiglie.
    3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
    a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
    programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui
    risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle
    attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore
    annue;
    b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
    intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri
    stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto
    degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in
    modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
    c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
    relativi alla valutazione.
    4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle
    diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle
    proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento
    dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al
    servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e
    prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
    5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
    trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli
    alunni medesimi.

    ART.30 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI

    1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla
    legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti
    all’atto delle stipula del presente CCNL.

    ART.31 - RICERCA E INNOVAZIONE

    1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità e criteri di
    utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca
    educativo- didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d’innovazione e

    finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula e al miglioramento dei livelli di
    apprendimento.

    2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno altresì definite modalità e
    criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di
    valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto
    delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli esiti formativi.

    ART.32 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI
    PROFESSIONALI

    1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle
    singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico
    anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze
    formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi,
    per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e
    per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali
    dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando
    anche il regime delle responsabilità.

    ART.33 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

    1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia,
    la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da
    valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa
    dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
    esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di
    ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base
    dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate
    dal MPI.
    2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in
    coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri
    di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali
    dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
    3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente
    schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi
    conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.

    4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni
    strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse
    nell’anno scolastico successivo.

    ART.34 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi
    aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti
    normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie
    funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali
    possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due
    unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i
    finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le
    collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).

    ART.35 - COLLABORAZIONI PLURIME

    1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per
    la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano
    necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non
    disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non
    comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di
    servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a
    condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

    ART.36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

    1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 26, il personale docente può accettare,
    nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso
    ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non
    inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
    titolarità della sede.
    2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina
    prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i
    diritti sindacali.

    ART.37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

    1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
    assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a
    centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di
    sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato
    nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici
    ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola
    medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che
    rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
    Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti
    delle classi terminali.

    ART.38 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A
    RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

    1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si
    applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30
    marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei
    permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire
    dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita
    dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel
    trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la
    conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
    2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
    presentata a tutte le scuole interessate.
    3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati
    non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe
    o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il
    periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata
    prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella
    comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere
    con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
    4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia
    impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato
    nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di
    servizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.

    5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun
    valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs.
    n.267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.

    ART.39 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

    1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia
    all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su
    richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione
    organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a
    cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
    previsti per la dotazione organica medesima.
    2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente
    in materia per il personale a tempo pieno.
    3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre,
    tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in
    relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del
    docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola
    dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore
    di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
    4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della
    Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei
    rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni
    lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in
    particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
    organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a
    cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni
    di soprannumero accertate.
    5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni
    lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di
    cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
    6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve
    contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
    7. Il tempo parziale può essere realizzato:
    a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
    (tempo parziale orizzontale);

    b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di
    determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
    c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due
    modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs.
    25.02.2000, n. 61.


    8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività
    aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici
    che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla
    legge.
    Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo
    conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
    applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
    rapporto a tempo pieno.
    9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente
    scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
    esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
    10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
    proporzionale alla prestazione lavorativa.
    11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
    ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
    tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle
    giornate di lavoro prestate nell'anno.
    12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
    contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
    13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
    parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le
    disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del
    CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui
    all’O.M. n.55/98.

    ART.40 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

    1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi
    2, 3, e 4 dell’art. 25.
    2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto
    individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

    3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere
    da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di
    sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a
    quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito
    per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa
    assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative
    dell’assenza del titolare medesimo.
    Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di
    insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite
    e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto
    l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai
    sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
    4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
    tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.
    5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'art.
    309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende
    confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti
    disposizioni di legge.
    6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito, secondo
    quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751,
    possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle
    ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente
    all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con
    rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra
    oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento
    o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.

    ART.41 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN
    SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI
    SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE
    SECONDARIE

    1. In sede di redazione dell’orario di servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di
    consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione
    del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche

    nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
    specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

    ART.42 - SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI
    CON LE UNIVERSITÀ

    1.Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole per
    progetti relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso
    universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea
    certificazione dell’attività svolta.

    2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS.
    informazione preventiva.
    3. Le Università potranno avvalersi, a loro carico, di personale docente per il
    raggiungimento di specifiche finalità.
    4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in
    aspettativa non retribuita o in part- time annuale, o svolgere queste attività in
    aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente
    scolastico.

    ART.43 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
    DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI
    SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA

    1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola
    che lo accoglie.
    2. Esso può essere utilizzato in attività istituzionali in compresenza di un docente
    della scuola.
    3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai
    consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurriculari, quando
    previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate all’interno delle
    ore di tirocinio.
    4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità
    forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i
    supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di
    redazione dell’orario di servizio.


    CAPO V - PERSONALE ATA

    ART.44 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

    1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
    istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni
    educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative,
    contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse
    all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente
    scolastico e con il personale docente.
    2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui
    all’articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti
    nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base
    del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze
    di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei
    servizi generali e amministrativi.
    3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area professionale del
    personale A.T.A.
    4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale
    ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da
    contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
    comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
    5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto
    individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
    6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
    comunque, indicati:
    a) tipologia del rapporto di lavoro;
    b) data di inizio del rapporto di lavoro;
    c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
    d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
    e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
    f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
    g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.

    7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive
    e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente
    CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della
    procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
    8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di
    lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale
    di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

    ART.45 - PERIODO DI PROVA

    1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di
    prova la cui durata è stabilita come segue:
    - 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
    - 4 mesi per i restanti profili.
    In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal
    periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo
    professionale presso altra amministrazione pubblica.
    Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima
    Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della
    stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato
    l'idoneità.

    2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
    effettivamente prestato.
    3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
    espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente
    normativa contrattuale.
    In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
    massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
    infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del
    presente CCNL.
    4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
    soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
    5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
    in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
    preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal
    momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
    essere motivato.

    6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
    dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
    giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
    7. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
    servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al
    dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
    8. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
    9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto,
    durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione,
    e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente
    rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
    10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione
    del comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto,
    è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità,
    per la durata del periodo di prova.
    11. Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo
    profilo professionale.
    12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di
    prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR
    08.03.99, n.275.

    ART.46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA .

    1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dall’allegata tabella A.
    Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore,
    tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
    2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità
    correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti
    ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è
    individuata nella successiva tabella C.

    ART.47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA

    1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
    a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
    b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili
    professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento
    di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
    realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
    2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i
    criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle
    attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione
    scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002- 3,
    sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
    Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti
    legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al
    pronto soccorso.

    ART.48 - MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

    1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
    A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
    a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area
    immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza
    di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite
    con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito
    dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.

    b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la
    partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo
    professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge purchè
    in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al
    profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo
    profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di
    servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

    B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:
    Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area avviene
    mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il
    possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
    professionale cui si chiede il passaggio.


    2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione
    organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.

    ART.49 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEGLI ASSISTENTI
    AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI .

    1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà
    procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
    dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in
    servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i
    collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei
    servizi.

    ART.50 - POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA

    1. Fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque
    la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si
    conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della
    Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in
    una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate
    rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
    dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
    dell'Area B.
    2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene
    progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di
    formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti
    che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio
    posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del
    presente CCNL.
    L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia
    attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche
    disponibili.
    3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia
    attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai
    compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni
    concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e
    l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B,
    compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e
    responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto,

    la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori
    incarichi ai sensi dell'art. 47 del presente CCNL.

    ART.51 - ORARIO DI LAVORO ATA

    1.L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma
    antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi
    agli istituti tecnici e professionali.

    2.In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di
    articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la
    disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

    - l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;

    - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;

    - miglioramento della qualità delle prestazioni;

    - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

    - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

    - programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

    3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro
    giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una
    pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e
    dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se
    l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
    4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le
    prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in
    sede di contrattazione integrativa d’istituto.

    ART.52 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO A
    RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

    1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano
    le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001,
    n.165.
    Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi
    predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico,
    alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi
    alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare
    mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già
    dichiarati.

    2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione
    va presentata a tutte le scuole interessate.
    3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun
    valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n.
    267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.

    ART.53 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

    1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività
    inerente la materia del presente articolo, sentito il personale ATA.
    Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le
    procedure di cui all’art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello
    stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.
    2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate
    tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle
    finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
    a. Orario di lavoro flessibile:
    - l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una
    volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile
    adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o
    posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate
    lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna
    istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da
    parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
    I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71,
    n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno
    favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio
    anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o
    educativa.
    Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità
    del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili
    nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91
    - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e
    tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
    b. Orario plurisettimanale:
    - la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata
    in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior
    intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori
    dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse
    aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale
    coinvolto.

    Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati
    i seguenti criteri:

    a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore
    può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per
    non più di 3 settimane continuative;
    b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi
    di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere
    individuati contestualmente di anno in anno e, di norma,
    rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno
    scolastico.
    Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere
    attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure
    attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

    c. Turnazioni:
    - la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio
    giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e
    definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre
    tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
    I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono
    i seguenti:
    - si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a
    rotazione l’intera durata del servizio;
    - la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
    professionalità necessarie in ciascun turno;
    - l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale
    subentrante e quello del turno precedente;
    - un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza
    di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al
    funzionamento dell’istituzione scolastica;
    - nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco
    del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il
    numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può
    essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi
    nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è
    sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa
    acquisizione della disponibilità del personale;
    - l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno
    notturno- festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22
    del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno
    festivo alle ore 6 del giorno successivo.

    I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71,
    n.903/77, n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla
    effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici
    dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.

    3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
    a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza
    del docente;
    b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico scientifiche
    del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la
    preparazione del materiale di esercitazione.
    Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno
    utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico- scientifico- informatico dei
    laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.

    ART.54 - RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI

    1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro
    l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
    2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera
    la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino
    a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
    3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.

    4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta
    attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione,
    il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo
    compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione
    scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere
    cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche,
    sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione
    scolastica.
    5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico
    di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi
    all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le
    esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle
    predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del
    dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

    6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro
    riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare
    o gli eventuali crediti orari acquisiti.

    ART.55 - RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI

    1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello
    adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario
    comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario
    ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti
    particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
    - Istituzioni scolastiche educative;
    - Istituti con annesse aziende agrarie;

    - Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per
    almeno 3 giorni a settimana.

    2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e
    quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta
    riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.

    ART.56 - INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA

    1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è
    corrisposta un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La
    stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera
    h), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura
    professionale o ne svolge le funzioni.
    2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal
    1/1/2006 l’indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla
    Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine
    rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4
    del CCNQ del 29 luglio 1999.
    3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri
    derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine
    rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo
    dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del
    valore dell’indennità di direzione nella misura base effettivamente corrisposta in
    ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare
    occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente
    sarà soggetto alla predetta disciplina.

    4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza,
    dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti
    disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del
    profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente
    amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47.
    5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e
    disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle
    graduatorie permanenti.

    ART.57 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA

    1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per
    realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non
    presenti in quella scuola.
    Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed
    è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed
    amministrativi .

    ART.58 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

    1.Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e
    delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo
    parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta
    dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale
    delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e,
    comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica
    medesima.

    2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente
    in materia per il personale a tempo pieno.
    3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della
    Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei
    rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono
    definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun
    profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il
    limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero
    accertate.

    4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle
    prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle
    organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un
    apposito incontro.
    5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico
    corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore
    al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a
    tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a
    tempo pieno trasformati in tempo parziale.
    6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve
    contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo
    comma 7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini
    specificati dalla relativa O.M.7.
    Il tempo parziale può essere realizzato:
    a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
    (tempo parziale orizzontale);
    b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
    determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare
    la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
    temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
    c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due
    modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs.
    25.02.2000, n. 61.

    8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività
    aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque
    comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
    Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo
    conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
    applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
    rapporto a tempo pieno.
    9. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente
    scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
    esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa
    Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività
    da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere
    comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
    10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro
    a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte

    le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e
    l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto
    a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

    11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
    ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
    verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
    prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
    prestazione lavorativa.
    12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
    contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
    13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
    parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le
    disposizioni di cui all’art. 39, comma 13.

    ART.59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN
    SERVIZIO

    1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo
    determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni,
    complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
    2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina
    prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i
    diritti sindacali.

    ART.60 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

    1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi
    2, 3 e 4 dell’art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha
    diritto al completamento dell’orario.
    2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del
    rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
    Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha
    ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del
    codice civile.
    3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
    tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.

    ART.61 - RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

    1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito
    alla qualifica ATA di provenienza con effetto dall’anno scolastico successivo alla
    data del provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore
    regionale scolastico della sede di titolarità.
    2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento
    giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica
    stessa.

    ART.62 - SEQUENZA CONTRATTUALE

    1. Le Parti convengono che la materia di cui al presente Capo possa essere rivista
    in una successiva sequenza contrattuale da attivarsi entro 30 giorni dalla firma
    definitiva del presente CCNL.
    2. Per le finalità di cui al comma 3, sono destinate alla sequenza contrattuale le
    seguenti risorse finanziarie:
    a) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse derivanti dal contenimento della spesa del
    personale ATA, pari a 34 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi;
    b) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse corrispondenti allo 0,39% della massa
    salariale al 31.12.2005 che saranno stanziate dalla Legge finanziaria 2008 in base al
    Protocollo Governo – OO.SS. del 29 maggio 2007;
    c) quota parte delle risorse di cui all’art. 47, comma 1 lett. b), attualmente
    finalizzate al finanziamento dei incarichi specifici del personale ATA.
    3. La sequenza contrattuale di cui al comma 1, avrà ad oggetto le seguenti
    finalità:
    a) la rivalutazione del valore unitario delle posizione economiche per la
    valorizzazione del personale ATA di cui all’art. 49, nonchè l’estensione della platea
    dei beneficiari;
    b) assegnazione di nuove posizioni economiche nell’Area B finalizzate
    all’individuazione di attività lavorative complesse, caratterizzata da autonomia
    operativa, attraverso le procedure selettive di cui all’art. 48;
    c) il riesame delle modalità di applicazione dell’art. 55.
    4. Nella medesima sequenza contrattuale, saranno affrontate le modifiche della
    declaratoria dei profili professionali, nonché le eventuali modifiche degli artt. 56 e 89
    del presente CCNL. In quella sede verrà definito il raccordo tra i titoli di studio
    attualmente richiesti e quelli stabiliti dalla tabella B del presente CCNL.

    CAPO VI - LA FORMAZIONE

    ART.63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO

    1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
    professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento,
    per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta
    a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
    La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a
    percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante
    percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le
    nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
    Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
    e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà
    promossa, con particolare riferimento ai processi d’innovazione, mediante
    contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un
    impegno di prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento delle
    competenze richieste dal ruolo.
    2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione
    utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche
    norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non
    spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio
    successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle
    istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in
    servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate
    dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle
    esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

    ART.64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

    1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
    diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo
    delle proprie professionalità.
    2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di
    insegnamento.
    3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a
    livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a
    tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
    comporta il rimborso delle spese di viaggio.

    4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
    autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del
    servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
    dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di
    aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo
    formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili
    professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le
    esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede
    dell’attività di formazione.
    5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno
    scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e
    con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi
    gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno
    diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli
    insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
    6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità
    del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la
    partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal
    precedente comma 5.
    7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di
    lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di
    formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di
    fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come
    docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e
    l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un
    carattere di priorità.
    8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi
    universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con
    esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
    9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori istituzionali e
    le Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il
    riconoscimento dei crediti formativi.
    10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti
    nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

    11. All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di
    laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare
    riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego,
    il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce
    che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
    12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i
    percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a
    distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche
    di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
    13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione
    preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

    ART.65 - LIVELLI DI ATTIVITÀ

    1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la
    programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari
    dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all’interno
    dell’offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità
    dell’autoaggiornamento.
    2. L’amministrazione scolastica regionale garantisce, su richiesta delle istituzioni
    scolastiche, servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni
    perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
    3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale,
    soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia
    curriculari, per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e
    riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici
    istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.

    ART.66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

    1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di
    aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti
    coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed
    opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il
    personale ATA.

    Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse
    dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati
    o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
    • promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
    • progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in
    collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le
    associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti
    accreditati.

    ART.67 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE

    1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per
    la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del
    riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
    2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le
    medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari,
    interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art.
    1, comma 610, della legge n.296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti
    qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.
    3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le
    procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al
    precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di
    interesse generale. I criteri di riferimento sono:
    • la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello
    statuto;
    • l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
    • l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
    • le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
    • l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica
    condotte nel settore specifico;
    • il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche
    certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti
    e di competenze;
    • la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla
    valutazione di impatto delle azioni di formazione;
    • il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
    • la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di
    sviluppo professionale del personale della scuola;
    • la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;

    • la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle
    singole azioni di formazione.
    4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3
    possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi
    dall’amministrazione.
    5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio,
    sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
    6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che
    offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
    7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a
    fornire al sistema informativo, l’informazione, secondo moduli standard che saranno
    definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.

    ART.68 - FORMAZIONE IN INGRESSO

    1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione
    trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la
    collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
    2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi,
    di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente
    formati - e l’approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di
    accoglienza.
    3. Nel corso dell’anno di formazione sono create particolari opportunità opzionali per
    il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue
    straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni
    internazionalmente riconosciute.

    ART.69 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO
    O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA NOMADI

    1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove e sostiene
    iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione
    scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare
    significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di

    elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle
    tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

    2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole
    coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole,
    singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o
    accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
    3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio,
    tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove
    l’organizzazione di seguenti attività formative:
    • pronto intervento linguistico,
    • corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di
    lingua nativa diversa dall’italiano,
    • approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,
    • produzione e diffusione di materiali didattici.
    4. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad
    allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti
    dalle Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali
    per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche
    si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
    5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione si
    avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con
    le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni
    espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle
    associazioni di volontariato riconosciute.

    ART.70 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN AMBIENTI DI
    APPRENDIMENTO PARTICOLARI

    1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo
    sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali
    permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli
    ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo
    delle politiche di formazione permanente. L’Amministrazione garantisce che
    specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in
    tali settori.

    2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di
    apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di
    insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità,

    riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di
    apprendimento, certificazione delle competenze).

    3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche
    all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e
    dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione professionale.
    4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di prevenzione e pena il
    MPI realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Salute e di Giustizia, per la
    programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.

    ART.71 - COMMISSIONE BILATERALE PER LA FORMAZIONE

    1. Le Parti convengono che, entro 60 gg. dalla sottoscrizione definitiva del presente
    CCNL, sia istituita una Commissione, tra il MPI e le OO.SS. firmatarie, che
    persegua l’obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di
    formazione nazionale per il personale del comparto.
    2. La costituzione della predetta Commissione non potrà comportare alcun onere
    aggiuntivo e la partecipazione alla stessa sarà a titolo gratuito per tutti i componenti.

    CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

    ART.72 - FINALITÀ

    1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di
    collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza
    dell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96,
    le parti convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione
    all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste
    dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di
    riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10
    luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto
    pubblico.

    ART.73 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

    1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste
    dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10- 7- 1996
    e dall’art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU
    designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi
    quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa
    dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.

    2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
    la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti a solo titolo
    esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
    a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai
    luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala
    preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli
    ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il
    responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
    b. laddove il D.lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del dirigente scolastico
    di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione
    si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto
    il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
    su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
    consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della
    consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
    formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la
    consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti,
    devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei
    lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la
    sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
    servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione,
    realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì
    consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22,
    comma 5 del D.lgs.626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra
    sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori
    per la sicurezza.

    c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le
    informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle
    misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
    pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti
    di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle
    malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di
    vigilanza;
    d. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la
    sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta;
    il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle
    informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua
    funzione;
    e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione
    specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato e del
    relativo Accordo quadro. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la
    sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti
    della formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro
    del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere
    proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
    f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio
    alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
    applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
    g. per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94,
    rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le
    rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40
    ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti
    previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto
    monte- ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.

    ART.74 - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI

    1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i
    ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs.626/94.
    2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative
    e informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad
    essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di
    tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello
    territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di
    dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di
    riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di
    rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e
    contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.

    ART.75 - OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA

    1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza
    l’Osservatorio Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di
    applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali,
    di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue
    applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale
    operanti in materia di salute e sicurezza.

    ART.76 - NORME DI RINVIO

    1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al
    D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio
    1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.

    CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO- RETRIBUTIVI GENERALI

    ART.77 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

    1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A.
    appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
    - trattamento fondamentale:

    a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
    b) posizioni economiche orizzontali;

    c) eventuali assegni “ad personam”.
    - trattamento accessorio:
    a) retribuzione professionale docenti;
    b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
    c)
    d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
    e) indennità di direzione dei DSGA;
    f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
    g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
    h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
    i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni
    di legge.

    2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi
    della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
    3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo
    sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.

    ART.78 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

    1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono
    incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata
    Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
    2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono
    rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
    3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di
    scuola dell’infanzia e primaria.

    ART.79 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE

    1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per
    posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà
    essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base
    dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il
    servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione
    della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
    implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione
    stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti
    richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
    a. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad
    un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata
    superiore a cinque giorni per il personale ATA;
    b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e
    dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni
    per il personale ATA.

    ART.80 - TREDICESIMA MENSILITA’

    1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
    spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
    2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante
    al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi
    successivi.
    3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
    continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
    4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
    cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di
    un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15
    giorni.
    5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per
    motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o

    la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato
    dal servizio per motivi disciplinari.

    6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il
    rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
    stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

    ART.81 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

    1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13°
    mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul
    trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di
    buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
    2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti
    integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
    cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
    Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
    incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.

    ART.82 - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA.

    1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,
    è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale
    accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando
    l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
    2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze
    indicate nell’allegata Tabella 3.
    3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal
    1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella
    base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle
    voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
    4. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri
    derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine
    rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo
    dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del
    valore del Compenso Incentivante Accessorio effettivamente corrisposto in
    ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato
    dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che
    progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.

    5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto
    secondo le seguenti specificazioni:
    a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale
    ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e
    disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
    b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per
    ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
    determinato fino al termine delle attività didattiche.
    6 . Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso
    viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione di cui all’art.56.
    7 .Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità
    per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
    assimilate al servizio;

    8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
    detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di
    servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
    9. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 17, comma 8, lettera a).
    10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione
    dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
    11. Nei confronti del personale ata con contratto part- time, il compenso in questione è
    liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
    12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi
    accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del
    tesoro (DPT).
    13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle
    risorse derivanti dalle economie realizzate nell’applicazione progressioni economiche
    di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi
    per l’anno 2006) e dal contenimento della spesa del personale ATA (96,3 milioni di
    euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2007), è corrisposta un compenso una-
    tantum pari a € 344,65 in ragione del servizio prestato nel biennio contrattuale
    2006/07.

    ART.83 - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.

    1. La retribuzione professionale docenti di cui all’art. 81 del CCNL 24.07.2003 è
    incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata
    Tabella 4.
    2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal
    1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella
    base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle
    voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
    3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri
    derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine
    rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo
    dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del
    valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in
    ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato
    dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che
    progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
    4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno
    2005 di risorse derivanti dalle mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei
    docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-
    tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun
    docente durante l’anno 2006.

    ART.84 - FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

    1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di Istituto, già definite ai sensi
    dell’art. 5 del CCNL 7.12.2005, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2007 ed
    a valere sull’anno 2008, di un importo pari a € 2,36 mensili pro- capite per tredici
    mensilità per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2005, corrispondente allo
    0,11% della massa salariale alla predetta data.
    2. Gli incrementi previsti all’art. 5, comma 1, I e II alinea, del CCNL 7.12.05
    ricevono nel presente accordo una diversa finalizzazione, poiché destinate a
    coprire gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 82 e 83 del presente
    CCNL, conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse complessive
    del fondo a decorrere dall’anno 2006.

    ART.85 - NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL
    FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

    1. A decorrere dal 31.12.2007, l’importo complessivo delle risorse del fondo
    dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL, sono ripartite,
    annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai
    seguenti criteri:
    . 15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
    . 68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti
    interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente e del
    personale amministrativo, educativo, tecnico ed ausiliario;
    . 17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto
    interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti
    secondari di secondo grado.
    2. I criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valori unitari che ne discendono
    saranno oggetto di aggiornamento nei successivi bienni contrattuali, al fine di
    renderli compatibili con le future risorse contrattuali, con le variazioni delle sedi
    di erogazioni del servizio e dell’organico di diritto, nonché con gli effetti derivanti
    dall’art.82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.
    3. A seguito dell’introduzione dei criteri definiti al comma 1, in sede di apposita
    sequenza contrattuale da concludersi entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione
    del presente CCNL saranno individuati gli esatti valori unitari annui relativi a
    ciascuna sede di erogazione e addetto individuato dall’organico di diritto.

    ART.86 - COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO EX
    IRRE e MPI

    1. Per l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al
    personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato
    nell’Amministrazione centrale e periferica del MPI, in base alle vigenti
    disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di
    tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità
    definite nel CCNI del 18.2.2003.
    2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle
    risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante
    quota del 50% alimenta le risorse complessive per il finanziamento del fondo
    dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL.

    3. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario alimentano le risorse
    complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art.
    84 del presente CCNL.

    ART.87 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

    1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali,
    del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica
    sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto
    contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di
    paramorfismi fisici degli studenti.
    2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il
    compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del
    10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e
    riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio
    nell’istituzione scolastica.
    3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite
    orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con
    la maggiorazione prevista dal presente articolo.

    ART.88 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO

    1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,
    sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di
    valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo
    compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in
    correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a
    tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse
    del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche
    delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti
    nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera,
    carceraria, corsi serali, convitti).
    Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va
    prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore
    aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va
    ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le
    frammentazione dei progetti.

    Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta
    particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse
    componenti della retribuzione.

    2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
    a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni
    e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che
    consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme
    di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa
    scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento
    dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il
    personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche
    che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un
    compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa
    d’istituto;
    b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello
    svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un
    massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti
    all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con
    esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70
    del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86.
    Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
    c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli
    alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante
    dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei
    docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
    d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello
    svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di
    materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti
    informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 - lettera a) del
    presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un
    compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
    e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in
    prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero
    nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari
    forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione
    dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite
    nella Tabella 6;
    f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più
    di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende
    avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
    gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le
    funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del
    presente CCNL;

    g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno- festivo con le modalità
    stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
    h. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già
    prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa
    vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione- ,
    con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite
    con la Tabella 8;
    i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente
    sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma
    1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;
    j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente
    CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del
    31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
    k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra
    attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del
    POF;
    l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

    ART.89 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

    1. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto
    dall’art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del
    fondo d'istituto:
    a. per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;
    b. per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con
    risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati.

    ART.90 - NORME TRANSITORIE DI PARTE ECONOMICA

    1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 29
    maggio 2007, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell’accordo relativo
    al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse
    contrattuali per il biennio 2006- 2007, non appena verrà approvata la legge
    finanziaria per l’anno 2008, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
    2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate ad attribuire decorrenza febbraio
    2007 all’aumento stipendiale a regime indicato nella Tabella 2, nonché ad
    aumentare le quantità complessive delle risorse indicate nell’art. 84, comma 1,
    finalizzate al fondo dell’istituzione scolastica per la contrattazione integrativa, in
    modo da garantirne un ammontare pari allo 0,5% del monte salari al 31.12.2005
    del personale docente.

    3. Nell’ambito della sequenza contrattuale saranno altresì disponibili le risorse
    derivanti dal processo triennale di razionalizzazione del personale docente
    conclusosi nell’anno scolastico 2004/05, pari a 210 milioni di euro al lordo degli
    oneri riflessi dal 31.12.2007. Per la finalizzazione di tali risorse sarà valutata
    l’opportunità dell’istituzione della tredicesima mensilità sul CIA, RPD e indennità
    di direzione o, in alternativa, l’eventuale incremento della retribuzione base.
    4. Eventuali ulteriori risorse destinate alla ricerca didattica in classe, all’innovazione
    e agli interventi didattici integrativi saranno ripartite con particolare attenzione
    rivolta alle scuole dove il sistema di valutazione maggiormente rilevi disagio
    ambientale e funzionale, nonché alle istituzioni che avranno evidenziato un
    particolare successo formativo a seguito delle oggettive verifiche previste dal
    medesimo sistema di valutazione.
    5. Al fine di operare un completa ricognizione di tutte le risorse utilizzabili in sede di
    contrattazione integrativa le Parti si impegnano a redigere un elenco esaustivo
    delle singole poste finanziarie e delle loro corrispondenti finalità.
    6. Si procederà altresì al riesame e all’omogenizzazione delle materie di cui agli
    articoli 9, 29, 30, 47 e 86, ricercando altresì una progressiva equiparazione tra
    insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
    7. Si procederà inoltre a definire i compensi per i presidenti e i commissari incaricati
    dell’esame di Stato, ai sensi dell’art.4, comma 10, della legge n.1/2007.

    CAPO IX – NORME DISCIPLINARI

    SEZIONE I - Personale docente

    ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI

    1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado,
    continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del
    D.L.vo n. 297 del 1994 .
    2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino,
    al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe,
    trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti
    regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.

    SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario

    ART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

    1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire
    esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi
    di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto
    della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
    2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di
    fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
    3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del
    servizio, il dipendente deve in particolare:
    a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti
    esplicazione del profilo professionale di titolarità;
    b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente
    contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
    dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di
    lavoro;
    c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
    d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
    e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
    rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività
    amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi
    della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del
    D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
    f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli
    alunni;
    g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione
    delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente
    scolastico;
    h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
    condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì,
    all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità
    scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti,
    degli utenti e degli alunni;
    i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché
    non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
    l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli
    siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
    dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se
    l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non
    deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
    costituisca illecito amministrativo;
    m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche
    disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
    n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo
    professionale;
    o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi
    a lui affidati;
    p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano
    di servizio;
    q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
    connessione con la prestazione lavorativa;
    r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
    dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
    debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non
    aperti al pubblico;
    s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non
    coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
    t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
    comprovato impedimento;
    u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
    coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.

    ART.93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

    1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno
    luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,
    all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
    a) rimprovero verbale;
    b) rimprovero scritto;
    c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
    retribuzione;
    d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
    giorni;
    e) licenziamento con preavviso;
    f) licenziamento senza preavviso.

    2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
    provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione
    scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente
    per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e
    senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero
    di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
    3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la
    difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del
    fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
    difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.
    4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del
    successivo art. 94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
    all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
    procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
    5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti
    gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
    6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di
    contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
    procedimento si estingue.
    7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti
    effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile
    tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia
    luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
    comunicazione all'interessato.

    8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
    responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
    9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
    10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo
    165/2001 .
    11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente
    CCNL.

    ART.94 - COMPETENZE

    1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente
    scolastico.
    2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
    licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal
    Direttore generale regionale.

    ART.95 - CODICE DISCIPLINARE

    1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione
    alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo
    n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione
    ai seguenti criteri generali:
    a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia
    dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
    b) rilevanza degli obblighi violati;
    c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
    d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi
    ovvero al disservizio determinatosi;
    e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
    comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
    previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
    f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.

    2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una
    sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima
    fattispecie.
    3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
    omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
    procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
    suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
    4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
    della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità
    delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
    nonché dell'orario di lavoro;
    b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti
    o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
    c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei
    beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue
    responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
    d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
    sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
    e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
    dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del
    1970;
    f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque,
    nell'assolvimento dei compiti assegnati;
    g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
    lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
    all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
    5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e
    destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
    6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
    retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della
    sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato
    l'applicazione del massimo della multa;
    b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
    c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
    stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
    dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
    della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
    all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

    d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
    superiori;
    e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
    f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
    confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
    g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori,
    alunni o terzi;
    h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto
    della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
    i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
    dignità della persona;
    l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
    lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai
    genitori, agli alunni o a terzi.

    7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
    a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6,
    anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle
    previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di
    dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
    b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
    vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
    sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
    c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
    d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci
    giorni consecutivi lavorativi;
    e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad
    adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
    f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
    attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la
    sua specifica gravità;
    g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
    lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non
    consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
    8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
    a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso
    il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
    con utenti;
    b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
    falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
    c)condanne passate in giudicato:
    1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui
    agli art. 316 e 316 bis del codice penale;

    2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
    pubblici uffici;
    3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
    d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio
    che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
    provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
    e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di
    rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di
    gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
    lavoro.
    9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima
    pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
    pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

    ART.96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO
    PENALE

    1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di
    rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
    denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
    sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
    della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
    2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione
    venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente
    per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla
    sentenza definitiva.
    3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli
    altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
    entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
    definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
    4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento
    disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
    l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
    successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
    5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle
    condanne penali citate nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere
    automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo
    quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.

    6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove nel
    procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio
    penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
    procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
    7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
    8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge
    97 del 2001.
    9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9, lettere
    c) e d), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla
    data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede
    o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con
    decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
    10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella
    posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
    licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In
    caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti
    gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
    licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero
    alla prestazione di lavoro straordinario.

    ART.97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

    1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
    d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
    detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
    2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione
    della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino
    alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
    3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
    anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la
    restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
    direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se
    accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.
    95, commi 8 e 9.

    4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati
    dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
    5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in
    alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le
    misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna
    anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si
    applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
    6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 96 in tema
    di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
    7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità
    pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL,
    comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
    8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art.
    92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
    indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in
    servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
    carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai
    sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener
    conto delle sanzioni eventualmente applicate.
    9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
    condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento,
    al dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse
    stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per
    prestazioni di carattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e
    quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
    10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
    penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
    comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare
    è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
    disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
    11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto
    vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

    ART.98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING

    1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del
    contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro
    personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti
    diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
    aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa
    idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul
    luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
    2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del
    Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
    adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali
    comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
    presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio scolastico
    regionale con i seguenti compiti:
    a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
    b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica
    dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
    determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
    c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che
    possano favorire l’insorgere del mobbing;
    d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
    3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i
    connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il
    funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione
    della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di
    condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
    4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano
    l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei
    interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati,
    tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
    a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
    della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
    b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica
    conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il
    recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
    personale.
    5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da
    ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari
    numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene

    alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il
    vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
    previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei
    comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità,
    appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le
    attività dei due organismi.

    6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono
    tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
    pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto
    dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
    7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un
    quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati
    possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.

    ART.99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI
    LUOGHI DI LAVORO

    1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di
    condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
    sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
    Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo
    esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in
    materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione
    preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

    CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO

    ART.100 - VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

    I. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le
    istituzioni scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero
    degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale il
    quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la
    funzione pubblica - ed il MPI - Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di
    circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al console territorialmente
    competente.
    2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
    vigore del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli
    affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi
    esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di circoscrizione consolare.

    ART.101 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

    1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al
    personale della scuola in servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
    Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale
    presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le
    questioni che investano l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di
    lingua italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni
    scolastiche italiane statali all’estero.
    2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a
    livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la
    presiede, da un delegato del MPI e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici
    interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR.
    3. Con la contrattazione integrativa di cui al comma precedente, sarà anche
    determinato il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo
    all'assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei giorni di
    ferie di cui all’art. 13, comma 9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art.
    658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 .

    4. Per la contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte
    pubblica è costituita dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da
    una rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici
    consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa
    degli Uffici stessi.
    Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero, la delegazione di parte
    pubblica è costituita dal dirigente scolastico.
    Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell’art. 7.
    5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui al presente articolo vengono
    individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le
    particolari situazioni esistenti all’estero.
    Nell’ambito di una politica di diffusione della lingua italiana quale riscontro ad una
    crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di
    collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano
    necessità di particolari esigenze professionali.
    In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della
    scuola secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, sono definite con
    la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-
    accademici.

    ART.102 - PARTECIPAZIONE

    1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce
    informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica
    necessaria sulle materie previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede,
    di cui al d.lgs n. 62/98.
    Essa fornisce altresì un’informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt.
    108 e 109, e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da
    destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n° 297/94.
    2. Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di
    studio per un esame approfondito delle materie di cui all’art. 5.

    ART.103 - IMPEGNI CONNESSI CON L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA
    SCOLASTICA E CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

    1. L’estensione all’estero dell’autonomia scolastica consente di introdurre elementi di
    flessibilità e di adeguamento dell’offerta formativa rispetto agli specifici contesti
    scolastici.

    2. Il MAE, di concerto con il MPI, nel predisporre, sulla base delle vigenti
    disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi
    all’estensione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione
    preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
    3. Nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia le istituzioni scolastiche definiscono,
    nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità
    esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per
    l’esercizio della funzione docente di cui all’art. 26.
    4. Le scuole statali italiane all’estero, come previsto dall’art. 32, in coerenza con gli
    obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che
    i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione
    alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per
    quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.

    ART.104 - PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA
    FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO

    1. Le istituzioni scolastiche italiane all’estero promuovono progetti di miglioramento
    dell’offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio
    e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE,
    fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
    2. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i
    risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del
    personale in servizio nonché l’eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed
    aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
    3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura annua
    necessaria a compensare le attività svolte dal personale docente e ATA in relazione ai
    progetti delle scuole e, comunque, nel limite di € 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000).
    Le somme eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono
    nel fondo d’istituto delle scuole metropolitane di cui all’art. 84.

    ART.105 - FERIE

    1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni
    scolastiche italiane all'estero, la durata delle ferie è determinata in 48 giorni
    lavorativi, cui si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del
    relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.

    2. I periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13,
    comma 9, vanno fruite le ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari
    scolastici in uso nel paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
    3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il
    comma 11 del citato art. 13 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
    nel periodo 1 luglio - 31 agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario
    scolastico locale.
    4. E’ assicurata all’interessato la fruizione dell’intero periodo di ferie a cui ha titolo
    nei casi di trasferimento tra paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in
    deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

    ART.106 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

    1. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente
    vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di
    lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di
    lavoro a tempo determinato, con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 40, commi
    1, 2 e3.
    2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione del personale docente con
    incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell’analogo
    personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a
    quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione
    complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione
    dell’analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede
    aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota
    percentuale variabile dell’indennità di sede prevista per il personale a tempo
    indeterminato in servizio nelle scuole italiane all’estero, in modo che la retribuzione
    complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita.
    3. Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle
    supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di
    conferimento delle supplenze, di competenza del MPI.

    ART.107 - ORARI E ORE ECCEDENTI

    1. Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche
    italiane all’estero, l’orario di servizio previsto per i docenti in territorio
    metropolitano.
    2. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il
    monitoraggio e l’analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni
    scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l’orario di
    insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.
    3. Le ore eccedenti l’orario di insegnamento non costituenti cattedra saranno
    attribuite con le procedure di cui all’art. 30 e, in caso di indisponibilità del personale
    docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo
    determinato.
    4. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo
    determinato, ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18
    ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con
    priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti
    anche per i docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.

    ART.108 - MOBILITA’ TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL’ESTERO

    1. 1 trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di
    permanenza nella sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA,
    anche su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni
    in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il
    personale vi abbia titolo sulla base della funzione di destinazione. Essi possono aver
    luogo nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una
    circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia
    stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo
    avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o
    dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su
    posti di paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio
    precedono quelle per trasferimenti a domanda.
    2. Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni
    scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha
    prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle
    medesime condizioni di cui al comma 1.

    3. Ulteriori modalità e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione
    integrativa nazionale di cui all'art. 101.
    4. Per il personale assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto,
    a domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole
    europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale,
    conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in
    altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di applicazione del
    presente comma sono definiti con la contrattazione decentrata nazionale.

    ART.109 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
    ALL’ESTERO

    1. La destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di
    cui all’art. 639 del TU 16- 4- 1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è
    regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.
    2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività
    professionale e del principio dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di
    servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l’altro.

    ART.110 - ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI PER LA
    DESTINAZIONE ALL’ESTERO

    1. La destinazione all’estero del personale docente e ATA avviene sulla base di
    graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano
    superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue
    straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e
    spagnolo).
    2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE
    d’intesa con il MPI, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l’anno di prova, abbia prestato
    almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga
    ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
    3. Coloro che supereranno la prova di accertamento linguistico, dovranno produrre,
    entro i termini previsti dall’apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini
    dell’inserimento nella graduatoria permanente.

    ART.111 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO
    DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA

    1.L’accertamento di cui al precedente art. 110 è effettuato sulla base di prove
    strutturate.
    A tal fine sono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di
    candidati:
    a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la
    prova dovrà verificare l’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
    b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il
    grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena
    integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);
    c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali
    la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere
    consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
    d) personale ATA.
    Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c),
    nonché per il personale ATA, saranno predisposti distinti questionari nelle lingue
    francese, inglese, tedesca e spagnola.


    2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ciascun docente può chiedere di
    sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche.
    Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree linguistiche.
    3. Considerato che ai lettorati di italiano all’estero può essere destinato soltanto il
    personale dello Stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il
    personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico
    per i lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati appartenenti alle
    seguenti categorie:
    a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
    b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che
    abbiano superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o
    letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di
    concorsi per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31- 3- 1999 ed 1- 4- 1999.
    4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa
    assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata, purchè
    qualificata o certificata in materia di prove strutturate linguistiche.

    ART.112 - VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO

    1.La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è
    effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno
    56/80.

    2.Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l’apposita
    commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione
    Culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le
    hanno superate, con l’indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le
    prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti
    in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area
    linguistica, per le scuole europee e per lettorati.

    3.Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di
    accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i
    successivi nove anni scolastici.

    ART.113 - RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE
    PERMANENTI

    1.Le graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica,
    per le scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.

    2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito
    nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti
    corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione
    dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un
    massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20
    per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l’ordine in graduatoria sarà
    determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 9- 5- 1994,
    n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.Il MAE procede all’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1 secondo i
    seguenti criteri:
    a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico
    conserva la validità, come indicato all’art. 112, comma 3. Tale personale ha, pertanto,
    titolo a richiedere l’aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli
    conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già
    inserito e considerati valutabili dalla tabella D allegata al presente contratto;
    b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento
    linguistico, che ha dato luogo all’inclusione nella graduatoria, non conserva validità
    nei termini sopra indicati;

    c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento
    disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di
    riabilitazione;
    d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli
    metropolitani per incompatibilità, ovvero ai sensi dell’art. 120, che sia restituito ai
    ruoli metropolitani per ragioni di servizio;

    e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all’estero
    nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata
    complessivamente superiore ai dieci anni;
    f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già
    prestato servizio nelle stesse.

    4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro il mese di febbraio, per
    consentire un regolare avvio dell’anno scolastico, con le modalità e i criteri indicati
    nei commi precedenti. Esse sono inoltre affisse all’albo del Ministero degli Affari
    Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV –
    e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà
    di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare
    reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e
    la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche
    d’ufficio, le graduatorie.
    Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data
    comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione all’albo
    dell’Ufficio anzidetto.
    5.Dopo l’accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per
    l’inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e
    la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all’albo del
    MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento
    è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La
    decisione dell’Ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

    ART.114 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO

    1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in
    servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono
    disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle
    graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi
    disponibili.
    2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle
    relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora

    disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati è affisso
    all'albo del MAE e degli Uffici centrali e periferici del MPI.

    3. Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il MAE attiva le
    procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie
    permanenti.
    4. A tal fine il MAE trasmette al personale così individuato il telegramma di
    preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo
    ad indicare le proprie preferenze.
    5. II personale, una volta accettata la destinazione all'estero, è depennato dalla
    graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio
    mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro
    aggiornamento.
    6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume
    servizio, è depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito
    soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.

    ART.115 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE STRAORDINARIE

    1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di assegnare personale ai posti per i
    quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per
    esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di
    concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a
    seguito del D.M. del MPI 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo
    dicastero 10.11.1998, n.448, una corrispondenza automatica, l’Amministrazione, nel
    rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha facoltà di attingere alle
    graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell’interessato, ad eccezione
    dei posti di lettorato.
    2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma,
    potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della
    scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L’indizione di prove
    straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle
    ordinarie triennali.
    3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti
    all’estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle
    nomine per i successivi tre anni.

    ART.116 - DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO

    1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle
    istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della
    durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati
    da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
    2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della
    durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera
    del Consiglio Superiore della suddetta scuola.
    3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in
    caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio
    superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno
    di nove anni, con eventuale proroga di un anno.
    4. Il personale che abbia prestato all’estero un solo periodo di servizio presso le
    istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, può
    essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di
    selezione ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio
    effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due
    periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la
    destinazione all’estero.
    5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee
    può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni
    scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè
    utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro
    dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano.
    Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono
    definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.

    ART.117 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALL’ESTERO

    1. Il servizio all’estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema
    scolastico nazionale, o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale
    interessato.

    ART.118 - CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO ALL’ESTERO

    1. Anche per le scuole italiane all’estero e le scuole europee, gli anni di servizio si
    calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31
    agosto dell’anno successivo.

    ART.119 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER
    MALATTIA

    I. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni , il personale in
    servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva
    l’intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i
    restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente
    contratto.

    ART.120 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER INCOMPATIBILITA E
    PER MOTIVI DI SERVIZIO

    I. La destinazione all'estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino
    situazioni di incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio.
    In caso di contestata situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare
    controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività
    di istituto, al provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar
    luogo se non previo parere del MPI.

    ART.121 - RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI A SEGUITO DI SANZIONI
    DISCIPLINARI

    1.L’erogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura , per quanto
    riguarda il personale docente ed ATA, comporta l’immediata restituzione ai ruoli
    metropolitani.

    ART.122 - FORO COMPETENTE

    1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del presente capo, foro competente è
    quello di Roma, ivi compreso tutto quanto attiene all’arbitrato (Direzione provinciale
    del Lavoro di Roma ) e alla conciliazione.

    ART.123 - NORME APPLICATIVE

    I. In attesa che sia completamente attivata anche all’estero l’autonomia scolastica, al
    consiglio di circolo o di istituito si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti
    che il contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto
    organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri per lo
    svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti, ai quali si provvede sulla
    base delle proposte del collegio dei docenti.
    2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello regionale
    debbono intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente capo,
    come riferimenti al livello di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
    3. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, al personale docente,
    amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche
    italiane all'estero, si applica la disciplina recata dal presente CCNL.
    4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il CCNL
    attribuisce alla competenza del MPI, sono adottati, per le istituzioni scolastiche
    italiane all'estero, dal MAE, d'intesa con il MPI.
    5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di
    cui all'art. 639 del testo unico n. 297 del 1994.

    ART.124 - FRUIZIONE DEI PERMESSI

    1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. n.
    62/98, i permessi retribuiti di cui all’art. 15, per i quali compete l’indennità personale
    nelle misure sottoindicate:
    - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
    componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni
    consecutivi per evento): l’indennità personale è corrisposta per intero;

    - permessi per motivi personali e familiari, documentati anche mediante
    autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno
    scolastico): l’indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.

    ART.125 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

    1. Il personale docente fruisce del diritto alla formazione di cui all’art. 62.

    2. Il MAE si impegna a individuare, d’intesa con il MPI, contenuti e modalità per la
    formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di
    destinazione all’estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a
    livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.

    ART.126 - SEQUENZA CONTRATTUALE

    1. Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di rinviare, come previsto
    dall’Atto d’indirizzo, ad una specifica sequenza contrattuale il confronto sulle
    modifiche da apportare agli istituti di cui al presente Capo. La sequenza deve iniziare
    fin dall’entrata in vigore del presente CCNL e concludersi entro e non oltre i tre mesi
    successivi.
    2. La sequenza conterrà i seguenti obiettivi:
    a) il tema delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa;
    b) attuazione operativa dell’autonomia didattica, organizzativa ed economica delle
    scuole italiane all’estero;
    c) piena applicazione dei diritti al personale docente e ATA sia a tempo
    indeterminato che a tempo determinato (assenze, congedi parentali, ferie, permessi e
    diritto allo studio e alla formazione…);
    d) ridefinizione di modalità e criteri connessi al trattamento economico spettante al
    personale docente assunto con contratto a tempo determinato;
    e) norme contrattuali sulla destinazione che costituisce mobilità professionale.
    Fino alla sottoscrizione della predetta sequenza restano in vigore le norme previste
    dal presente Capo.

    CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

    ART.127 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO

    I. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo
    psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed
    integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e
    l'attività di studio e di ricerca.
    2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al
    processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in
    un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi
    frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale
    educativo.
    3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono
    l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.

    ART.128 - ATTIVITA' EDUCATIVA

    I. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e
    culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali
    sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita
    comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata
    anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali,
    sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive metodologie, anche per
    gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

    ART.129 - AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' EDUCATIVA

    1. L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a
    carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi
    compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi,
    l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da
    discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.
    2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:
    a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle
    attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
    b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;

    c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro
    entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al
    momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto
    od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.

    3. Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni
    collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione
    delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di
    valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo
    consultivo, il personale educativo interessato; la determinazione delle modalità e dei
    criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti
    delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.
    4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad
    iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale,
    regionale o di istituzione educativa.

    ART.130 - ATTIVITA'AGGIUNTIVE

    1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività
    aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.
    2. Le attività aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi
    finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa. In particolare, esse possono
    consistere:
    a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore

    raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;

    b) nella partecipazione a sperimentazioni;

    c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti

    istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al
    territorio, sulla base di apposite convenzioni;
    d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.

    3. Le risorse utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo e
    finanziate dall’art. 33, a livello di ciascuna istituzione educativa, sono determinate
    nella stessa misura e con le medesime modalità di cui all'art. 29 del presente CCNL.
    4. Le attività aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere:
    a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto
    educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al
    dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;

    b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di
    aspetti specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari iniziative,
    secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 4.

    5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

    ART.131 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE

    1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti
    formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per
    i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il
    piano delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e
    finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione
    educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di
    istituto, nell'ambito del progetto di istituto.
    2. Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti
    didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il
    collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei
    rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti
    didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.
    3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti
    annessi, il dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al
    comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la
    pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la loro
    realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al
    piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la
    propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione di
    interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi
    degli allievi.

    4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi
    di lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle
    iniziative da adottare. In tale occasione sono designati i coordinatori dei gruppi di
    lavoro e gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti di
    cui al comma 2.

    ART.132 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi
    aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti
    normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie

    funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali
    possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due
    unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i
    finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le
    collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).

    ART.133 - OBBLIGHI DI LAVORO

    1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio
    stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa
    e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
    documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi.
    2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario
    settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non
    meno di cinque giorni alla settimana.
    3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di
    ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione
    plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa,
    di cui all'art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del
    servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di
    istituto e dal relativo piano attuativo.
    4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali
    attinenti alle attività funzionali di cui all'art. 129, comma 2.
    5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto
    dall'art. 30.

    ART.134 - NORMA FINALE

    1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano le
    disposizioni recate da questo CCNL.

    CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

    ART.135 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

    1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro
    previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può
    svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto
    legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e
    arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall’ipotesi di accordo quadro siglata
    in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente
    articolo.
    2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in
    materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura
    di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/94.
    3. Presso le articolazioni territoriali del MPI è istituito un ufficio con compiti di
    segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso
    un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
    4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere
    depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso
    l’ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera
    raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti
    le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo
    indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di
    conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici
    giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti,
    ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal
    comma 1.
    5. La richiesta deve indicare:
    - Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il
    lavoratore è addetto;
    - il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di
    conciliazione;
    - l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
    richiesta;
    - qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega
    ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento,
    al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del
    tentativo di conciliazione.

    6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un
    primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del
    lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni
    presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
    Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante
    con potere di conciliare. La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo
    di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una
    data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni
    dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione,
    all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà
    registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.
    7. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della
    mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di
    segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di
    conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a
    conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro
    eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo
    caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell’amministrazione è
    fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
    8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di
    convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo
    verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo
    decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di
    procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione
    è depositato a cura di una delle parti o di un’associazione sindacale, presso Direzione
    provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la
    cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la
    dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è
    acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66,
    comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione
    della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque
    immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
    9. In caso di mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un
    verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di
    una di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione
    provinciale del lavoro.

    10. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni,
    l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del
    tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di
    trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo
    non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione
    provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
    11. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello
    svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia
    di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66
    del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

    ART.136 - ARBITRATO

    1.Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro
    ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie
    di cui all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.

    ART.137 - MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO

    1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata
    all’altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro
    il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse
    modalità previste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o no accettare la
    proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno
    alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste
    dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
    In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle
    parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto
    nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 231-
    2001.
    Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte
    degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6,
    comma 2, del CCNQ 23- 1- 2001.

    2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia
    rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte, o motivi non
    sindacabili di incompatibilità personale.

    Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma
    restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.

    3. L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato, a
    cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5,
    commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001 entro cinque giorni dalla designazione
    comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
    4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera
    arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso
    l’istituzione cui appartiene l'interessato.
    5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del
    23 /1/2001.

    ART.138 - NORMA FINALE

    1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro
    sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.

    CAPO XIII - TELELAVORO

    ART.139 - DISCIPLINA DEL TELELAVORO

    1.Il presente capo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con
    funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e
    con le modalità stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di
    razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione
    attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione
    per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ
    23- 3- 2000.

    2. Le relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle previste dall’art.4 e 6.
    3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della
    prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle
    forme seguenti:
    a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal
    domicilio del dipendente;
    b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i
    servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in
    alternanza, che comportano l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e
    diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

    4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a
    cura e a spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di
    manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di
    telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso
    l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente
    preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei
    rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
    energetici e telefonici.
    5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni
    generali regionali specifici progetti di telelavoro, che potranno essere approvati
    purchè i relativi oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
    delle istituzioni scolastiche medesime.

    ART.140 - ORARIO DI LAVORO

    1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, è
    distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività
    da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
    disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno,
    concordati con le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di
    servizio. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il
    periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del
    tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie
    notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di
    orario.

    2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro,
    di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo, dell'accordo quadro del 23/3/2000, per
    "fermo prolungato per cause strutturali" si intende un’interruzione del circuito
    telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
    lavorativa.

    ART.141 - FORMAZIONE

    1.L' Amministrazione centrale definisce, in sede di contrattazione integrativa
    regionale, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di
    attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6,
    dell'accordo quadro del 23/3/2000. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto
    di telelavoro.

    2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano
    intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di
    aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.

    ART.142 - COPERTURA ASSICURATIVA

    1.Le istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito delle risorse destinate al
    finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per
    la copertura dei seguenti rischi:
    - danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di
    quelli derivanti da dolo o colpa grave;
    - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle
    stesse attrezzature.

    2.La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene
    all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente
    con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del
    documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, è
    inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per
    la sicurezza.

    ART.143 - CRITERI OPERATIVI

    1. La disciplina prevista dal presente capo mira ad introdurre elementi di flessibilità
    nei rapporti di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale, ed un possibile
    incremento della produttività e miglioramento dei servizi.
    Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi a regime, l'introduzione del
    telelavoro comporti incrementi di produttività e risparmi di spesa anche legati al
    ridimensionamento della sede di lavoro, oltre che di benefici sociali e di positivi
    riflessi esterni, nonchè di miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi centri
    urbani.
    Si dovrà prevedere, di conseguenza, un’attendibile, seppure tendenziale,
    quantificazione, da un lato di tutte le spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei
    benefici in termini di maggiore produttività e di positive ricadute nel sistema sociale,
    con una ponderata valutazione e coerenza della compatibilità economico- finanziaria
    complessiva.

    ART.144 - NORMA FINALE DI RINVIO

    1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capo si rinvia alla disciplina di
    cui all’Accordo quadro sul telelavoro del 23.03.2000.

    CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI

    ART.145 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

    1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in
    posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e
    collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti
    come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento
    economico previsto dal capo VIII.
    2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è
    utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL
    24.07.2003.
    3. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo
    trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza
    dalla scuola.

    ART.146 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

    1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme
    generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non
    abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con
    l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL
    che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
    a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e
    integrazioni.
    b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia
    di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per
    servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti
    in guerra;
    c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme
    vigenti;
    d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di
    missioni;
    e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
    f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art.2109, comma 1,
    del Codice Civile;
    g)la seguente normativa:

    1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)
    2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
    3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)
    4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
    5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88
    6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1- 4) e legge 25 giugno 1985 n.333

    (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)

    7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori,
    dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21,
    comma 1, del CCNL 26- 5- 1999 e l’art 33 CCNI 31- 8- 1999 (fondi non a carico del
    CCNL 24- 7- 2003 della scuola);
    8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
    9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge
    30.12.91, n.412 (servizio militare)


    10) Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in servizio)
    11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51
    L449/1997 e art.52, comma 57, L.448/2001.

    2. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa:
    - l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);
    - l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);
    - l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);
    - l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);
    - l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);
    - l’art. 7, comma 4 - secondo periodo, comma 5, comma 6 e comma 7 del D.Lgs.
    59/2004;
    - l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 59/2004;
    - l’art. 10, comma 4 – secondo periodo, comma 5 del D.Lgs. 59/2004 ;
    - l’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 59/2004;
    3. Le Parti si riservano la possibilità di riesaminare il testo del presente articolo con
    apposita sequenza contrattuale ove emerga la necessità di precisazioni o correttivi.

    ART.147 - AUMENTI CONTRATTUALI AI CAPI DI ISTITUTO

    1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale 2006- 09 e che non
    hanno acquisito la qualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi
    incrementi stipendiali, per tredici mensilità, spettanti al docente laureato degli Istituti
    secondari di II grado.

    ART.148 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

    1.Le Parti si danno atto di aver attivato il Fondo nazionale pensione complementare
    per i lavoratori del comparto, sulla base dell'Accordo 14.03.2001, come previsto dal
    decreto legislativo n. 124/1993 e dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni e
    integrazioni.

    2.Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che liberamente aderiscono e
    aderiranno al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai
    regolamenti.

    ART.149 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE

    1. In caso di accertamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
    maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono
    richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4,
    del D.L.vo n. 165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
    impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10
    della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    2. Qualora siano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le
    parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del
    contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso

    ART.150 - NORMA DI RINVIO

    1. La disciplina di cui al presente CCNL è suscettibile delle modifiche che in via
    pattizia si rendessero necessarie in relazione all’entrata in vigore di eventuali
    innovazioni ordinamentali.

    TABELLE

    (...)

    TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA
    (Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)

    1.L’unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del
    personale ATA individuati dalla presente tabella.
    Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti
    culturali che sono individuati dalla tabella B.

    Area D:

    Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia
    operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di
    coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed
    agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
    Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
    Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le
    prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
    Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
    formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario
    dei beni mobili.
    Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
    professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di
    attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi
    ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

    Area C

    Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche

    amministrativo

    - attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
    nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante
    l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e
    aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i
    compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.

    tecnico

    - attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante
    l’utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di riferimento
    assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, e’ subconsegnatario con l’affidamento
    della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei
    reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone
    l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più
    addetti dell’area B.

    Area B:

    Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta

    amministrativo

    - nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta,
    alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in
    giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione
    delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione.
    Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.

    tecnico

    - conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la
    funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro
    manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

    cucina

    - preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni
    particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione.

    infermeria

    - organizzazione e funzionamento dell’infermeria dell’istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni
    mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.

    guardaroba

    - conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.

    Area A s

    Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche

    servizi scolastici

    - coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge
    tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-
    sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.

    servizi agrari

    - attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario,
    forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.

    Area A

    Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del
    proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non
    specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
    confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
    didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
    di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle
    mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
    docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle
    strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura
    dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.


    Tabella B - Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA

    Direttore dei servizi generali ed amministrativi:

    - laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio

    o titoli equipollenti.
    Coordinatore amministrativo:

    a) laurea triennale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio

    o titoli equipollenti.
    Coordinatore tecnico:

    - a) laurea triennale specfica.

    Assistente amministrativo:
    - a) diploma di maturità

    Assistente tecnico:
    - a) diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

    Cuoco:
    - a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

    Infermiere:
    - laurea in scienze infermieristiche.

    Guardarobiere:
    - a) diploma di qualifica specifica;

    Addetto alle aziende agrarie:
    - a) diploma di qualifica professionale specifica.

    Collaboratore scolastico dei servizi

    - a) diploma di qualifica professionale e corso certificato di formazione sull’assistenza all’handicap e
    sull'igiene dei minori

    Collaboratore scolastico:
    - diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media.

    E' fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per
    coloro che sono già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un mese di servizio.


    Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA

    (Tabella C del C.C.N.L. 24/07/03)

    Nuove
    Aree
    Profili professionali previsti dal
    CCNL 4- 8- 1995
    D Direttore dei servizi generali ed amministrativi
    C Coordinatore amministrativo
    C Coordinatore tecnico
    B Assistente amministrativo
    B Assistente tecnico
    B Cuoco
    B Infermiere
    B Guardarobiere
    A s Collaboratore scolastico dei servizi
    A s Addetto alle aziende agrarie
    A Collaboratore scolastico

    TABELLA C1 – Equivalenza vecchio- nuovo ordinamento personale ATA

    Vecchia
    Area
    Vecchia qualifica Nuova qualifica Nuova Area
    D Direttore dei servizi generali e
    amministrativi
    Direttore dei servizi generali e
    amministrativi
    D
    C Coordinatore amministrativo o tecnico Coordinatore amministrativo o tecnico C
    B Assistente amministrativo o tecnico Assistente amministrativo o tecnico B
    B Cuoco Cuoco B
    B Infermiere Infermiere B
    Guardarobiere B
    Collaboratore scolastico dei servizi A s
    Addetto alle aziende agrarie A s
    A Guardarobiere
    A Addetto alle aziende agrarie Collaboratore scolastico A
    A Collaboratore scolastico


    Tabella D
    (Tabella D del C.C.N.L. 24/07/03)

    TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER
    LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO

    A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)

    Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di
    grado inferiore.

    1. per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o
    all’estero punti 5
    2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza
    scolastica punti 4
    3. per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o
    all’estero punti 2
    4. per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all’estero
    punti 5
    5. per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche
    francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani
    o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2
    6. per ogni libera docenza punti 5
    7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
    8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post- lauream conseguito presso
    università italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
    9. per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post- lauream rilasciato da un’università
    italiana o straniera di durata pluriennale punti 5
    B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)

    1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative
    a concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina d’insegnamento punti 3
    2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva,
    diverso dal ruolo di appartenenza punti 3
    3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo,Tecnico e
    Ausiliario dello stesso livello o di livello superiore
    al ruolo di appartenenza punti 3
    4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale
    conseguiti ai sensi dell’art.325 del D.lgs.16- 4- 1994, n. 297 punti 2

    5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica,
    all’educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati
    con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2
    6. per l’attività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione,
    tenutisi in Italia o all’estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano
    annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un
    massimo di punti 4
    7. per l’attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o
    all’Estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o
    deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all’area disciplinare o alla funzione
    di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all’area disciplinare o alla funzione
    di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di punti 4
    8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la
    realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi
    dall’amministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad
    un massimo di punti 2
    9. per l’inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione all’estero indetta
    ai sensi dell’art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
    10.per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento – formazione
    linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la
    collaborazione dei Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di
    ricerca punti 1

    C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
    1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel posto
    di insegnamento (per la scuola dell’infanzia ed elementare) di attuale appartenenza con
    contratto a tempo indeterminato punti 2

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA

    Le Parti si danno atto che la previsione contrattuale dell’istituto arbitrale nelle controversie
    di lavoro del comparto scuola non ha conseguito gli effetti previsti, dovendosi rilevarne
    uno scarso utilizzo. Esso va invece va rilanciato, anche attraverso l’introduzione di
    modifiche, finalizzandolo all’obbligatorietà delle relative procedure.
    Le Parti concordano che l’istituto arbitrale si inserisce in una comune volontà di
    snellimento ed economicità delle procedure di contenzioso in sede diversa da quella
    giurisdizionale, attualmente oberata anche da numerosi contenziosi scolastici.
    Le Parti si propongono, inoltre, di coinvolgere il Ministero della Funzione Pubblica e il
    Ministero della Giustizia per reperire risorse specifiche da destinare all’istituto
    dell’arbitrato, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento che contribuiscano
    alla creazione di una cultura positiva dell’arbitrato sia per le PP.AA. che per le OO.SS, - .


    ALLEGATO N. 1

    SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
    NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

    Art. 1
    (Definizione)

    1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
    sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile
    di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
    Art. 2
    (Principi)

    1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
    a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione
    sopra riportata;
    b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella
    propria libertà personale;
    c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni
    subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
    d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del
    Parlamento Europeo A3- 0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e è garantito
    l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della
    Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
    indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
    ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
    e) è garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari
    del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i
    requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
    Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno
    persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
    f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
    g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure
    disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 sia
    inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
    relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia
    di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
    disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
    h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e
    dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di
    molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della
    persona.

    Art. 3
    (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)

    1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
    dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
    procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
    2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in
    rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
    3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
    adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
    dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

    Art. 4
    (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)

    1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
    opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un
    sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare
    perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
    2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso
    richiede.

    Art. 5
    (Denuncia formale)

    1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento
    della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato
    permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
    dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti
    all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
    giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
    2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di
    appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
    3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
    4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del
    procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le
    OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla
    cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in
    cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
    5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione
    nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la
    possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non
    gli comporti disagio.
    6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del
    procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
    interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del
    procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la
    possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle
    Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga
    in sedi che creino disagio.

    Art. 6
    (Attività di sensibilizzazione)

    1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni
    circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
    seguire qualora la molestia abbia luogo.
    2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
    libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come
    molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti
    che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
    molestie sessuali sul posto di lavoro.
    3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del
    Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
    4. Sarà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul
    comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
    5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del
    Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la
    Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
    Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di
    attuazione del presente Codice.
    6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si
    impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del
    Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
    ritenute necessarie.

    ALLEGATO 2
    Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

    Art. 1
    (Disposizioni di carattere generale)

    1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di
    diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I
    dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
    penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
    osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
    2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
    n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
    disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
    3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di
    legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel
    rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
    specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    Art. 2
    (Principi)

    1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione
    con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
    Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
    esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
    dell'interesse pubblico che gli è affidato.
    2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
    svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli
    non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
    evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
    amministrazione.
    3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
    svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
    nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
    4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini
    privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
    5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra
    i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne
    ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei
    limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
    dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
    6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
    applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
    svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
    giuridiche in vigore.

    7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
    enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da
    parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

    Art. 3
    (Regali e altre utilità)

    1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
    utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
    benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
    2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi
    parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
    parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

    Art. 4
    (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

    1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
    dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
    interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o
    sindacati.
    2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a
    farlo promettendo vantaggi di carriera.

    Art. 5
    Trasparenza negli interessi finanziari.

    1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
    qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
    a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
    soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

    b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
    inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

    2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
    azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica
    che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
    esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio
    che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata
    richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori
    informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

    Art. 6
    (Obbligo di astensione)

    1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
    interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni
    con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
    individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni
    anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
    dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
    Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

    Art. 7
    (Attività collaterali)

    1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
    prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
    2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
    abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
    3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

    Art. 8
    (Imparzialità)

    1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
    cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
    accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
    2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
    competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

    Art. 9
    (Comportamento nella vita sociale)

    1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
    spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non
    menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
    all'immagine dell'amministrazione.

    Art. 10
    (Comportamento in servizio)

    1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
    attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
    2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
    strettamente necessarie.

    3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
    Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente
    che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
    d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
    4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
    all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

    Art. 11
    (Rapporti con il pubblico)

    1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
    fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
    dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui
    sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
    disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
    2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
    cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
    dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
    organi di stampa.
    3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
    all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
    imparzialità.
    4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
    chiaro e comprensibile.
    5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al
    pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle
    apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli
    utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del
    servizio e sui livelli di qualità.

    Art. 12
    (Contratti)

    1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o
    ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per
    facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
    2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
    finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel
    biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
    finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel
    biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
    all'esecuzione del contratto.
    3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
    precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
    dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
    4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
    competente in materia di affari generali e personale.



    Condividi questo articolo su   Condividi su Twitter Twitter     Facebook     Linkedin    votalo su   OkNotizie