logo giurdanella.it
  +39 095 7223878       +39 095 6113110       studio@giurdanella.it    
  mobile      


 Notizie correlate
          Condividi su   Condividi su Twitter Twitter     Facebook     Linkedin     OkNotizie     iscriviti alla newsletter 02/11/2008
    DPR 140/2008

    Regolamento sul reclutamento dei dirigenti scolastici

    in vigore dall'anno scolastico 2008-2009

    Presidi e direttori didattici: concorso unico regionale per ogni ordine di scuola e accesso a tutti gli insegnanti con 5 anni di anzianita'.

    Lo prevede il nuovo Regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici, entrato in vigore lo scorso 24 settembre.

    I concorsi non saranno più differenziati per dirigere le scuole del primo ciclo, del secondo ciclo e degli istituti educativi, ma vi sarà un concorso unico per tutti i tipi di scuola, a livello regionale, tenuto ogni tre anni per la copertura dei posti vacanti.

    Potranno partecipare al concorso gli insegnanti laureati con 5 anni di servizio di ruolo.

    E' prevista una preselezione di carattere culturale e professionale. A seguire, ci saranno due prove scritte e una orale, seguite dalla valutazione dei titoli. Nell'ultima fase, verrà attribuito un punteggio maggiore a chi ha frequentato un Master di secondo livello incentrato su materie inerenti al ruolo del dirigente scolastico. E' previsto poi che i vincitori del concorso affrontino un periodo di formazione 'in collegamento con le Università e un tirocinio non inferiore a tre mesi in una scuola'.

    Il primo bando verrà emanato solo dopo che saranno terminate le nomine dei candidati idonei nei concorsi precedenti.

    . . . . .

    Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008 n. 140

    Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti
    scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27
    dicembre 2006, n. 296.

    (G.U. n. 211 del 9 settembre 2008 )


    Il Presidente della Repubblica;
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
    «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
    regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
    e per la semplificazione amministrativa»;
    Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
    recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
    delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
    unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» e
    successive modificazioni;
    Visto l'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n.
    296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
    pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
    Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
    recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
    Visto l'articolo 1, comma 6-sexies del decreto-legge 28 dicembre
    2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
    2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
    legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
    consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007
    e del 31 marzo 2008;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 27 giugno 2008;
    Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e
    delle finanze;

    E m a n a
    il seguente regolamento:

    Art. 1.
    Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione
    dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
    definisce le modalita' delle procedure concorsuali per il
    reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui
    all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    Art. 2.
    Programmazione

    1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge
    27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati
    alla procedura concorsuale di cui all'articolo 3, si determinano in
    sede di programmazione del fabbisogno di personale.

    Art. 3.
    Reclutamento

    1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei
    tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza
    mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede
    regionale. Il concorso e' indetto con cadenza triennale con decreto
    del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli
    uffici scolastici regionali curano l'organizzazione e lo svolgimento
    del concorso.
    2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti
    vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e
    grado al 1° settembre dell'anno scolastico in cui si indice il
    concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel
    triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta'
    eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti
    concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione
    dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei
    posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri
    indicati nel presente comma.

    Art. 4.
    Requisiti di accesso e procedura concorsuale

    1. Partecipa al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, il
    personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni
    scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:
    a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di
    almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;
    b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita
    in base al precedente ordinamento.
    2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola
    regione.
    3. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il
    concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite
    dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della
    graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di
    formazione e tirocinio.

    Art. 5.
    Procedura di preselezione

    1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova
    oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in
    un congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delle
    conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in
    relazione alle tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi comprese
    quelle sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
    informatiche piu' diffuse a livello avanzato, nonche' sull'uso di una
    lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di
    riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e
    spagnolo.
    2. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata
    se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.
    3. L'esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla
    formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
    4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
    puo' affidare all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
    educativo di istruzione e di formazione la predisposizione della
    prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo
    esito anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine
    possono, altresi', essere promosse specifiche collaborazioni con
    universita', altri enti di ricerca e associazioni professionali,
    mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell'ambito
    delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti
    scolastici. La prova e' unica su tutto il territorio nazionale, si
    svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici
    scolastici regionali.

    Art. 6.
    Procedura di selezione

    1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia
    sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione
    alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta
    consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai
    sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei
    paesi dell'Unione europea, alle modalita' di conduzione delle
    organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree
    giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica,
    organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta
    consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione
    dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle
    strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del
    territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un
    punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
    2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle
    materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di
    cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato.
    La prova orale accerta, altresi', la capacita' di conversazione su
    tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.
    Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non
    inferiore a 21/30.
    3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei
    candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli,
    indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio
    complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli
    professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il
    punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si
    attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di
    secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo
    professionale del dirigente scolastico e rilasciati da universita'
    statali o equiparate.
    4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e
    si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto
    della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei
    titoli.
    5. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo
    conseguito dal candidato. A parita' di merito si applicano le vigenti
    disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione
    all'impiego nelle amministrazioni statali.
    6. L'ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all'albo
    e sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

    Art. 7.
    Vincitori del concorso

    1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al
    numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono
    tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui
    all'articolo 8.
    2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio
    sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei
    posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine di
    graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla
    graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in
    materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
    legge 27 dicembre 1997, n. 449.
    3. Le graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dalla data
    della pubblicazione.
    4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di
    cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle
    specifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativo
    di provenienza.

    Art. 8.
    Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

    1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del
    concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non
    inferiore a tre.
    2. L'attivita' di formazione si svolge parte in presenza e parte
    con strumenti info-telematici. E' finalizzata all'arricchimento delle
    competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola,
    alla progettualita' formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed
    esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi
    compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
    3. I contenuti delle attivita' formative sono indicati nel bando.
    4. Il periodo di tirocinio e' finalizzato al consolidamento delle
    competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso
    scuole anche in collegamento con universita', amministrazioni
    pubbliche, imprese.
    5. Il periodo di formazione e tirocinio e' valido se le assenze,
    debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle
    ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e
    documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista
    partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso
    indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di
    assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla
    graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7.
    6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una
    relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso
    formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
    7. Gli uffici scolastici regionali, per l'organizzazione e lo
    svolgimento dell'attivita' di formazione e tirocinio, si avvalgono
    della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo
    dell'autonomia scolastica.

    Art. 9.
    Termine della procedura concorsuale

    1. La durata della procedura di reclutamento non puo' eccedere i
    dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all'articolo 6.

    Art. 10.
    Commissioni

    1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei
    competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.
    2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti,
    devono garantire le pari opportunita' tra uomini e donne nella
    configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e
    possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non
    piu' di tre anni.
    3. Il presidente e' scelto tra: professori di prima fascia di
    universita' statali o equiparate, magistrati amministrativi o
    contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni
    pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione
    di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle
    qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da
    dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianita' di
    servizio di almeno dieci anni.
    4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti
    scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o
    private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti
    tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici,
    amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze
    nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e
    un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni.
    5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono
    inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un
    decreto del direttore generale regionale. Con decreto
    interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e
    delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle
    commissioni di concorso.
    6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
    all'area professionale C o, in carenza, da personale appartenente
    all'area professionale B3.
    7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella
    lingua straniera prescelta dai candidati.
    8. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
    l'unicita' del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise
    in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove
    scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unita'.
    Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le
    commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello
    delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le
    medesime modalita' di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna
    delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non
    inferiore a cento.
    9. Il presidente della commissione nominata all'inizio della
    procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le
    funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri
    generali per lo svolgimento delle attivita' concorsuali.
    10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici
    indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.

    Art. 11.
    Risorse finanziarie

    1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non devono
    comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Art. 12.
    Abrogazioni e disapplicazioni

    1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
    regolamento sono abrogate le disposizioni dell'articolo 29 del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del
    reclutamento e della mobilita' professionale, la distinzione in
    settori formativi dei dirigenti scolastici, nonche' ogni altra
    disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente
    regolamento. E', altresi', abrogato il decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, recante regolamento
    relativo ai criteri per la composizione delle commissioni
    esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti
    scolastici.
    2. Sono disapplicate le disposizioni contrattuali vigenti in
    contrasto con le norme dettate dal presente regolamento.
    3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme
    amministrative e legislative, non esplicitamente abrogate dal
    presente regolamento.

    Art. 13.
    Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

    Roma, addi' 10 luglio 2008

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del Consiglio
    dei Ministri
    Gelmini, Ministro dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca
    Brunetta, Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione
    Tremonti, Ministro dell'economia e
    delle finanze
    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2008
    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
    persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 142



    blog comments powered by Disqus

    Testata registrata presso 
    il Tribunale di Catania 
    al numero 24/02 del
    21/10/02 ISSN 1724-0859
      logo creative commons
      A cura dello studio legale Giurdanella (Partita IVA 02661920872)
      Direttore:
      Avv. Carmelo Giurdanella
      Direttore responsabile:
      Giovanni Cappello
      Redazione:
      Monica Lo Piccolo
      Elio Guarnaccia
      Fabrizio Traina