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    Dpcm

    Sull'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse

    i criteri e le procedure

    . . . . .

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2009

    Individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del
    personale civile delle basi militari soppresse

    (G.U. n. 51 del 3 marzo 2009 )

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri;

    Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di «Provvidenze per
    il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio
    nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica» che prevede
    l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento
    anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del
    personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di
    cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio
    nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunita'
    atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e
    che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di
    ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei
    prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e
    alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

    Visto l'art. 2 della citata legge 9 marzo 1971, n. 98, che prevede
    che, ai fini dell'assunzione, la domanda debba essere diretta alla
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di
    decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento e che
    sul formale inquadramento delibera, entro centoventi giorni dalla
    data di ricezione della domanda, una apposita Commissione nominata
    dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
    Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di
    Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive
    dello Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. Lo
    stesso articolo prevede che i provvedimenti della commissione sono
    definitivi e che prima di autorizzare l'assunzione del personale che
    ottiene l'inquadramento e' necessario sentire le amministrazioni
    interessate;

    Vista l'art. 45, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
    recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
    riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
    disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
    previdenziali» che stabilisce che, nell'ambito della programmazione
    del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27
    dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 22 della legge 23
    dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo
    1971, n. 98 e successive modificazioni, sono estese ai cittadini
    italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano
    prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla
    data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di
    organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o
    di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati
    licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti
    di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi;

    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la
    formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
    finanziaria 2005);

    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la
    formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
    finanziaria 2007);

    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
    finanziaria 2008);

    Visto in particolare l'art. 2, comma 100, della citata legge 24
    dicembre 2007, n. 244 che, al fine di favorire l'assunzione nelle
    pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla citata
    legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano
    prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31
    dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunita'
    atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte,
    operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in
    conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle
    basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre
    2006, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle
    finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di
    euro a decorrere dall'anno 2008;

    Visto il successivo comma 101, del citato art. 2, della medesima
    legge 24 dicembre 2007, n. 244, che affida ad un decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
    la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, la definizione di
    criteri e procedure per l'assunzione del personale di cui al predetto
    comma 100, art. 2, legge n. 244 del 2007 nonche' per l'assegnazione
    delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate
    all'assunzione medesima;

    Vista la necessita' di dover preliminarmente procedere al formale
    inquadramento del predetto personale da assumere;

    Visto l'art. 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno
    2008, n. 112, in tema di «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
    economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
    della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito in
    legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
    2008, n. 133 che, in sede di riduzione degli organismi collegiali e
    di duplicazioni di strutture, prevede, in particolare, la
    soppressione della Commissione per l'inquadramento del personale gia'
    dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale
    nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui al citato art. 2, comma
    2, della legge 9 marzo 1971, n. 98;

    Ritenuto di trasferire con il presente provvedimento anche le
    competenze della citata struttura amministrativa all'Amministrazione
    centrale dello Stato svolgente funzioni istituzionali omogenee, ai
    sensi dello stesso art. 68, comma 5, del citato decreto-legge del 25
    giugno 2008, n. 112, ed in particolare al Dipartimento della funzione
    pubblica;

    Tenuto conto della necessita' di dare disposizioni alla suddetta
    Commissione per l'inquadramento affinche' proceda al passaggio di
    consegne, al predetto Dipartimento della funzione pubblica, della
    documentazione relativa al personale in attesa di essere assunto ai
    sensi della normativa sopra richiamata, passaggio da effettuare entro
    i venti giorni successivi alla data del presente decreto;

    Considerata l'opportunita' di fornire indicazioni al Dipartimento
    della funzione pubblica sulle procedure da seguire per procedere
    all'assunzione del personale interessato;

    Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
    l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze;

    Decreta:

    Art. 1.
    Trasferimento delle competenze della Commissione per l'inquadramento

    1. Ai sensi dell'art. 68, commi 5 e 6, lettera c), del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
    modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
    133, i compiti della soppressa Commissione per l'inquadramento del
    personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel
    territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui
    all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98, sono
    trasferiti, a decorrere dalla data del presente decreto, al
    Dipartimento della funzione pubblica.

    2. Il presidente della Commissione di cui al comma 1, o un suo
    delegato, al fine di consentire un completo passaggio di consegne al
    predetto Dipartimento della funzione pubblica, trasmette formalmente
    allo stesso, entro venti giorni dalla data del presente decreto, la
    documentazione riguardante il personale di cui alla legge 9 marzo
    1971, n. 98, non ancora assunto, nonche' quella del personale di cui
    all'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha
    presentato domanda di assunzione. La documentazione viene trasmessa
    con una relazione analitica di accompagnamento contenente un elenco
    degli atti trasferiti, un elenco del personale da assumere indicando
    per ciascun nominativo lo stato dell'istruttoria eventualmente
    avviata ed ogni altra informazione utile ai fini dell'inquadramento,
    una descrizione dei criteri seguiti dalla Commissione nell'esercizio
    dei propri compiti, nonche' quant'altro il presidente ritenga
    importante al fine di garantire la continuita' nello svolgimento
    della funzione e la celerita' nella trattazione degli atti
    trasferiti.

    Art. 2.
    Procedura per l'inquadramento e per la ricognizione dei posti

    1. Il Dipartimento della funzione pubblica avvia la procedura per
    l'inquadramento nella qualifica del personale interessato
    all'assunzione a cui sono stati concessi i benefici di cui alla legge
    9 marzo 1971, n. 98, ed adotta il relativo provvedimento di carattere
    definitivo con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
    l'innovazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli
    atti o della domanda. Il provvedimento viene comunicato agli
    interessati. Si procede all'inquadramento nella qualifica attraverso
    una procedura ricognitiva che tiene conto del titolo di studio
    posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento
    alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma.

    2. Il Dipartimento della funzione pubblica redige un elenco
    nominativo del personale inquadrato che ha diritto al beneficio
    previsto dalla legge e lo invia alle amministrazioni statali
    richiedendo alle stesse di comunicare entro dieci giorni la propria
    disponibilita' di posti per l'assunzione con specifica della
    qualifica, della relativa vacanza nella dotazione organica, del costo
    individuale annuo di ciascuna unita' e della sede geografica
    dell'ufficio di destinazione. Solo per il personale di cui all'art.
    2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di
    favorire l'assunzione tempestiva dello stesso, la richiesta di
    disponibilita' di posti puo' essere rivolta anche agli enti pubblici
    non economici nazionali, alla regione Sardegna ed agli enti locali
    della medesima regione.

    3. La procedura per la ricognizione si conclude con la
    predisposizione e pubblicazione di un bando, entro i successivi
    trenta giorni, che contiene i posti dichiarati disponibili dalle
    amministrazioni interessate. Il bando sara' pubblicato sul sito
    istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e sara'
    comunicato al personale interessato.

    Art. 3.
    Criteri e procedure per l'assunzione del personale

    1. Il personale interessato all'assunzione presentera' al
    Dipartimento della funzione pubblica una domanda di preferenza di
    sede, previa compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito
    istituzionale, numerando ciascuna sede disponibile da 1 a n secondo
    un ordine di priorita' decrescente. Le domande dovranno essere
    inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di cui
    all'art. 2, comma 3.

    2. Il personale sara' assegnato tenendo conto della sede prescelta.
    In caso di domande concorrenti per la medesima sede sara' preferito
    l'aspirante meno giovane anagraficamente.

    3. Il Dipartimento della funzione pubblica procedera' a comunicare
    agli interessati la sede assegnata ed alle rispettive amministrazioni
    l'elenco del personale che dovra' assumere con i relativi fascicoli.

    4. Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' a
    ripartire i fondi di cui all'art. 2, comma 100, della legge n. 244
    del 2007 agli enti interessati previa verifica dei costi comunicati
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, e tenuto conto dell'assegnazione di
    cui al precedente comma 3 del presente articolo.



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    Testata registrata presso 
    il Tribunale di Catania 
    al numero 24/02 del
    21/10/02 ISSN 1724-0859
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