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          Condividi su   Condividi su Twitter Twitter     Facebook     Linkedin     OkNotizie     iscriviti alla newsletter 04/07/2009
    Disposizioni su sviluppo economico, semplificazione, competitivita', processo civile

    Notificazioni in proprio degli avvocati anche per l'Avvocatura dello Stato, art.56 legge 69/2009

    Ampliata la portata applicativa della legge 53/1994

    Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile", da oggi anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato potrà eseguire la notificazione dei propri atti civili, amministrativi e stragiudiziali a mezzo degli strumenti previsti dalla L. n. 53/94 introduttiva della cd notificazioni in proprio degli avvocati, in forza della quale gli avvocati a ciò autorizzati e dotati all'uopo di specifico registro cronologico, possono procedere alla notificazione degli atti senza ricorrere alla - altrimenti necessaria - intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario e con ciò superare gli ordinari limiti di competenza territoriale cui quest'ultimo è sottoposto.

    Qui di seguito lo stralcio della L. 68/09.

    ......

    Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile - L. n.69 del 18 giugno 2009

    (...)

    Art. 56 - Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato

    1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

    3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell’avvocato distrettuale dello Stato.

    4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    (...)



    Testata registrata presso 
    il Tribunale di Catania 
    al numero 24/02 del
    21/10/02 ISSN 1724-0859
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      A cura dello studio legale Giurdanella (Partita IVA 02661920872)
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