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          Condividi su   Condividi su Twitter Twitter     Facebook     Linkedin     OkNotizie     iscriviti alla newsletter 23/10/2009
    TAR Catania, Sez. IV

    In materia di lavoro subordinato sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice amministrativo nelle controversie tra il medico e l'AUSL o la Regione

    sentenza n. 1594 del 28 settembre 2009


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    TAR Catania, sez. IV

    Sentenza n. 1594 del 28 settembre 2009

    Pres. Leotta - Est. Brugaletta

    FATTO E DIRITTO

    Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il deliberato 792 del 04.06.2009 con il quale il direttore generale dell'Azienda Usl 4 di Enna ha preso atto della delibera del 03.06.2009 del collegio arbitrale di medicina generale ed ha irrogato alla ricorrente (medico incaricato di continuità assistenziale) la sanzione della riduzione del 20% del trattamento economico per cinque mesi, ai sensi dell'art. 30, comma 7, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.2005, con decorrenza dal mese di maggio 2009 fino al mese di settembre 2009.

    Sussistono i presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

    Il ricorso è infatti inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

    La giurisprudenza ha stabilito da tempo che i rapporti di convenzione esterna con le Aziende sanitarie locali rientrano nel genus dei rapporti libero-professionali "parasubordinati", caratterizzati dalla posizione reciprocamente paritaria delle parti, e quindi dall'assenza, in capo alla parte pubblica, di poteri autoritativi ulteriori rispetto a quello di sorveglianza, sicché l'amministrazione non può incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole o degradandole ad interessi legittimi.

    Da tale pacifica configurazione discende che, una volta costituito detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della Regione e della Azienda sanitaria locale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione (cfr.: T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 04 novembre 2008, n. 2748; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 06 giugno 2008, n. 5400; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 ottobre 2007, n. 9592; Cassazione civile, sez. un. , 21 ottobre 2005, n. 20344).

    In altri termini, spettano al Giudice Ordinario le controversie insorte quando il rapporto convenzionale de quo è già instaurato tra il Servizio sanitario nazionale e il professionista convenzionato, mentre spettano al giudice amministrativo le controversie relative alla fase procedimentale di instaurazione del detto rapporto (cfr.: Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 settembre 2006, n. 517).

    Essendo, nella fattispecie, il rapporto convenzionale già instaurato deve declinarsi la giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria.

    Il ricorso in esame deve quindi dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

    Tenuto conto delle circostanze di fatto e della natura delle questioni trattate le spese possono essere compensate.

     




    Testata registrata presso 
    il Tribunale di Catania 
    al numero 24/02 del
    21/10/02 ISSN 1724-0859
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