logo giurdanella.it
  +39 095 7223878       +39 095 6113110       studio@giurdanella.it    
  mobile      


 Notizie correlate
          Condividi su   Condividi su Twitter Twitter     Facebook     Linkedin     OkNotizie     iscriviti alla newsletter 05/12/2009
    TAR Catania sull'appalto di servizi

    Illegittimo porre un limite ai ribassi esperibili nell'aggiudicazione al prezzo piu' basso

    (art. 86 del codice dei contratti)

    Appalto di servizi di vigilanza sottosoglia. Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse. Divieto di previsione di un limite ai ribassi esperibili ex art. 86 del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006.

    Una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, trova applicazione l’art. 86 del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, relativo proprio ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

    . . . . . .

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

    Sentenza del 26 novembre 2009 numero 2001

    (presidente Ferlisi, relatore Trebastoni)

    (...)

    Diritto

    Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, sussistendo la lamentata violazione degli artt.83 ss. del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006.

    Infatti, una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, trova applicazione l’art. 86 del medesimo D.Lgs., relativo proprio ai “criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse”, il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso, come quello in esame, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a “valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

    Pertanto, la limitazione al ribasso prevista dal bando è da ritenere illegittima.

    Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

    Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre al contributo unificato, Iva e Cpa e spese generali al 12,50%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




    Testata registrata presso 
    il Tribunale di Catania 
    al numero 24/02 del
    21/10/02 ISSN 1724-0859
      logo creative commons
      A cura dello studio legale Giurdanella (Partita IVA 02661920872)
      Direttore:
      Avv. Carmelo Giurdanella
      Direttore responsabile:
      Giovanni Cappello
      Redazione:
      Monica Lo Piccolo
      Elio Guarnaccia
      Fabrizio Traina