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    Versione stampabile Versione PDF 05/12/2009
    TAR Catania sull'appalto di servizi

    Illegittimo porre un limite ai ribassi esperibili nell'aggiudicazione al prezzo piu' basso

    (art. 86 del codice dei contratti)


    Appalto di servizi di vigilanza sottosoglia. Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse. Divieto di previsione di un limite ai ribassi esperibili ex art. 86 del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006.

    Una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, trova applicazione l’art. 86 del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, relativo proprio ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

    . . . . . .

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

    Sentenza del 26 novembre 2009 numero 2001

    (presidente Ferlisi, relatore Trebastoni)

    (...)

    Diritto

    Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, sussistendo la lamentata violazione degli artt.83 ss. del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006.

    Infatti, una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, trova applicazione l’art. 86 del medesimo D.Lgs., relativo proprio ai “criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse”, il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso, come quello in esame, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a “valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

    Pertanto, la limitazione al ribasso prevista dal bando è da ritenere illegittima.

    Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

    Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre al contributo unificato, Iva e Cpa e spese generali al 12,50%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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