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    Nella gazzetta ufficiale del 13 gennaio

    Il SISTRI e la tracciabilita' informatica dei rifiuti

    (DM 17 dicembre 2009)

    Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), istituito con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, intende superare il precedente sistema cartaceo (imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale, MUD).

    Soggetti obbligati ad iscriversi

    - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184 d. lgs. 152/2006) con più di dieci dipendenti;
    - comuni, enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania;
    - commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    - consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolar tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
    - trasportatori professionali di rifiuti speciali (art. 212 d. lgs. 152/2006);
    - operatori del trasporto intermodale (il terminalista concessionario dell’area portuale e l’impresa portuale a cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o sbarco per un successivo trasporto);
    - trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi (art. 212 d. lgs. 152/2006);
    - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.

    Soggetti non obbligati

    - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184 d. lgs. 152/2006) che non hanno più di dieci dipendenti;
    - imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che producono rifiuti non pericolosi;
    - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle descritte per l'adesione obbligatoria (diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006);
    - trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi (articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006).

    Di seguito, il testo del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010.

    . . . .

    Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

    Decreto 17 dicembre 2009

    Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

    (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 10)


    IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
    E DEL MARE

    VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in
    materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla
    gestione dei rifiuti;
    VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.
    296;
    VISTO l'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152, relativo all'istituzione di un sistema di
    controllo della tracciabilita' dei rifiuti;
    VISTO l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre
    2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
    2008, n. 210;
    VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge
    3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche'
    proroga di termini» e, in particolare, l'articolo 14-bis;
    Considerata la necessita' di definire, anche in modo
    differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle
    tipologie delle attivita' svolte, le modalita' di attivazione nonche'
    la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le
    modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonche' le
    modalita' di elaborazione dei dati stessi;
    Considerata la necessita' di definire le modalita' con le quali
    le informazioni contenute nel sistema di controllo della
    tracciabilita' dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a
    disposizione delle autorita' di controllo;
    Considerata la necessita di definire le misure idonee per il
    monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti
    delle categorie interessate al medesimo monitoraggio; Considerata la
    necessita' di definire le modalita' di interconnessione ed
    interoperabilita' con gli altri sistemi informativi;

    Adotta il seguente decreto:

    ART. 1
    (Entrata in funzione del sistema di controllo
    della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI)


    1. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, nel
    seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la
    Tutela dell'Ambiente, e' operativo:
    a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi
    compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo
    3 aprile 2006, n. 152 - con piu' di cinquanta dipendenti, per le
    imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
    cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo
    decreto legislativo n.152 del 2006 con piu' di cinquanta dipendenti,
    per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per
    il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
    organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati,
    nonche' per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto
    legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti
    speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
    recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui
    all'articolo 5, comma 10, del presente decreto;
    b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di
    rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8,
    del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a
    cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non
    pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
    medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta
    e gli undici dipendenti.
    2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantita' e le
    caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita'
    attraverso il SISTRI.
    3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti
    obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo
    3.
    4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
    pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu' di dieci
    dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
    non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui
    all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non
    pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
    pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui
    all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria
    al sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).
    5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature
    idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti
    impianti. L'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali
    apparecchiature sono riservati al personale del SISTRI. I relativi
    oneri sono a carico del SISTRI.

    ART. 2
    (Rifiuti urbani della regione Campania)


    1. Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma
    2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n.172, convertito dalla
    legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere
    dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 1, sono
    sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli
    enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio
    della predetta Regione.
    2. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
    (SISTRI) e' interconnesso telematicamente con il sistema di
    tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
    6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge
    30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai
    sensi del predetto articolo.

    ART. 3
    (Modalita' di iscrizione al SISTRI)


    1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e
    all'articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro
    quarantacinque giorni dilla data di entrata in vigore del presente
    decreto. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
    aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
    iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno
    successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al
    medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di
    dare avvio alle rispettive attivita'.
    3. Le modalita' di iscrizione al SISTRI sono descritte
    nell'allegato IA.
    4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura,
    previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
    l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del
    presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo
    svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi
    dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993,
    n. 580. Per le attivita' di cui al presente comma le Camere di
    commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle
    Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano
    nazionale e loro articolazioni territoriali, o delle societa' di
    servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
    5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo,
    le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori
    ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
    2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le
    imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti
    dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai
    sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212.
    6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti
    di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:
    a) un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla
    propria postazione al sistema informatico, d'ora in avanti definito
    dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a
    firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle
    sul dispositivo stesso. E' necessario dotarsi di un dispositivo USB
    per ciascuna unita' locale dell'impresa e per ciascuna attivita' di
    gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. In caso
    di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui
    originano in maniera autonoma rifiuti e' facolta' richiedere un
    dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di
    raccolta e trasporto dei rifiuti, e' necessario dotarsi di un
    dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa, e di un
    dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
    Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre
    certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate
    durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di
    cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali
    certificati consentono l'identificazione univoca delle persone
    fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai
    sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente
    (username), la password per l'accesso al sistema, la password di
    sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
    c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo
    che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso
    effettuato dal medesimo, definito black box. E' necessario dotarsi di
    una black box per ciascun veicolo in dotazione all'impresa. La
    consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine
    autorizzate, il cui elenco e' fornito contestualmente alla consegna
    del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema SISTRI. I
    costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM
    sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalita' di individuazione
    delle officine autorizzate e le modalita' di ritiro ed installazione
    delle black box sono indicate nell'Allegato IB.
    7. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione
    o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio
    l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione
    dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati
    consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi
    incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso
    di chiusura di un'unita' locale, i soggetti di cui agli articoli
    1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi
    di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di
    comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere,
    nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del
    dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e' stato effettuato
    il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle
    officine autorizzate all'installazione.
    8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di
    cessione dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto
    l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei
    dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente
    dell'azienda o del ramo d'azienda dovra' iscriversi al sistema SISTRI
    entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese
    dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al ritiro dei
    dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
    9. In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa
    comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo
    del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione della
    variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le
    necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita
    area del portale del sistema SISTRI.
    10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali
    delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere
    comunicate dall'impresa al SISTRI, che emette un nuovo certificato
    elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato
    elettronico e' ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato
    IA.
    11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprieta' del
    SISTRI e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in
    comodato d'uso.

    ART. 4
    (Contributo di iscrizione al SISTRI)

    1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
    funzionamento del sistema di controllo della tracciabilita' dei
    rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 e'
    assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
    2. Il contributo e' versato da ciascun soggetto di cui agli
    articoli 1 e 2 per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta
    all'interno dell'unita' locale. In caso di unita' locali per le quali
    e' stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa
    ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo e'
    versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che
    raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola
    sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le
    imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui
    all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di
    appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al
    trasporto di rifiuti.
    3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza,
    indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e
    va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei
    termini per l'iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1. Negli anni
    successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al
    quale i contributi si riferiscono. L'importo e le modalita' di
    versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. I
    contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge
    1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
    agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del
    bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
    dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di
    previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
    e del mare.

    ART. 5
    (Informazioni da fornire al SISTRI)

    1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui
    agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI e' riportata nelle schede
    di cui all'allegato III. Le istruzioni dettagliate per la
    compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema
    SISTRI (www.sistri.it).
    2. La persona fisica cui e' associato il certificato elettronico
    contenuto nel dispositivo USB e' il titolare della firma elettronica
    ed e' responsabile della
    veridicita' dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo
    USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
    3. I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro
    Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative
    ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
    dei rifiuti stessi.
    4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
    smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai
    rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa
    in carico dei rifiuti.
    5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui
    all'articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell'Area Registro
    Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative
    alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi
    dall'effettuazione della transazione stessa.
    6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un
    rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI
    — AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti sono obbligati a comunicare al
    sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui
    l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di
    emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro
    Cronologico.
    7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri
    dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di
    movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare
    nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
    8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia
    cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai
    rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento
    della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente
    dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e
    dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione
    equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7 bis del
    decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009,
    n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti
    sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne
    identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega
    in formato "pdf " (portable document format) alla Scheda SISTRI —
    AREA MOVIMENTAZIONE.
    9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il
    produttore inserisce nel sistema in formato "pdf" il documento di
    movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006 relativo alla
    spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di
    destinazione.
    10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad
    aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti:
    a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario
    dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio
    1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata
    legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa
    dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
    b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici
    di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni
    ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli
    scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in
    carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa
    che effettua il successivo trasporto.
    11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il
    noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli
    adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo
    di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il
    raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della
    scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il
    comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia
    della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il
    noleggiatore presso il porto di destinazione.
    12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
    carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
    dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di
    terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu'
    breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.
    13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato
    parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto
    dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia
    cartacea della Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti
    medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello
    stesso impianto di destinazione.
    14. La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto
    recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito dell'invio
    da parte del SISTRI,
    alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente
    dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi
    da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.

    ART. 6
    (Particolari tipologie)


    1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
    un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non
    pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno piu' di
    dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema
    SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della
    Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di
    trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le
    informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda,
    firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di
    trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore,
    che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto
    di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a
    stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la
    copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare
    l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al disposto
    di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
    i produttori di
    rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione
    di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro
    di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine
    cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,
    relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi
    di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui
    all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
    civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti
    produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita'
    diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e
    g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri
    dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area
    Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila
    anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute
    dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal
    produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il
    gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale
    ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei
    rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di
    attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.
    3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
    pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo
    3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al
    sistema SISTRI accompagnano il trasporto con il formulario di
    identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto
    legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui
    all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro
    di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto
    legislativo.
    4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione
    della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi
    informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o
    danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la
    compilazione della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e
    su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della
    scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente
    o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea
    interruzione del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione
    delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su
    un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da
    scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle
    movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla
    ripresa del funzionamento del sistema.
    5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo
    spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27
    gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE
    contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al
    conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario e' tenuto a
    controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la
    scheda, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del
    produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il
    delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema SISTRI e
    chiude la relativa scheda confermando l'arrivo a destinazione del
    rifiuto.
    6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia
    superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per
    l'accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda
    SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede
    legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato
    dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le
    consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in
    carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del
    cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere
    temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato
    dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto
    entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati
    relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
    7. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da
    altra attivita' svolta fuori dilla sede dell'unita' locale, il
    registro cronologico e' compilato dal delegato della sede legale
    dell'impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce
    l'attivita' manutentiva.
    8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti
    d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica
    della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione
    derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo
    di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale
    dell'impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia
    della
    scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema,
    debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato
    la manutenzione.

    ART. 7
    (Modalita' operative semplificate)


    1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo
    3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
    2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a
    ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui
    produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non
    pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonche' i
    soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli
    obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni
    imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e
    loro articolazioni territoriali, o societa' di servizi di diretta
    emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti
    soggetti, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3,
    provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa' di servizi,
    prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello
    disponibile sul sito del portale SISTRI, e' firmata dal
    rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere
    autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
    Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni
    imprenditoriali, o loro societa' di servizi, sono tenute a iscriversi
    al sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni
    imprenditoriali delegate, o loro societa' di servizi, provvedono alla
    compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI.
    La responsabilita' delle informazioni inserite nel sistema SISTRI
    rimane a carico del soggetto delegante.
    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si
    configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per
    l'accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti
    e' effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di
    trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al
    conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei
    rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia
    rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al
    delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di
    trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e
    all'ora della presa in carico dei rifiuti.
    3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa
    convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di
    raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto
    tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di
    conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di
    raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi
    al sistema SISTRI per la specifica categoria. I produttori rimangono
    tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, ad
    eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono
    i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che
    non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono
    inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della
    piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal
    luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di
    conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212,
    comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori
    comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda
    SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto
    che compila anche la sezione del produttore, inserendo le
    informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda,
    firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di
    trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del
    centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di
    cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i
    propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della
    movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di
    raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente al
    delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato
    numero di schede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal
    sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di
    conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e
    compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale
    destinatario dei
    rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali schede,
    compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al
    delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il
    delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede.
    Nei casi di cui al presente comma, la responsabilita' del produttore
    iniziale dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei
    rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di
    conferimento.

    ART. 8
    (Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale
    gestori ambientali)


    1. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e'
    interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui
    all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo
    le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi'
    come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica
    amministrazione (CNIPA).
    2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la
    trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
    l'ISPRA.
    3. L'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212
    del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al sistema di
    controllo della tracciabilita' dei rifiuti i dati relativi alle
    iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema
    stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti,
    attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
    4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli
    standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
    sentito il Comitato Nazionale dell'Albo.

    ART. 9
    (Disponibilita' dei dati da parte delle autorita' di controllo)


    1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili
    agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli
    illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche'
    alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali
    dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo
    3 aprile 2006, n. 152 secondo modalita' da definirsi con successivo
    decreto.
    2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per
    lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie
    regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a
    rendere disponibili tali dati alle Province.

    ART. 10
    (Catasto dei rifiuti)


    1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
    (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189,
    comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per via
    informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto
    Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle
    seguenti banche dati:
    a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le
    informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal
    sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti attraverso
    l'interconnessione diretta secondo le modalita' previste dal comma 2
    dell'articolo 8 del presente decreto;
    b) una banca dati contenente le informazioni relative alle
    autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209,
    210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
    n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano
    all'ISPRA, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione
    sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la
    quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto
    dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza
    dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle
    predette informazioni che intervenga nel corso della validita'
    dell'autorizzazione stessa;
    c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo Nazionale
    gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
    d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla
    tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo
    2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi
    adottati nel corso della fase emergenziale.
    2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della
    tracciabilita' dei rifiuti ai fini della predisposizione di un
    Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati
    necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai
    Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

    ART. 11
    (Comitato di vigilanza e controllo)

    1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la
    partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al
    medesimo monitoraggio, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente
    e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio
    dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da
    quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
    designati rispettivamente:
    a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e
    del mare, tra cui il Presidente;
    b) uno da ISPRA;
    c) uno da Unioncamere;
    d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente
    rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e
    smaltitori di rifiuti.

    ART. 12
    (Disposizioni transitorie)


    1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e
    le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
    smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del
    modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25
    gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l'apposita
    scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno 2010
    precedente all'operativita' del sistema SISTRI, sulla base dei dati
    inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
    a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul
    registro, suddiviso per codice CER;
    b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in
    scarico sul registro, con le relative destinazioni;
    c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
    recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei
    rifiuti effettuate;
    d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in
    giacenza.
    2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e
    la verifica della piena funzionalita' del sistema SISTRI, per un mese
    successivo all'operativita' del SISTRI come individuata agli articoli
    1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque
    tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la
    registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana.
    4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.

    Roma, 17 dicembre 2009

    Stefania Prestigiacomo

    Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009
    Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
    territorio, registro n. 9, foglio n. 339

    _

    All. I A - procedura di iscrizione al Sistri
    All. I B - procedura per l'installazione dei dispositivi Black Box
    All. 2 - ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati
    All. 3 - schede Sistri



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    il Tribunale di Catania 
    al numero 24/02 del
    21/10/02 ISSN 1724-0859
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      A cura dello studio legale Giurdanella (Partita IVA 02661920872)
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      Fabrizio Traina