Legge 7 agosto 1990 n. 241 (testo vigente dopo la 69/2009)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Articolo 1 - Principi
generali dell'attivita' amministrativa Articolo 2 - Conclusione del
procedimento
Articolo 2 bis - Conseguenze per il
ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento
Articolo 3 - Motivazione del
provvedimento Articolo 3 bis - Uso della telematica Articolo 4 - Unita' organizzativa
responsabile del procedimento Articolo 5 - Responsabile del
procedimento Articolo 6 - Compiti del responsabile
del procedimento Articolo 7 - Comunicazione di avvio
del procedimento Articolo 8 - Modalita' e contenuti
della comunicazione di avvio del procedimento Articolo 9 - Intervento nel
procedimento Articolo 10 - Diritti dei
partecipanti al procedimento Articolo 10 bis - Comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza Articolo 11 - Accordi integrativi o
sostitutivi del provvedimento Articolo 12 - Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici Articolo 13 - Ambito di applicazione
delle norme sulla partecipazione Articolo 14 - Conferenza di servizi Articolo 14 bis - Conferenza di
servizi preliminare Articolo 14 ter - Lavori della
conferenza di servizi Articolo 14 quater - Effetti del
dissenso espresso nella conferenza di servizi Articolo 14 quinquies - Conferenza
di servizi in materia di finanza di progetto Articolo 15 - Accordi fra pubbliche
amministrazioni Articolo 16 - Attivita' consultiva Articolo 17 - Valutazioni tecniche Articolo 18 - Autocertificazione Articolo 19 - Dichiarazione di
inizio attivita' Articolo 20 - Silenzio assenso Articolo 21 - Disposizioni
sanzionatorie Articolo 21 bis - Efficacia del
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
Articolo 21 ter - Esecutorieta' Articolo 21 quater - Efficacia ed
esecutivita' del provvedimento Articolo 21 quinquies - Revoca del
provvedimento Articolo 21 sexies - Recesso dai
contratti Articolo 21 septies - Nullita' del
provvedimento Articolo 21 octies - Annullabilita'
del provvedimento Articolo 21 novies - Annullamento
d'ufficio Articolo 22 - Definizioni e principi
in materia di accesso Articolo 23 - Ambito di applicazione
del diritto di accesso Articolo 24 - Esclusione dal diritto
di accesso Articolo 25 - Modalita' di esercizio
del diritto di accesso e ricorsi
Articolo 26 - Obbligo di
pubblicazione Articolo 27 - Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi
Articolo 28 - Modifica dell'articolo
15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio Articolo 29 - Ambito di applicazione
della legge Articolo 30 - Atti di notorieta'
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto
il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del
procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni
per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti
non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e
di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le
autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai
propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
Articolo 2 bis Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella
conclusione del procedimento
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che
nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni guiridiche che hanno determinato la
decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile,
a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il
termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
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Articolo 3 bis Uso della telematica
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le
amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati.
Articolo 4
Unita' organizzativa responsabile del procedimento
1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita'
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare
a se' o altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento
finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al
comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del
comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il
nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.
Articolo 7 Comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso
e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da
in provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita',
notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento.
Articolo 10 bis Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di
un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data
ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e
ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Articolo 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma
1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di
cui al medesimo comma 1.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La
conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente
ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro
quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la
conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni
caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza
di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti
informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
medesime amministrazioni.
Articolo 14 quater Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell'assenso.
2. (Comma abrogato)
3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', la decisione e' rimessa dall'amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso
tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso
di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra piu' enti locali. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta
giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un
ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la
determinazione sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di
dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a
sessanta giorni.
Articolo 14 quinquies Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale
trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrzioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente
acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali
organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie
di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati
dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve
chiedere le suddette valutazioni tecniche ed altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresetnato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto
dal comma 4 dell'articolo 16.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da
parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio
quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli
elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione
procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di
attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la
sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio
culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione
dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione
stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi
ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche
soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei
suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del
codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche neri riguardi di coloro i
quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato
dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.
Articolo 21 bis Efficacia del provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la
notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura
civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di
volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
Articolo 21 quater Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal
provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e'
esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere
prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze.
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di
determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita'
da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo
oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della
compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita'
da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo
oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della
compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.
1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e'
stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche' negli
altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullita' dei provvedimenti amministrativi
in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 21 octies Annullabilita' del provvedimento
1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone
le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge.
Articolo 22 Definizioni e principi in materia di
accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico
e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di
quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da
parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione
istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai
quali si chiede di accedere.
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui
al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di
tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per
ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria
e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni,
il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della
criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative,
alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e
delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di
conduzione delle indagini;
Articolo 25 Modalita' di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di
copia dei documenti amministrativi, nei nodi e con i limiti indicati
dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito.Il rilascio di
copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di
ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e che lo
detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o
tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma
4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e
regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora
tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al
difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la
Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 presso
l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per
l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si
intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso
ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il
richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non
emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso
si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di
cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del
richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi
inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la
Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la
protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non
vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per
non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Garante adotta la propria decisione.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre 1984, n.
839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi,
le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di
una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse.
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la
massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuativedella presente
legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la
liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1
s'intende realizzata.
Articolo 28 Modifica dell'articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere il segreto a chi non ne abbia
diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a
conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e
delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei
casi non vietati dall'ordinamento".
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di
notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di
esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali, stati o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
A cura dello studio legale Giurdanella (Partita IVA 02661920872) Direttore:
Avv. Carmelo Giurdanella Direttore responsabile:
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