dopo il Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. 104/2010
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (testo vigente dal 16 settembre 2010)
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Preambolo Articolo 1
-Oggetto Articolo 2
- Principi Articolo 3 - Definizioni Articolo 4
- Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome Articolo 5 - Regolamento e capitolati Articolo 6 - Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Articolo 7
- Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture Articolo 8
- Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
dell'Autorita' e norme finanziarie Articolo 9
- Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture Articolo 10
- Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Articolo 11
- Fasi delle procedure di affidamento Articolo 12
- Controlli sugli atti delle procedure di affidamento Articolo 13
- Accesso agli atti e divieti di divulgazione Articolo 14
- Contratti misti Articolo 15
- Qualificazione nei contratti misti Articolo 16
- Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico Articolo 17
- Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza Articolo 18
- Contratti aggiudicati in base a norme internazionali Articolo 19
- Contratti di servizi esclusi Articolo 20
- Appalti diservizi elencati nell'allegato II B Articolo 21
- Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia
servizi elencati nell'allegato II B Articolo 22
- Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni Articolo 23
- Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante
autobus Articolo 24
- Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. Articolo 25
- Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione
di energia Articolo 26
- Contratti di sponsorizzazione Articolo 27
- Principi relativi ai contratti esclusi Articolo 28
- Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria Articolo 29
- Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici Articolo 30
- Concessione di servizi Articolo 31
- Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica Articolo 32
- Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori Articolo 33
- Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza Articolo 34
- Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici Articolo 35
- Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare Articolo 36
- Consorzi stabili Articolo 37
- Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti Articolo 38
- Requisiti di ordine generale Articolo 39 - Requisiti di idoneita'
professionale Articolo 40
- Qualificazione per eseguire lavori pubblici Articolo 41
- Capacita' economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di
servizi Articolo 42
- Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di
servizi Articolo 43
- Norme di garanzia della qualita' Articolo 44
- Norme di gestione ambientale Articolo 45
- Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi Articolo 46
- Documenti e informazioni complementari Articolo 47
- Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia Articolo 48
- Controlli sul possesso dei requisiti Articolo 49
- Avvalimento Articolo 50
- Avvalimento nel caso di operativita' di sistemi di attestazione o di
sistemi di qualificazione Articolo 51
- Vicende soggettive del candidato dell'offerente e
dell'aggiudicatario.
Articolo 52
- Appalti riservati Articolo 53
- Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture Articolo 54
- Procedure per l'individuazione degli offerenti Articolo 55
- Procedure aperte e ristrette Articolo 56
- Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara Articolo 57
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Articolo 58
- Dialogo competitivo Articolo 59
- Accordi quadro Articolo 60
- Sistemi dinamici di acquisizione Articolo 61
- Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia
residenziale pubblica Articolo 62
- Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella Articolo 63
- Avviso di preinformazione Articolo 64
- Bando di gara Articolo 65
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento Articolo 66
- Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi Articolo 67
- Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a
negoziare Articolo 68
- Specifiche tecniche Articolo 69
- Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel
bando o nell'invito Articolo 70
- Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte Articolo 71
- Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure
aperte. Articolo 72
- Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure
ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo Articolo 73
- Forma e contenuto delle domande di partecipazione Articolo 74
- Forma e contenuto delle offerte Articolo 75
- Garanzie a corredo dell'offerta Articolo 76
- Varianti progettuali in sede di offerta Articolo 77
- Regole applicabili alle comunicazioni Articolo 78
- Verbali Articolo 79
- Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni Articolo 79 bis
- Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Articolo 80
- Spese di pubblicita', inviti, comunicazioni Articolo 81
- Criteri per la scelta dell'offerta migliore Articolo 82
- Criterio del prezzo piu' basso Articolo 83
- Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa Articolo 84
- Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa Articolo 85
- Ricorso alle aste elettroniche Articolo 86
- Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse Articolo 87
- Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse Articolo 88
- Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse Articolo 89
- Strumenti di rilevazione della congruita' dei prezzi Articolo 90
- Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici Articolo 91
- Procedure di affidamento Articolo 92
- Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione
delle stazioni appaltanti.
Articolo 93
- Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di
lavori .
Articolo 94
- Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e
requisiti dei progettisti.
Articolo 95
- Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto
preliminare Articolo 96
- Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico Articolo 97
- Procedimento di approvazione dei progetti Articolo 98
- Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi Articolo 99
- Ambito di applicazione e oggetto Articolo 100
- Concorsi di progettazione esclusi Articolo 101
- Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di
progettazione Articolo 102
- Bandi e avvisi Articolo 103
- Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
relativi ai concorsi di progettazione Articolo 104
- Mezzi di comunicazione Articolo 105
- Selezione dei concorrenti Articolo 106
- Composizione della commissione giudicatrice Articolo 107
- Decisioni della commissione giudicatrice Articolo 108
- Concorso di idee Articolo 109
- Concorsi in due gradi Articolo 110
- Concorsi sotto soglia Articolo 111
- Garanzie che devono prestare i progettisti Articolo 112
- Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori Articolo 113
- Cauzione definitiva Articolo 114
- Varianti in corso di esecuzione del contratto Articolo 115
- Adeguamenti dei prezzi Articolo 116
- Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
Articolo 117
- Cessione dei crediti derivanti dal contratto Articolo 118
- Subappalto, attivita' che non costituiscono subappalto e tutela del
lavoro Articolo 119
- Direzione dell'esecuzione del contratto Articolo 120
- Collaudo Articolo 121
- Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia
comunitaria Articolo 122
- Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia Articolo 123
- Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori Articolo 124
- Appalti di servizi e forniture sotto soglia Articolo 125
- Lavori, servizi e forniture in economia Articolo 126
- Ambito di applicazione Articolo 127
- Consiglio superiore dei lavori pubblici Articolo 128
- Programmazione dei lavori pubblici Articolo 129
- Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici Articolo 130
- Direzione dei lavori Articolo 131
- Piani di sicurezza Articolo 132
- Varianti in corso d'opera Articolo 133
- Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi Articolo 134
- Recesso Articolo 135
- Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza
dell'attestazione di qualificazione Articolo 136
- Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita'
e grave ritardo Articolo 137
- Inadempimento di contratti di cottimo Articolo 138
- Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto Articolo 139
- Obblighi in caso di risoluzione del contratto Articolo 140
- Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'esecutore Articolo 141
- Collaudo dei lavori pubblici Articolo 142
- Ambito di applicazione e disciplina applicabile Articolo 143
- Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici Articolo 144
- Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle
concessioni di lavori pubblici Articolo 145
- Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte Articolo 146
- Obblighi e facolta' del concessionario in relazione all'affidamento a
terzi di una parte dei lavori Articolo 147
- Affidamento al concessionario di lavori complementari Articolo 148
- Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari
che sono amministrazioni aggiudicatrici Articolo 149
- Disposizioni in materia di pubblicita' applicabili agli appalti
aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici Articolo 150
- Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni
aggiudicatrici Articolo 151
- Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle
offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici Articolo 152
- Disciplina comune applicabile Articolo 153
- Finanza di progetto Articolo 154
- Valutazione della proposta Articolo 155
- Indizione della gara Articolo 156
- Societa' di progetto Articolo 157
- Emissione di obbligazioni da parte delle societa' di progetto Articolo 158
- Risoluzione Articolo 159
- Subentro Articolo 160
- Privilegio sui crediti Articolo 160 bis
- Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'
Articolo 161
- Oggetto e disciplina comune applicabile Articolo 162
- Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi Articolo 163
- Attivita' del Ministero delle infrastrutture Articolo 164
- Progettazione Articolo 165
- Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale
e localizzazione Articolo 166
- Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera Articolo 167
- Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti Articolo 168
- Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo Articolo 169
- Varianti Articolo 170
- Interferenze Articolo 171
- Risoluzione delle interferenze Articolo 172
- La societa' pubblica di progetto Articolo 173
- Modalita' di realizzazione Articolo 174
- Concessioni relative a infrastrutture Articolo 175
- Promotore Articolo 176
- Affidamento a contraente generale Articolo 177
- Procedure di aggiudicazione Articolo 178
- Collaudo Articolo 179
- Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico Articolo 180
- Disciplina regolamentare Articolo 181
- Norme di coordinamento Articolo 182
- Campo di applicazione Articolo 183
- Procedure Articolo 184
- Contenuto della valutazione di impatto ambientale Articolo 185
- Compiti della commissione speciale VIA Articolo 186
- Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche Articolo 187
- Requisiti per le iscrizioni Articolo 188
- Requisiti di ordine generale Articolo 189
- Requisiti di ordine speciale Articolo 190
- Consorzi stabili e consorzi di cooperative Articolo 191
- Norme di partecipazione alla gara Articolo 192
- Gestione del sistema di qualificazione Articolo 193
- Obbligo di comunicazione Articolo 194
- Interventi per lo sviluppo infrastrutturale Articolo 195
- Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa Articolo 196
- Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa Articolo 197
- Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni
culturali Articolo 198
- Ambito di applicazione Articolo 199
- Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi Articolo 200
- Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario Articolo 201
- Qualificazione Articolo 202
- Attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie Articolo 203
- Progettazione Articolo 204
- Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione articoli Articolo 204 bis
- Definizione delle riserve Articolo 205
- Varianti Articolo 206
- Norme applicabili Articolo 207
- Enti aggiudicatori Articolo 208
- Gas, energia termica ed elettricita' Articolo 209
- Acqua Articolo 210
- Servizi di trasporto Articolo 211
- Servizi postali Articolo 212
- Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi Articolo 213
- Porti e aeroporti Articolo 214
- Appalti che riguardano piu' settori Articolo 215
- Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
nei settori speciali Articolo 216
- Concessioni di lavori e di servizi Articolo 217
- Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attivita'
di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di
dette attivita' in un Paese terzo Articolo 218
- Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalita'
giuridica o ad un'impresa collegata Articolo 219
- Procedura per stabilire se una determinata attivita' e' direttamente
esposta alla concorrenza Articolo 220
- Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si
indice la gara Articolo 221
- Procedura negoziata senza previa indizione di gara Articolo 222
- Accordi quadro nei settori speciali Articolo 223
- Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione Articolo 224
- Avvisi con cui si indice una gara Articolo 225
- Avvisi relativi agli appalti aggiudicati Articolo 226
- Inviti a presentare offerte o a negoziare Articolo 227
- Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte Articolo 228
- Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione Articolo 229
- Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati Articolo 230
- Disposizioni generali Articolo 231
- Principio di imparzialita' e non aggravamento nei procedimenti di
selezione e qualificazione Articolo 232
- Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive Articolo 233
- Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione Articolo 234
- Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi Articolo 235
- Ambito di applicazione ed esclusioni articoli Articolo 236
- Norme in materia di pubblicita' e di trasparenza Articolo 237
- Norma di rinvio articoli Articolo 238
- Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria Articolo 239
- Transazione Articolo 240
- Accordo bonario Articolo 241
- Arbitrato Articolo 242
- Camera arbitrale e albo degli arbitri Articolo 243
- Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente
e' nominato dalla camera arbitrale Articolo 243 bis
- Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale Articolo 244
- Giurisdizione Articolo 245
- Strumenti di tutela Articolo 245 bis
- Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni Articolo 245 ter
- Inefficacia del contratto negli altri casi Articolo 245 quater - Sanzioni
alternative Articolo 245 quinquies
- Tutela in forma specifica e per equivalente Articolo 246
-Norme processuali ulteriori per le controversie relative a
infrastrutture e insediamenti produttivi Articolo 247
- Normativa antimafia.
Articolo 248
- Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di
diritto pubblico e degli enti aggiudicatori Articolo 249
- Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da
parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie Articolo 250
- Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria Articolo 251
- Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori speciali Articolo 251 bis
- Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione
dell'Unione europea Articolo 252
- Norme di coordinamento e di copertura finanziaria Articolo 253
- Norme transitorie Articolo 254
- Norma finanziaria Articolo 255
- Aggiornamenti Articolo 256
- Disposizioni abrogate Articolo 257
- Entrata in vigore
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti,
degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per
oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di
societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o
di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di
evidenza pubblica.
Articolo 6
- Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.81.2, direttiva 2004/18;
art.72.2, direttiva 2004/17; art.4, legge n.109/1994; art.25, co.1,
lettera c), legge n.62/2005)
Articolo 7 - Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art.6, commi 5-8, legge n.537/1993;
Art.4, legge n.109/1994; art.13, d.P.R. n.573/1994)
Articolo 8 - Disposizioni in materia di
organizzazione e di personale dell'Autorita' e norme finanziarie (art.5, legge
n.109/1994; artt da 3 a 6,
d.P.R. n.554/1999)
Articolo 10 - Responsabile delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n.
537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n.
554/1999)
Articolo 11 - Fasi delle procedure di
affidamento (artt. 16, 17, 19,
r.d. n 2440/1923 Art.109, d.P.R. n.554/1999
, comma 3, lettere b) ed e), ; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),
direttiva 89/665/CEE e
articolo 44legge n. 88/2009
articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
Articolo 12 - Controlli sugli atti delle
procedure di affidamento ( art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7,
co. 15, legge n. 109/1994
)
1. L'aggiudicazione
provvisoria e' soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto
dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal
ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo
competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine
e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione
si intende approvata
2. Il contratto stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti
aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte
dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta
giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti
dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il
contratto si intende approvato
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 e' sottoposta agli
eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti
aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da
parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine e' pari a
trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto, per non piu' di due
volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente
a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal
ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto
diventa efficace
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui
contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali
Articolo 15 - Qualificazione nei contratti
misti (art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal
presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture
prevista dal contratto
Articolo 16 - Contratti relativi alla
produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico
( art. 10, direttiva
2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992
)
1. Nel rispetto dell'articolo
296 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, sono sottratti
all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della
difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della
Comunita' europea, che siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi
internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita' della
Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti di istituto nonche' dell'amministrazione
della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla
gestione del sistema informativo della fiscalita', o ad attivita' degli
enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita' a
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento
motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" ai
sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24
ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure "eseguibili con
speciali misure di sicurezza"
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre
che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di
sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con
speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara
informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto
del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di segretezza
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di essere autorizzato
a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo,
del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente
aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di
autorizzazione
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione
e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in
possesso dell'abilitazione di sicurezza
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da
amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla
regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento
8. Comma abrogato
Articolo 19 - Contratti di servizi esclusi (artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt 24 e 25, direttiva
2004/17; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si
applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le
relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i
contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente
o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a
prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente
codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di
emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di
trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in
denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonche' i servizi forniti
dalla Banca d'Italia; e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche'
li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la
prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad
un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base
ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,
purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato
Articolo 21 - Appalti aventi ad oggetto sia
servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato
II (art.
22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per
oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati
nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20,
comma 1 se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia
superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A
Articolo 22 - Contratti esclusi nel settore
delle telecomunicazioni (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si
applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere
alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la
gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al
pubblico di uno o piu' servizi di telecomunicazioni
Articolo 23 - Contratti relativi a servizi al
pubblico di autotrasporto mediante autobus (art. 12, direttiva 2004/18; art.
5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente codice non si
applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla
prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante
autobus, gia' esclusi dal campo di applicazione della direttiva
93/38/CEE in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa
Articolo 24 - Appalti aggiudicati a scopo di
rivendita o di locazione a terzi ( art.12, direttiva 2004/18; art.19, direttiva
2004/17; art.4, lett. b), d.lgs. n.358/1992; art.8, co. 1, lett. b),
d.lgs. n.158/1995)
Articolo 25 - Appalti aggiudicati per
l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla
produzione di energia (art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8,
co 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si
applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le
attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati
alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attivita' di cui
ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita)
e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone
e altri combustibili solidi)
Articolo 26 - Contratti di sponsorizzazione ( art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997;
art. 119, d.lgs.
n. 267/2000; art. 2, d.lgs n. 30/2004)
1. Ai contratti di
sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano
parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e
uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I,
nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi
di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente
codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o
realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del
Trattato per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia
di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del
contratto
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore
beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture,
impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione,
nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto
Articolo 28 - Importi delle soglie dei
contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18;
regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto
per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo
196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o
superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici
Articolo 29 - Metodi di calcolo del valore
stimato dei contratti pubblici (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva
2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art.
9, d.lgs. n. 158/1995)
Articolo 30 - Concessione di servizi (artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n.
415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel
presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle
concessioni di servizi
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto
concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del
servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi
desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalita', previa gara informale a cui sono
invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con
predeterminazione dei criteri selettivi
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu'
ampie di tutela della concorrenza
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi dell'ordinamento
comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle
concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che
sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non
e' un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di
esercitare un'attivita' di servizio pubblico, l'atto di concessione
prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi
nell'ambito di tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di
non discriminazione in base alla nazionalita' 7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si
applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7
Articolo 31 - Contratti nei settori del gas,
energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di
area geografica (artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti
aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si
applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o
piu' delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per
tali attivita'
Articolo 32 - Amministrazioni aggiudicatrici e
altri soggetti aggiudicatori ( artt 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n.
109/1994; art. 1, d.lgs n. 358/1992; artt.2 e 3, co. 5, d.lgs.
n.157/1995)
Articolo 34 - Soggetti a cui possono essere
affidati i contratti pubblici ( artt 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12
direttiva 2004/17; art 10, legge n.109/1994; art.10 d.lgs n.398/1992;
art.11, d.lgs. n.157/1995; art.23, d.lgs.
n.158/1995
)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente
indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa'
commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa'
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22,
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi
2. (Comma abrogato)
Articolo 36 - Consorzi stabili ( art. 12, legge n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi
stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti
previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che,
con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta' del
consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei
confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione
3. (Comma abrogato)
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice
civile, nonche' l'articolo 118
5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu'
di un consorzio stabile
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per
cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento
nel terzo anno fino al compimento del quinquennio
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la
qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica
VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui
all'articolo 40, comma 7, e' in ogni caso sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche
delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui al regolamento, la qualificazione e' acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese
consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di
sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra
le due classifiche
Articolo 37 - Raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di concorrenti ( art 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs.
n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n.358/1995; art.23, d.lgs. n.158/1995;
art.19, commi 3 e 4, legge n.55/1990)
Articolo 41 - Capacita' economica e
finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 47, direttiva 2004/18; art.
1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n.358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione
sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che
devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali
che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b),
non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture
stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del
bilancio
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita'
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare
la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata gia'
in
sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto
ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere b) e c)
Articolo 42 -Oggetto - Capacita' tecnica e professionale
dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14,
d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n.358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle
capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu'
dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali
forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente
capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati
dei controlli di qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro
precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure adottate dal
fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita',
nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione
appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e'
stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche'
i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o
debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il
controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di
studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da
quest'ultimo per il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di
servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei
soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l'operatore potra' applicare durante la realizzazione
dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di
dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli
ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura,
il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di
servizi disporra' per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificata a
richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni con
riferimento a determinati requisiti o norme
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera
d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono esserepresentati o dimostrati
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono
essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in
conformita' alle disposizione del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario
e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara. 4-bis. Al fine di assicurare la massima
estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante
considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti
anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei
all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di
locazione finanziaria con soggetti terzi
Articolo 43 - Norme di garanzia della qualita'
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore
economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita', le
stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della
qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e certificati
da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla
certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori
economici
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei
casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle
misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra'
applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano
la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali
certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle
norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le
stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano
parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di
gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Articolo 47
- Operatori economici stabiliti in
Stati diversi dall'Italia (art.20-septies, d.lgs. n.190/2002)
1. Agli
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione
Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo
sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in
base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi
bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano
la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la
qualificazione e' consentita alle medesime condizioni richieste alle
imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di
cui al presente codice non e' condizione obbligatoria per la
partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori
economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38,
comma 5
Articolo 48 - Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle
buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni
appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione
del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma
11. L'Autorita' dispone altresi' la sospensione da uno a dodici mesi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di
limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62,
comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei
requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di
offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il
comma 1, primo periodo. 2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresi',
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si
procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione
Articolo 50 - Avvalimento nel caso di operativita'
di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione
(art. 52,
direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita' di
conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste
dall'articolo 49, sempreche' compatibili con i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria
deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359,
commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere
controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1
e 2, codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale
assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di
mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore
dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita' della
attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di
comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione
delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9
dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla
lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 11, nonche' la sospensione dell'attestazione SOA,
da parte dell'Autorita', sia nei confronti della impresa ausiliaria sia
dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina
la responsabilita' solidale della impresa concorrente e dell'impresa
ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di
qualificazione nei servizi e forniture
Articolo 51 - Vicende soggettive del candidato
dell'offerente e dell'aggiudicatario 1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o
consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero
procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa', il
cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara,
all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei
requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche' dei
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati
dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione
della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della
trasformazione previsti dal presente codice
Articolo 52 - Appalti riservati
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle
imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici,
in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di
determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa
vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta
di disabili i quali, in ragione della natura o della gravita' del loro
handicap, non possono esercitare un'attivita' professionale in
condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione
Articolo 54 - Procedure per l'individuazione degli
offerenti
(art. 28, direttiva 2004/18)
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono
presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette,
negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante
procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo
competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante
una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara
Articolo 56 - Procedura negoziata previa
pubblicazione di un bando di gara
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge
n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara,
nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta
o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in
modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura
precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera
si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) (lettera abrogata);
c) (lettera abrogata);
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non
per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di ricerca e
sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli
offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate
nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti
complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di
selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la
parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in
maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata
si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da
negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di
gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e' indicato
nel bando di gara o nel capitolato d'oneri
Articolo 57 - Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n.537/1993; art.24, legge
n.109/1994; art.7, d.lgs. n.57/1995)
Articolo 59 - Accordi quadro (art. 32, direttiva 2004/18) 1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi
quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di
manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione
e per gli altri servizi di natura intellettuale.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni
appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte
in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale
accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i
criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e
seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le
procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo
tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti
dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici
basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso
apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo
quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo operatore
economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per
l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono
consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro,
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori economici,
il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche' vi sia un
numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di
selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di
aggiudicazione. 6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
piu' operatori economici possono essere aggiudicati mediante
applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo
confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro
contiene l'ordine di priorita', privilegiando il criterio della
rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il
singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni,
possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto
competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se
necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano
per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare
l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare
le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di
elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve
rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro
presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha
presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione
fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni,
salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare,
dall'oggetto
dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in
modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la
concorrenza
Articolo 60 - SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti
possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono
utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi
tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di
forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del
committente che, per la loro complessita', non possano essere valutate
tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi
fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto
sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che
hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e
agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi
momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti
nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5
e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le
stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli
acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le
informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le
specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a
conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al
capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel
bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale e' possibile
consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico,
per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la
possibilita' di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere
ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte
indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione
dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di
valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza
nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al piu' presto l'offerente di cui
al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di
acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto
concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le
stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano
tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta
indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non puo'
essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del
bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al
confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di
tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti
ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico
da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un
termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha
presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione
enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di
acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati
nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non puo' superare
quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico
di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la
concorrenza. 15. Non possono essere posti a carico degli operatori
economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di
carattere amministrativo
Articolo 61 - Speciale procedura di
aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica
(art. 34, direttiva
2004/18)
1. Nel caso di contratti
pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso
residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere
economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale,
sia superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa
dell'entita', della complessita' e della durata presunta dei relativi
lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta
collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle
amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che
avra' l'incarico di eseguire l'opera, e' possibile ricorrere a una
speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore
piu' idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono
nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu' precisa
possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di
valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni
appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri
di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti
personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono
possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura,
applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli
articoli da 34 a 52
Articolo 62 - Numero minimo dei candidati da
invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
-
Forcella
(art.
44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art 22,
d.lgs. n. 157/1995)
Articolo 64 - Bando di gara ( art. 35, parr. 2
e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art.
5, co.
2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co.
11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che
intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante
procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con
pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota
tale intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico
di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota
tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice,
le informazioni di cui all'allegato IX A e ogni altra informazione
ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18
Articolo 65 - Avviso sui risultati della
procedura di affidamento (art 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva
2004/18; art 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11,
d.P.R. n. 554/1999)
Articolo 66 - Modalita' di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva
2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art.
80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
Articolo 67 - Inviti a presentare offerte, a
partecipare al dialogo competitivo, a negoziare (art. 40, commi 1 e 5,
direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992;
art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995;
art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
Articolo 69 - Condizioni particolari di
esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito (art. 26, direttiva
2004/18; art. 38, direttiva 2004/17) 1. Le stazioni
appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del
contratto, purche' siano compatibili con il diritto comunitario e, tra
l'altro, con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita', e purche' siano precisate nel bando di
gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato
d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze
sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari puo'
comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni sulla
compatibilita' con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il
bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare
le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno
aggiudicatari
Articolo 70 - Termini di ricezione delle domande
di partecipazione e di ricezione delle offerte
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d
P.C.M. n.55/1991; artt.6 e 7, ; artt.9 e 10, ; artt.79, co.1, primo
periodo; 79,
d.lgs. n.358/1992d.lgs. n.157/1995
commi 3, 4, 7, 8; 81, co.1, d.P.R. n.554/1999 N.D.R.: Per
l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
vedasi il comma 2 dell'art.4-quater
, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 1 luglio 2009
n.78legge 3 agosto 2009 n.102
)
Articolo 71 - Termini di invio ai richiedenti
dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle
procedure aperte ( art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art.
3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4,
d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79,
commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)
Articolo 72 - Termini di invio ai richiedenti
dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle
procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5,
d.lgs.
n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6,
e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette,
nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo,
l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati
nell'articolo 67:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di
ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al
documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando
sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi
dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti
complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla
stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero
presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa l'indirizzo
presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il
termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonche'
l'importo e le modalita' di pagamento della somma dovuta per ottenere
detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti
agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui
documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti
ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti,
di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine e' di quattro giorni
Articolo 73 - Forma e contenuto delle domande
di partecipazione
1. Le domande di
partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di
documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale
o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il
suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si
riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al
comma 2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per
operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del
principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e
alle finalita' della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni
appaltanti per la presentazione delle domande non puo'
essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74
1. Le offerte hanno
forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma
manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e
la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi
di partecipazione.
3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi
unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni
appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di
esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al
comma 2, nonche' gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel
rispetto del principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del
contratto e alle finalita'
dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i
quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni
sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla
veridicita' di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni.
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Articolo 75 Garanzie a corredo dell'offerta (art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co.
11-quater, legge n.
109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100,
d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
Articolo 76 -
Varianti progettuali in sede di offerta (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art.
20, d.lgs.
n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono
autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o
meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono
autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel
capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono
ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o
forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non
possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta,
configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' un
appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un
appalto pubblico di servizi
Articolo 78 - Verbali
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32,
d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4
e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81,
co. 12, d.P.R. n. 554/1999
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un
verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto
e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i
motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della
sua offerta nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo
quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le
circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso
a dette procedure; g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze,
previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale
procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato
ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a
istituire un sistema dinamico di acquisizione
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo
le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in
conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione
digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo
svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi
elettronici
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla
Commissione, su richiesta di quest'ultima
Articolo 79 bis
-Avviso volontario per la trasparenza
preventiva
(articolo 3-bis,
articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009
direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato e'
stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria,
dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui
all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della
direttiva 89/665/CE e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della
direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il
contratto senza la previa pubblicazione di un
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli
sotto soglia;
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale
e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla
stazione appaltante.
Articolo 80 - Spese di pubblicita', inviti,
comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicita' di bandi e avvisi,
nonche' le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere
inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a
disposizione della stazione appaltante
Articolo 82 - Criterio del prezzo piu' basso
(art. 53, direttiva 2004/18; art 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs.
n
358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art.
24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n.
554/1999)
1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, e'
determinato come segue
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a misura, e'
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara
ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo, e'
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di
gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il
prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari
4. Le modalita' applicative del ribasso sull'elenco prezzi e
dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento
Articolo 84 - Commissione giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art.92, d.P.R. n.554/1999).
Articolo 86 - Criteri di individuazione delle
offerte anormalmente basse
(art 21, co. 1-bis, legge n.109/1994; art.64,
co. 6 e art.91, co. 4, d.P.R n.554/1999; art.19, d.lgs. n.358/1992;
art.25, d.lgs. n.157/1995; art 25, d.lgs. n.158/1995).
(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedasi il comma 2 dell'art.4-quater
decreto-legge 1 luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009 n.102.)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti
valutano la congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita'
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque
soggetto a ribasso d'asta
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai
sensi del comma 3
5. (Comma abrogato)
Articolo 87 - Criteri di verifica delle offerte
anormalmente basse
(art 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17;
art. 21, co. 1 bis, legge n.109/1994; art.19, d.lgs. n.358/1992;
art.25, d.lgs. n.157/1995; art.25, d.lgs. n.158/1995; art.
unico, Legge n.327/2000) (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo vedasi il
comma 2 dell'art.4-quater decreto-legge 1 luglio 2009 n.78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009
n.102.)
Articolo 88 - Procedimento di verifica e di
esclusione delle offerte anormalmente basse (art. 55, direttiva 2004/18; art.
57, direttiva 2004/17; art.21, legge n.109/1994; art.89, d.P.R.
n.554/1999). (N.D.R.: Per l'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo vedasi il comma 2
dell'art.4-quater decreto-legge 1 luglio 2009 n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n.102.)
Articolo 89 - Strumenti di rilevazione della
congruita' dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R.
n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare
la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonche' al fine di stabilire
se l'offerta e' o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il
criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti
tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre
1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in
considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai
sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonche'
listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel
luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e
ogni altro elemento di conoscenza
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti
sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi
dell'articolo 87, comma 2, lettera g)
4. Alle finalita' di cui al presente articolo le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze
Articolo 91 - Procedure di affidamento
(art.17, legge n.109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo
pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui
alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti
operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla
soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 3. In
tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non
puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita'
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi,
a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle
relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita'
del progettista
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al
medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva. 5. Quando la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche'
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
l'opportunita' di applicare la procedura del concorso di progettazione
o del concorso di idee
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria
in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e'
consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla
parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche' le
connesse attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di ingegneria di
cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette societa' nell'Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui
esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente
codice
Articolo 94 - Livelli della progettazione per gli
appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti.
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella
materia degli appalti di servizi e forniture, nonche' i requisiti di
partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le
disposizioni del presente codice
Articolo 95 - Verifica preventiva dell'interesse
archeologico in sede di progetto preliminare
(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005
conv. nella legge n. 109/2005)
Articolo 96 - Procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico
(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n.
63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
Articolo 97 - Procedimento di approvazione dei
progetti
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.
Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi
dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241
Articolo 98 - Effetti dell'approvazione dei
progetti ai fini urbanistici ed espropriativi (art. 14, comma 13, e 38-bis, legge
n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti
dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita'
dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti
definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti
Articolo 99 - Ambito di applicazione e oggetto
(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste
dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure
di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali),
22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla quale
l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una
decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo
IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle
attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati
all'esercizio di tale attivita'.
Articolo 101 - Disposizioni generali sulla
partecipazione ai concorsi di progettazione (art. 66, direttiva 2004/18)
1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo'
essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui
si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o
persone giuridiche
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i
lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f),
f-bis), g) e h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti
ai concorsi di progettazione per servizi e forniture
Articolo 102 - Bandi e avvisi
(art. 69, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di
concorso. 2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di
progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in
conformita' all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la
data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facolta' di non
procedere alla pubblicazione delle informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese
pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra i prestatori di servizi
3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui
all'articolo 66, comma 15
Articolo 103 - Redazione e modalita' di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di
progettazione
(art.
70, direttiva 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le
informazioni indicate nell'allegato IX D, in base ai modelli di
formulari adottati dalla Commissione
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66,
commi 2 e seguenti
Articolo 104 - Mezzi di comunicazione
(art. 71, direttiva 2004/18)
1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni
relative ai concorsi di progettazione
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono
realizzati in modo da garantire l'integrita' dei dati e la riservatezza
di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da
non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del
contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine
previsto per la loro presentazione
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si
applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa
la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati
Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei
progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel
rispetto, altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le
stazioniappaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai
dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo,
dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 105 - Selezione dei concorrenti
(art. 72, direttiva 2004/18)
1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte
II del presente codice
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la
partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni
appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non
discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva
concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non puo'
essere inferiore a dieci
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 84, nei limiti di compatibilita'
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta una
particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della
commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica
equivalente
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed
esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima
e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori
della commissione, salvo il disposto del comma 3
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi
componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai
meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i
chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a
quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E'
redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione
giudicatrice e i candidati
Articolo 108 - Concorso di idee
(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti
della compatibilita', anche ai concorsi di idee finalizzati
all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il
riconoscimento di un congruo premio
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai
concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati
all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine
professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il
concorso
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu'
idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non
possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli
richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione
della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e
complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni
dalla pubblicazione del bando
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che
hanno elaborato le idee ritenute migliori
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla
stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti
tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o
di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono
ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso di
idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia
stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economica previsti nel
bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare
Articolo 109 - Concorsi in due gradi
(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' la
stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di
progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i
soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono
procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente
ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando
puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo
alla progettazione definitiva
al soggetto che abbia presentato il migliore progetto
preliminare
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo
inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto
dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita' di
trattamento, non discriminazione e proporzionalita' con la procedura di
cui all'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le
disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani
professionisti
Articolo 111 - Garanzie che devono prestare i
progettisti (art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso
della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e
del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita' civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita'
di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve
sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera
e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per
lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o
superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia
che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti
della compatibilita'
Articolo 114 - Varianti in corso di esecuzione del
contratto
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di
esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente
codice
2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti
relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che
comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in
corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile
Articolo 115
- Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a
servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica
del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria
condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi
sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5
Articolo 117 - Cessione dei crediti derivanti dal
contratto
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti
di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi
i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le
cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia,
il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto
di crediti di impresa
2. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da
parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione 5. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata
notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi,
forniture, progettazione, con questo stipulato
Articolo 119 - Direzione dell'esecuzione del
contratto
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, e' diretta dal responsabile del procedimento o da altro
soggetto, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento.
2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli
importi massimi per i quali il responsabile del procedimento puo'
coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli
di particolare importanza, per qualita' e importo delle prestazioni,
per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un
soggetto diverso dal responsabile del procedimento
Articolo 121 - Disciplina comune applicabile ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore
alla
soglia comunitaria
1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture,
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano
oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V,
anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle
norme del presente titolo
2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di
calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure
previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 122 - Disciplina specifica per i contratti
di lavori pubblici sotto soglia (art.29, legge n.109/1994; artt.79, 80, 81
decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999). (N.D.R.: Per
l'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo vedasi il comma 2 dell'art.4-quater decreto-legge 1
luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009 n.102.)
Articolo 124 - Appalti di servizi e forniture sotto
soglia (decreto del Presidente della Repubblica n.573/1994). (N.D.R.:
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
vedasi il comma 2 dell'art.4-quater decreto-legge
1 luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009 n.102.)
Articolo 125 - Lavori, servizi e forniture in
economia
(art. 24, legge n 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del
Presidente della Repubblica n 554/1999; decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/2001)
Articolo 126 - Ambito di applicazione (art. 14, legge n. 109/1994)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici
di lavori quale che ne sia l'importo
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro
Articolo 130 - Direzione dei lavori
(art. 27, legge n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei
casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attivita' di direzione dei
lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o
convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice
per l'affidamento degli incarichi di progettazione
Articolo 135 - Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione
(art.118,
decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei
confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu'
misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e
alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
Articolo 136 - Risoluzione del contratto per grave
inadempimento grave irregolarita' e grave ritardo
(art. 119, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n.
2248/1865)
Articolo 137 - Inadempimento di contratti di cottimo
(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art.
340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento
dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei
lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto alla
stazione appaltante
Articolo 138 - Provvedimenti in seguito alla
risoluzione del contratto
(art. 121, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di
venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a
redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento
tecnico e contabile con le modalita' indicate dal regolamento. Con il
verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e quanto previsto
nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante; e'
altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, e'
determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta'
prevista dall'articolo 140, comma 1.
Articolo 140 - Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'esecutore
(art 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005,
conv. in legge n.
80/2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso
l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. (Comma abrogato)
4. (Comma abrogato)
Articolo 143 - Caratteristiche delle concessioni di
lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n.
109/1994; art. 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
Articolo 144 - Procedure di affidamento e
pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
(art. 58,
direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art.84, decreto del
Presidente della Repubblica n.554/1999)
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici
con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti
pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la
concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero
l'articolo 122
Articolo 145 - Termini per la presentazione delle
candidature e delle offerte
(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma
2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
Articolo 146 - Obblighi e facolta' del
concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei
lavori
(art. 60,
direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante
puo': a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a
terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30%
del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota
minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione.
Il bando fa salva la facolta' per i candidati di aumentare tale
percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione,
che intendono appaltare a terzi.
Articolo 147 - Affidamento al concessionario di
lavori complementari
(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3,
ultimo periodo, legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza
l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori
complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della
concessione ne' nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a
seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera
quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore
dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti
per la stazione appaltante, oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i
lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento
dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione
Articolo 148 - Disposizioni applicabili agli
appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici
(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
Articolo 149 - Disposizioni in materia di
pubblicita' applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che
non sono
amministrazioni aggiudicatrici (art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n.
109/1994)
1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando
affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le
disposizioni in materia di pubblicita' previste dall'articolo 66 ovvero
dall'articolo 122.
2. Non e' necessaria alcuna pubblicita' se un appalto di lavori rientra
in una delle ipotesi di cui all'articolo 57.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 253, comma 25, non si
considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate
per ottenere la concessione, ne' le imprese ad esse collegate. Se il
concessionario ha costituito una societa' di progetto, in conformita'
all'articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di
cui al comma 2 del citato articolo 156.
4. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il
concessionario puo' esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante o qualsiasi impresa che puo' esercitare
un'influenza dominante sul concessionario o che, come il
concessionario, e' soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa
per motivi attinenti alla proprieta', alla partecipazione finanziaria o
alle norme che disciplinano l'impresa stessa. 5. L'influenza dominante
e' presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente,
in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al
capitale dell'impresa;
oppure
c) puo' designare piu' della meta' dei membri dell'organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
6. L'elenco completo di tali imprese e' unito alla candidatura per la
concessione. In ogni caso l'elenco e' aggiornato in relazione alle
modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni
vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo
Articolo 150 - Pubblicazione del bando negli
appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici (art. 64, direttiva 2004/18)
Articolo 151 - Termini per la ricezione delle
candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati
dai
concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici
(art.65, direttiva 2004/18)
1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un
termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore
a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un termine
per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla
data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero
dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette)
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11
dell'articolo 70, in quanto compatibili
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano
le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni
del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria)
della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai servizi, con le modalita' fissate dal regolamento
Articolo 153 - Finanza di progetto
(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo,
come sostituito
dall'art.1 decreto legislativo 11 settembre 2008 n.152, vedasi il comma
2 dell'art.1 del citato decreto legislativo n.152
del 2008.)
Articolo 154 - Valutazione della proposta
(art.37-ter, legge n.109/1994)
Soppresso da: Decreto legislativo del
11/09/2008 n. 152 Articolo 1
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita' delle
proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e
ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita',
della fruibilita' dell'opera, dell'accessibilita' al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione,
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle
stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi
alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta,
provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire
entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove
necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con
il promotore un piu' lungo programma di esame e valutazione
Articolo 157 - Emissione di obbligazioni da parte
delle societa' di progetto
(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
1. Le societa' costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono
emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del
codice civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato
grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture
Articolo 159 - Subentro
(art. 37-octies, legge n. 109/1994)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del
progetto potranno impedire la risoluzione designando, una societa' che
subentri nella concessione al posto del concessionario e che verra'
accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 1-bis.
1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il
termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato
dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli
enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i
criteri e le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma
1.
2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di progetto
costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di
cui all'articolo 3, comma 15-ter.
Articolo 160 bis - Locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilita'
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione
del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione
finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che
questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i
costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di
valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo'
sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente
medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni
caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla
eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve
dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad
eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente
generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso puo'
partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione,
all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in
possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di
livello
almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla
predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione
dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo'
seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed
espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area nella
disponibilita' dell'aggiudicatario.
Articolo 162 - Definizioni rilevanti per le
infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi
(art. 1, comma 7, d.lgs.
n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
Articolo 165 - Progetto preliminare. Procedura di
valutazione di impatto ambientale e localizzazione
(art. 3, d.lgs. n.
190/2002; art. 2, d.lgs.n.189/2005). (N.D.R.: Per l'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo
vedasi il comma 3 dell'art.4-quater decreto-legge 1 luglio 2009 n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009 n.102.)
Articolo 166 - Progetto definitivo. Pubblica
utilita' dell'opera
(art.4, d.lgs. n.190/2002).
(N.D.R.: Per l'applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi i commi 4 e 5
dell'art.4-quater decreto-legge 1 luglio 2009
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n.102.)
1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede
secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del soggetto
aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze gia' note o
prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare
al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di
collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto
delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a
spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita' progettuali di propria
competenza
3. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle
interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza,
indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui
all'articolo 166, comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio
devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui
al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempreche' il soggetto aggiudicatore si
impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero
di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha
l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il
conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto
aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare le procedure di cui
all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la
convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma
di risoluzione delle interferenze.
Articolo 171 - Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio
in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno
l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita'
previste dall'articolo 170, come precisato dal presente articolo. Le
attivita' di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi
compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione
delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal programma
a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La
violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente
gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle
interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE,
unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza,
vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la
competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture,
la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle
interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore
per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli
spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite,
cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attivita'
di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere
interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede
quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruita' del programma di
risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto
definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non
precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente
gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a
spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni
e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attivita'
di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il
rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase
esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attivita' di competenza
anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto
aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in
via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni
del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al
rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle
necessita'. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni
vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle
interferenze tra infrastrutture in corso di
realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di
realizzazione alla data di entrata in vigore della presente
integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle
interferenze devono essere approvate secondo le modalita' di cui
all'articolo 166 e seguenti.
Articolo 172 - La societa' pubblica di progetto
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE,
preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei
beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici, si
procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti
pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una
societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile,
partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici
interessati. Alla societa' pubblica di progetto sono attribuite le
competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere
strumentali o connesse, nonche' alla espropriazione delle aree
interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di
autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societa' pubblica di
progetto e' autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327. La societa' pubblica di progetto realizza
l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti,
avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,
operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo
del comma 1, le societa' pubbliche di progetto applicano le
disposizioni del presente codice.
2. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere di
commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo scopo di
garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere
la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a
promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa' e'
organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al
finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto
aggiudicatore ovvero alla societa' pubblica di progetto di beni
immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse finanziarie
proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario
al soggetto aggiudicatore o alla societa' pubblica di progetto,
devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di
reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di
oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla
infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una
quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei
modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la
cessione di immobili di loro
proprieta' o impegnandosi a contribuire alla spesa, a
mezzo di apposito accordo procedimentale Torna al sommario
Articolo 173 - Modalita' di realizzazione
(art.6, d.lgs. n.190/2002)
1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione
delle infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale
Articolo 174 - Concessioni relative a infrastrutture
(art.7, d.lgs. n.190/2002)
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione
dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la
durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla
base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al
successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della
concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto
dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente
all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso
concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente
generale, sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da
146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al
regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e
subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o
contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal
contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese
esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 149,
comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle candidature
per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in funzione delle
modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le
imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle
opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176.
Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario,
deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate
in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle
quote predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli
appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151. 4. E' fatto
divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni
dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite
dall'articolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla
base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture. Di
tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
5. (Comma abrogato)
1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta
Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le
quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui
all'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna
infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale
gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20,
presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e
studi di fattibilita' relativi alla realizzazione di infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non
presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non
determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione.
Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui
al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti.
3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di
valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione
urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il promotore
integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e
quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto
preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di
non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini
dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la
realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono
rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'articolo 153 e' bandita entro un mese dalla
delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed
e' regolata dall'articolo 177.
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e nei
termini previsti dall'articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', il
soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad
avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti
specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi
con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non puo' avere rapporti
di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito
in tutto o in parte l'infrastruttura.
Articolo 181 - Norme di coordinamento
(art.16, d.lgs. n.190/2002)
1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16
aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n.
139, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle procedure
speciali per la salvaguardia di Venezia.
2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste
dal presente capo si applicano all'attraversamento stabile dello
Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle
previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa' Stretto
di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale
17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico
in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi
del presente capo
Articolo 184 - Contenuto della valutazione di
impatto ambientale
(art.19, d.lgs n.190/2002)
1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e
indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa
l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo,
sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul
paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni
materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta
inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e
degli impianti.
2. (Comma abrogato)
3. (Comma abrogato)
Articolo 187 - Requisiti per le iscrizioni
(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti
generali: a) il possesso di un sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO
9001;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo
188; c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
all'articolo 189
Articolo 188 - Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e' richiesta
agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del
citato regolamento da non oltre cinque anni.
Articolo 192 - Gestione del sistema di
qualificazione
(art. 20-nonies, d.lgs. n 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali
e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni.
Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione
il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione
necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero
motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la
documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile
all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della
partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al
momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per la
partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente
generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa
riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di
cui al regolamento dell'articolo 5, che fissa anche le modalita'
tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle
attestazioni.
5. (Comma abrogato)
6. (Comma abrogato)
Articolo 193 - Obbligo di comunicazione
(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente
generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale,
devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto
aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso
l'Autorita', nonche' alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui
territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni
regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi
interessati.
Articolo 196 - Disciplina speciale per gli appalti
nel settore della difesa
(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3,
comma 7 bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge
n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter,
decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; decreto del
Presidente della Repubblica n. 170/2005)
Articolo 197 - Disciplina comune applicabile ai
contratti pubblici relativi ai beni culturali
(art. 1, comma 5, d.lgs. n.
30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non
derogate e ove compatibili, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del
titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II
(contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda
che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario e societa' di progetto), si applica all'affidamento di
lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche' alle concessioni
di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 5.
Articolo 199 - Disciplina degli appalti misti per
alcune tipologie di interventi
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei
musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse
culturale o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, i
servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti e le
forniture di materiali ed elementi, nonche' le forniture degli arredi
da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai
fini dell'oggetto dell'appalto e della qualita' dell'intervento, la
stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del
procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o
delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di
installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni
caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante e' obbligata
a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i
candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo
della gara.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si
applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.
1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal
medesimo regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di
qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei
soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano
conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono gli
interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione
dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori,
anche in relazione alle professionalita' utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad
agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo
198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui
all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle
imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, e' sempre
necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a
prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi
sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
Articolo 204 - Sistemi di scelta degli offerenti e
criteri di aggiudicazione
(articoli 7 e 9, d.lgs. n.30/2004)
1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo
198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e
dall'articolo 122, comma 7, e' ammesso per lavori di importo
complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita', e trasparenza, previa gara informale cui sono
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati. La lettera di invito e' trasmessa
all'Osservatorio che ne da' pubblicita' sul proprio sito informatico di
cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati e'
trasmesso all'Osservatorio.
1-bis. L'affidamento con procedura negoziata e' altresi' ammesso per i
lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti
generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari
affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali
lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia
stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di
gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale
ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo
successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il
ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto iniziale.
2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono
essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione
delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di
affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni
architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia e'
consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di
somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica
incolumita' e alla tutela del bene e possono
essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
5. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i lavori di
importo inferiore a 1.500.000 euro.
Articolo 204 bis - Definizione delle riserve
(art.32, comma 4, d.m. n.145/2000)
1. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132,
su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in
quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro.
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento
o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo
complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalita' indicate al comma 2, il responsabile del
procedimento, puo', altresi' disporre varianti in aumento rispetto
all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per
cento, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro economico
tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu' dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la
natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o
imprevedibili nella fase progettuale, nonche' per adeguare
l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile
unico del procedimento puo' chiedere apposita relazione al collaudatore
in corso d'opera
Articolo 208 - Gas, energia termica ed elettricita'
(art.3, direttiva 2004/17, art.3, d.lgs. n.158/1995)
1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della
presente parte si applicano alle seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica;
oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un
servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente
interessato e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attivita'
non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da
209 a 213; b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del
fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio,
compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda l'elettricita', la presente parte si applica
alle seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla
fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione,
il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'.
4. L'alimentazione con elettricita' di reti che forniscono un servizio
al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' da parte dell'ente interessato avviene
perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non
prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209
a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio
dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia
dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno
in corso
1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della
presente parte si applicano alle attivita' relative alla messa a
disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al
pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario,
ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il
servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle
competenti autorita' pubbliche, come ad esempio quelle relative alle
tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio.
Articolo 212 - Prospezione ed estrazione di
petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi
(art.7, direttiva 2004/17,
art.4, d.lgs. n.158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative
allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o
estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative
allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a
disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri
terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali
Articolo 215 - Importi delle soglie dei contratti
pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali
(art.16, direttiva
2004/17; regolamento CE n.1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono
esclusi in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24,
25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e'
pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di
servizi;
b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Articolo 216 - Concessioni di lavori e di servizi
(art.18, direttiva 2004/17)
1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di
servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e
di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o piu'
attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha
per oggetto l'esercizio di dette attivita'.
1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che
esercitano una o piu' attivita' di cui agli articoli da 208 a 213,
scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, e'
tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati
i predetti enti.
Articolo 219 - Procedura per stabilire se una
determinata attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza
(art.30,
direttiva n.2004/17; art.4, d.lgs. n.158/1995)
Articolo 220 - Procedure aperte, ristrette e
negoziate previo avviso con cui si indice la gara
(art.40, direttiva 2004/17;
Art.12, d.lgs. n.158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i
servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante
dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi
dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 221
Articolo 223 - Avvisi periodici indicativi e avvisi
sull'esistenza di un sistema di qualificazione
(art.41, art.44, paragrafo
1, direttiva 2004/17; Art.1, d.lgs. n.158/1995)
Articolo 224 - Avvisi con cui si indice una gara
(art.42, direttiva 2004/17; art.14, decreto legislativo n.158/1995)
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti
aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui
all'allegato XIV;
c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare
per il sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del comma 1,
lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo
tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di cui
all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico
indicativo questo si conforma alle seguenti modalita':
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi
che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara
e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio
interesse per iscritto;
c) e' stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima
della data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5.
L'ente aggiudicatore rispetta altresi' i termini previsti dall'articolo
227.
Articolo 227 - Termini di ricezione delle domande
di partecipazione e di ricezione delle offerte
(art.45, direttiva
2004/17, Art.17, d.lgs. n.158/1995)
Articolo 228 - Informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione
(art.49, parr.3, 4, 5, direttiva 2004/17;
Art.15, d.lgs. n.158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un
sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione
sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla
qualificazione richiede piu' di sei mesi dalla sua presentazione,
l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla
presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la
quale la sua domanda sara' accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta vengono informati di
tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso
entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si
fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale
sistema di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri
di qualificazione di cui all'articolo 232, nel rispetto dei principi e
del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento
dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico professionale
ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri
sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli
articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico professionale
ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire
propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero
applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di
capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi
dell'articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si
applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli articoli 49 e 50 con
esclusione del comma l, lettera a).
5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative
del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di
capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria per i lavori,
servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della
attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai
sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi
alle attivita' di cui alla presente parte
Articolo 231 - Principio di imparzialita' e non
aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione
(art.52,
direttiva 2004/17; art.22, d.lgs. n.158/1995)
1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o
negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le
condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni
operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove gia' presenti nella documentazione valida disponibile
Articolo 235 - Ambito di applicazione ed esclusioni
(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati
nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi
il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000
euro.
2. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di
progettazione sono rese disponibili a quanti siano interessati a
partecipare al concorso. 3. Ai fini del comma 1, la soglia e' il valore
stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi, compresi gli
eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in
cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei
pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro.
5. Ai fini del comma 3, la soglia e' il valore complessivo dei premi e
pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a.
dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato
ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l), qualora l'ente
aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.
6. Il presente capo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per
gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato
un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 219,
comma 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il
suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 6 e
7 e 11 di tale articolo
1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo
III con esclusione dell'articolo 221 della presente parte nonche'
quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.
Articolo 238 - Appalti di importo inferiore alla
soglia comunitaria
1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo,
gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici
applicano le disposizioni della presente parte III per l'affidamento di
appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attivita' previste dagli
articoli da 208 a 213.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie
ivi indicate e' facoltativo, e va pubblicato sul profilo di
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all'articolo 225, e' pubblicato sul profilo di committente e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non
contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita' e di
comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della meta' e la
pubblicita' degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per
i lavori, nel rispetto dell'articolo 122, comma 5, e per i servizi e le
forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5.
6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e
fino agli importi previsti dall'articolo 125.
7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed
esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito
dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai
principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
Articolo 240 - Accordo bonario
(art.81, direttiva 2004/18 art.72, direttiva 2004/17 art.31-bis, legge
n.109/1994; art.149, decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999
articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n.
).
88/2009
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai
concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
dieci per cento dell'importo contrattuale, si
applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario,
disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al
momento del loro avvio, e possono essere reiterati
per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione al responsabile
del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile la propria
relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilita' e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci
milioni di euro, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione di apposita commissione,
affinche' formuli, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,
entro novanta giorni dalla costituzione della
commissione, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione della commissione,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da
definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la
proposta motivata della commissione e' formulata
entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante
invito, entro dieci giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del
responsabile del procedimento al soggetto che
ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della
commissione, con contestuale indicazione del
componente di propria competenza.
8. La commissione e' formata da tre componenti aventi competenza
specifica in relazione all'oggetto del contratto,
per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'art 51
codice di procedura civile o una
incompatibilita' ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati,
rispettivamente, uno dal responsabile del
procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo,
di comune accordo, dai componenti gia'nominati,
contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro
dieci giorni dalla nomina. Il
responsabile del procedimento designa il componente di propria
competenza nell'ambito dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica
amministrazione in caso di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla
nomina, alla nomina del terzo componente
provvede, su istanza della parte piu' diligente, il presidente del
tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto.
9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della
commissione ed e' nominato, in ogni caso, tra i
magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i
componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni
pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto, che abbiano svolto le funzioni
dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra
avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed
architettura, iscritti ai rispettivi ordini
professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241,
comma 5, per la nomina a presidente del collegio
arbitrale.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono
posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione
sono determinati dalle amministrazioni e dagli
enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi
minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese
documentate.
11. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di
assumere decisioni vincolanti, perfezionando,
per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in
tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il
comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima
del perfezionamento delle decisioni, la
facolta' di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento,
dandone entro tale termine comunicazione
al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le
riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi
nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali
ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla
nomina del componente di sua scelta nel
termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del
procedimento, la proposta di accordo bonario e' formulata
dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine assegnato all'altra parte per la nomina del
componente della commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci
milioni di euro, la costituzione della commissione da
parte del responsabile del procedimento e' facoltativa e il
responsabile del procedimento puo' essere componente
della commissione medesima. La costituzione della commissione e'
altresi' promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte
dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla
commissione e al relativo procedimento si
applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci
milioni di euro in cui non venga promossa la
costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario e'
formulata dal responsabile del procedimento, ai
sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano
rispettati a causa di ritardi negli adempimenti
del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo
risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo
di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso
di cui al comma 10.
16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di
fallimento del tentativo di accordo bonario,
risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di
cui al comma 12, nonche' in caso di inutile
decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del
responsabile del procedimento, sottoscritto
dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17
hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti
per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che
sia stato effettuato il collaudo o emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha
iscritto le riserve puo' notificare al responsabile del
procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di
cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a
servizi e a forniture nei settori ordinari, nonche' ai
contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a
seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei
documenti contabili, l'importo economico
controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo
originariamente stipulato. Le competenze del direttore
dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto
Articolo 241 Arbitrato (articoli 150 151, art. 81, direttiva 2004/18 art. 72, direttiva
2004/17 art. 32, legge n. 109/1994
decreto ministeriale
n. 398/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 art.
6, comma 2, legge n. 205/2000
art. 12, decreto legislativo n. 190/2002 art. 5
commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n.
35/2005, commi 70 e 71, , comma 2, lettera m),
, conv. nella legge n. 80/2005 art. 1)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui
indice la gara ovvero, per le procedure senza
bando, nell'invito, se il contratto conterra', o meno, la clausola
compromissoria. L'aggiudicatario puo' ricusare la
clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel
contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro
venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni
caso il compromesso.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto disposto dal presente
codice.
3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di
resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia
oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su
loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di
particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui
l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di
indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno
esercitato le funzioni di arbitro di parte o di
difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad
eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa
costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente
pubblico. La nomina del presidente del collegio
effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita'
del lodo ai sensi dell'articolo
829, primo comma, n.3, del codice di procedura civile
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo
815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il
progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto,
sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si
riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi
modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle
controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo 240.
7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili
tutti i mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e
diviene efficace con il suo deposito presso la
camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla
pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli
arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del
valore della relativa controversia. Detto importo e'
direttamente versato all'Autorita'.
10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo
825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo
deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il
deposito del lodo presso la camera arbitrale e'
effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante
sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su
richiesta di parte il rispettivo originale e' restituito, con
attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti
di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.
Articolo 242 Camera arbitrale e albo degli arbitri
(artt.150 e 151, decreto del Presidente della Repubblica
n.554/1999).
1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la
formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice
deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti
necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale
nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.
2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio
arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato
dall'Autorita' fra soggetti dotati di particolare competenza nella
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine
di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno
l'Autorita' sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed
e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei
limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il presidente e i
consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti
dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale
di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorita'.
Articolo 243 Ulteriori norme di procedura per gli
arbitrati in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale
(art. 32, legge n.
109/1994
, come novellato dalla legge n. 80/2005 art. 150, decreto del
Presidente della Repubblica n.554/1999
decreto ministeriale n.398/2000 art.1, co. 71, legge n.266/2005
articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n.
88/2009).
1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente e' nominato
dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di
cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.
Articolo 243 bis Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso giurisdizionale
(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n.
88/2009
articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo
4, direttiva 92/13/CEE come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE).
1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che
intendono proporre un ricorso giurisdizionale
informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della
intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L'informazione di cui al comma 1 e' fatta mediante comunicazione
scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un
suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei
presunti vizi di illegittimita' e dei motivi di
ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la
facolta' di proporre in giudizio motivi diversi o
ulteriori. L'interessato puo' avvalersi dell'assistenza di un
difensore. La comunicazione puo' essere presentata fino a
quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale.
L'informazione e' diretta al responsabile del
procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo' essere
effettuata anche oralmente nel corso di
una seduta pubblica della commissione di gara ed e' inserita nel
verbale della seduta e comunicata
immediatamente al responsabile del procedimento a cura della
commissione di gara.
3. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore
corso del procedimento di gara, ne' il decorso
del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato
dall'articolo 11, comma 10, ne' il decorso del termine
per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1, comunica le proprie
determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato,
stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia
equivale a diniego di autotutela.
5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della
stazione appaltante costituiscono
comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di
giudizio, nonche' ai sensi dell'articolo
1227 del codice civile
6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.
1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
Articolo 246 Norme processuali ulteriori per le
controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione
della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni
antimafia. 1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di
cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio
per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
sono definite dal CIPE con le stesse modalita' e gli stessi effetti
previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.
Articolo 248 Revisione periodica delle soglie e
degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti
aggiudicatori - Modifiche degli allegati
(quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998).
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione
periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18
trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine
ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215,
235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il
termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno,
fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione
ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle
modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte
dalla Commissione e' data attuazione con decreto del Ministro delle
infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di
volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a
modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente
codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.
Articolo 249 Obblighi di comunicazione alla
Commissione dell'Unione europea da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
(articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli
8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17).
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della
pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento
delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente
codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle
direttive 2004/17 e 2004/18, nonche' dei decreti ministeriali adottati
ai sensi dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea
entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto
secondo l'articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti
pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di
cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti
nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea,
entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto
secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi,
forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica,
aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta' di
ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori
economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi
in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L'informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici
interessati, presentate nel semestre
anteriore alla data di scadenza del termine per
l'informativa.
Articolo 250 Contenuto del prospetto statistico per
i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza
comunitaria (art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991;
art. 21-ter, decreto legislativo n. 358/1992; art. 28,
d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999).
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati
nei settori ordinari e' redatto dall'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di
ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'allegato IV e dalle amministrazioni
aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, nonche' dalle altre
stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente
agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati
forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV
precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla
direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione contenute
nel presente codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in
virtu' di deroghe all'Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono
articolati in base:
a) alle procedure di affidamento utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai
prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie
della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalita' dell'operatore economico cui il contratto e' stato
affidato.
4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati
di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le
circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il
valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo
di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV,
e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto
dall'Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformita' al
comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu' di deroghe
all'Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio e i dati forniti
dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese
nell'allegato
Articolo 251 Contenuto del prospetto statistico per
i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori
speciali
(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995).
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati
nei settori speciali e' redatto dall'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di
ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro
il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati
nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati
forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la
procedura di cui all'art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano
il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie di
attivita' cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli enti
aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213),
dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'art. 215, nonche' dei contratti di lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture
di importo pari o superiore a 100.000 euro. 3. Sia il prospetto
statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti
aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'art. 68,
paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attivita' di cui
agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresi' le
informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione
dell'Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di
importo pari o superiore a 100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi
ad oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i servizi di
telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato II A le cui voci
nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell'allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli
enti aggiudicatori all'Osservatorio, vengono espressamente indicate le
informazioni che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e
motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
Articolo 251 bis Obblighi di comunicazione e di
informazione alla Commissione dell'Unione europea
(articolo 44, comma 3, lettera
l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e
12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE).
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche europee riceve dalla Commissione
europea la notifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 89/665/CEE e dall'articolo 8, paragrafo 2, della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione
europea, alternativamente:
Articolo 252 Norme di coordinamento e di copertura
finanziaria
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la normativa
vigente relativa alla CONSIP.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari
complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006,
120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si
provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006
e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a
decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano
alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice
una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata
in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in
vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei
settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1
agosto 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo,
limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (lettera abrogata);
c) (lettera abrogata);
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei
settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle
procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 agosto
2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per
le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al
1 agosto 2007. 1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5 1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli
3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo
256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5.
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore
centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni
regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g) e
g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'articolo 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere
contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino
all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando,
nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed
economico, ai dipendenti dell'Autorita' e' attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8,
comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita' gia' nominati al
momento dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di un
anno. 6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del
regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti
responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei
contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17,
comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di beni e servizi ed
esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza". Il regolamento di cui
all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo
24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni
dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non
si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da
parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del
codice, abbiano gia' assunto nei confronti del Comune l'obbligo di
eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in
vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il
mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31
dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari
realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta,
del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del
requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita'
documentabile e' quello relativo ai migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito
dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito
dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola
categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori
realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le
presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di
cui all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano
necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero
delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi
relativi a servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni appaltanti
non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la
Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati
solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e' istituita e
disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle
attuali modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta.
Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con le vigenti modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo
transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici
l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di
procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore
del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante
"affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa", nei limiti
di compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore
del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla
gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la
data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un
periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci
delle societa', qualora costituite nella forma di societa' di persone o
di societa' cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo indeterminato e con
qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora costituite nella forma di societa' di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91,
fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di
capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di
attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del
quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio
precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti
disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui
all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre
1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti,
nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano
ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un
profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
Articolo 255 Aggiornamenti (art.1, co. 4, legge
n.109/1994; art.144, d.lgs. n.206 del 2005).
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle
materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche
disposizioni in esso contenute.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sono o restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24
del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e
successive modificazioni e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978;
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti
dell'Autorita' e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le
forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia
a decorrere dal 1 febbraio 2007.
3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco
annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le
relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
A cura dello studio legale Giurdanella (Partita IVA 02661920872) Direttore:
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Giovanni Cappello Redazione:
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