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    Versione stampabile Versione PDF 07/09/2006
    Consiglio di Stato, 4227/06

    Illegittimo occupare la sede stradale con vasi di fiori




    Il sindaco di Pastrengo, con ordinanza contingibile e urgente, aveva ordinato di rimuovere gli ostacoli che deviavano la circolazione; ostacoli che consistevano in vasi e blocchi di calcestruzzo, uniti a tratti da un nastro di cordonatura. I ricorrenti dal canto loro affermavano di aver semplicemente recintato il loro fondo.

    Il Consiglio di Stato, con la decisione riportata in calce, osserva come l'ordinanza impugnata non contenga alcuna asserzione circa la proprietà dell’area su cui insistono i vasi e i blocchi.

    Sono i ricorrenti ad avere contestato la legittimità del provvedimento sostenendo di essersi limitati a recintare la loro proprietà; e perciò "erroneamente il giudice di primo grado si è attardato ad esaminare la questione della proprietà del terreno, considerandola il punto nodale della controversia".

    I Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che, anche ammesso che i ricorrenti abbiano posto i manufatti all’interno del loro terreno e sul confine con la sede stradale, ciò non è comunque ammesso, dal momento che le strade sono protette da una fascia di rispetto.

    Il divieto di collocare manufatti e recinzioni è contenuto espressamente nel nuovo codice della strada, successivo ai fatti di causa (articoli da 16 a 18 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285); ma è implicito anche nell’elencazione contenuta nell’articolo 1, vigente all’epoca dei fatti, del codice della strada del 1933 (regio decreto 8 dicembre 1933 n. 1740, che vietava di «costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada …»: è ovvio che qualsiasi manufatto posto sul confine della carreggiata recinge anche la strada e restringe la circolazione stradale.

    I ricorrenti, in definitiva, se ritengono che la sede stradale abbia occupato la loro proprietà, "ben possono rivendicarla con apposita azione davanti al tribunale civile, e non certo apponendo blocchi di calcestruzzo o cemento sulla o lungo la strada".

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    Consiglio di Stato, V sezione

    Sentenza numero 4227 del 2006

    (presidente Elefante, estensore Carboni)

    Conferma (con diversa motivazione) sentenza 31 ottobre 1997 n. 1852 del TAR Veneto, seconda sezione

    FATTO

    I coniugi Rama, proprietari in Pastrengo di un terreno confinante con la via Fontane, posero lungo tutto il confine, per circa 100 m, vasi di fiori e blocchi di calcestruzzo, uniti a tratti da una cordonatura effettuata con nastro rosso e bianco. I vigili urbani il 2 dicembre 1986 rilevarono che i suddetti manufatti rendevano malagevole la circolazione stradale sulla via Fontane, e la rendevano particolarmente pericolosa nel tratto finale della strada, che immette sulla strada statale n. 450, nel quale la carreggiata era stata ristretta di una larghezza da uno a sei metri, in modo tale che la corsia di destra era stata invasa e gli automobilisti erano costretti a circolare contromano.

    Il sindaco, sulla base della relazione dei vigili urbani, con ordinanza contingibile e urgente emessa ai sensi dell’articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale emanato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 ha ordinato ai signori Rama e Veronesi di rimuovere gli ostacoli che deviavano il traffico in via Fontane.

    I signori Rama con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto notificato il 30 gennaio 1987 hanno impugnato l’atto, premettendo che i vasi e i blocchi erano stati da loro collocati all’interno della loro proprietà e senza invadere il sedime stradale, al fine di recintare il fondo, e deducendo l’illegittimità del provvedimento, emanato sull’errato presupposto che l’opera fosse stata realizzata sul sedime della pubblica strada. In via subordinata hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, non essendo individuate le opere da rimuovere.

    Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, osservando che le planimetrie prodotte dai ricorrenti non erano sufficienti a definire in modo certo e univoco la linea di confine tra la proprietà privata e la strada né, quindi, a provare che i ricorrenti erano proprietari dell’area occupata; e giudicando altresì infondato il motivo d’insufficiente motivazione.

    Appellano i signori Rama, censurando la motivazione della sentenza, in particolare osservando «che in fatto nel passato la striscia di terreno contesa era appartenuta ai ricorrenti non era mai stato contestato dal comune di Pastrengo». Gli appellanti fanno presente altresì che il prefetto di Verona aveva accolto un loro ricorso amministrativo contro la contestazione, da parte del comune, di occupazione di suolo stradale.

    DIRITTO

    Il sindaco di Pastrengo con l’ordinanza contingibile e urgente sopra indicata ha ordinato ai signori Rama e Veronesi di rimuovere gli ostacoli che deviavano la circolazione sulla via Fontane; ostacoli che, come era stato rilevato dai vigili urbani e come ammettono gli stessi ricorrenti, consistevano in vasi e blocchi di calcestruzzo, uniti a tratti da un nastro di cordonatura. Secondo il rapporto dei vigili urbani, i manufatti invadevano la carreggiata per una profondità fino a sei metri, mentre i ricorrenti negano di avere invaso il sedime stradale e affermano di aver semplicemente recintato il loro fondo.

    La predetta ordinanza non contiene nessuna asserzione circa la proprietà dell’area su cui insistono i vasi e i blocchi. Sono i ricorrenti ad avere contestato la legittimità del provvedimento sostenendo di essersi limitati a recintare la loro proprietà; e perciò erroneamente il giudice di primo grado si è attardato ad esaminare la questione della proprietà del terreno, considerandola il punto nodale della controversia. Il Collegio osserva invece che la tesi dei ricorrenti non è conferente: anche ammesso che essi abbiano posto i manufatti all’interno del loro terreno e sul confine con la sede stradale, ciò non è ammesso, dal momento che le strade sono protette da una fascia di rispetto. Il divieto di collocare manufatti e recinzioni è contenuto espressamente nel nuovo codice della strada, successivo ai fatti di causa (articoli da 16 a 18 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285); ma è implicito anche nell’elencazione contenuta nell’articolo 1, vigente all’epoca dei fatti, del codice della strada del 1933 (regio decreto 8 dicembre 1933 n. 1740, che vietava di «costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada …»: è ovvio che qualsiasi manufatto posto sul confine della carreggiata recinge anche la strada e restringe la circolazione stradale. S’intende che i ricorrenti, se ritengono che la sede stradale abbia occupato la loro proprietà, ben possono rivendicarla con apposita azione davanti al tribunale civile, e non certo apponendo blocchi di calcestruzzo o cemento sulla o lungo la strada.

    L’appello, pertanto, è infondato e, con la diversa motivazione che precede, va respinto.

    Non si deve provvedere sulle spese di giudizio, dal momento che il comune non si è costituito in giudizio.

    P.Q.M.

    respinge l’appello indicato in epigrafe. Nulla sulle spese di giudizio.

    Così deciso in Roma il 20 gennaio 2006. Depositata il 28 giugno 2006.



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