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    Versione stampabile Versione PDF 15/10/2009
    in Gazzetta europea

    Il testo della Direttiva 110/2009 sulla moneta elettronica

    (in vigore dal 30 ottobre 2009)


    Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 ottobre scorso, la Direttiva 110/2009, concernente "l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE".

    La Direttiva entra in vigore il prossimo 30 ottobre, mentre gli Stati membri avranno tempo fino al 30 aprile 2011 per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

    Come chiarito dal relatore, John Purvis (PPE/DE, UK), con "moneta elettronica", s'intende «qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ... e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente». Si tratta, ad esempio, dei sistemi Geldkarte in Germania, Proton in Belgio, Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito.

    Questa definizione, chiarisce il relatore, "copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico. Resta abbastanza generale per «non ostacolare l'innovazione tecnologica» e per includere anche i prodotti che verranno sviluppati in futuro.

    . . . . . .

    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

    concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività
    degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE
    e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

    (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 ottobre 2009, L 267/17)


    Il Parlamente europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
    l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l’articolo 95,
    vista la proposta della Commissione,
    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
    visto il parere della Banca centrale europea,
    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
    trattato,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio,
    l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti
    di moneta elettronica ( 4 ), è stata adottata in reazione
    all’emergere di nuovi prodotti di pagamento elettronico
    prepagati e mirava a creare un quadro giuridico chiaro
    pensato per rafforzare il mercato interno, garantendo allo
    stesso tempo un adeguato livello di vigilanza prudenziale.

    (2) Nel suo riesame della direttiva 2000/46/CE la Commissione
    ha evidenziato la necessità di riformare tale direttiva,
    in quanto si ritiene che alcune delle sue disposizioni
    hanno ostacolato l’emergenza di un vero mercato unico
    dei servizi di moneta elettronica nonché lo sviluppo di
    servizi di agevole utilizzo.

    (3) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
    pagamento nel mercato interno, ha creato un quadro
    giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento,
    che comprende il coordinamento delle disposizioni nazionali
    relative ai requisiti prudenziali per una nuova
    categoria di prestatori di servizi di pagamento, ovvero
    gli istituti di pagamento.

    (4) Al fine di eliminare gli ostacoli all’entrata sul mercato e
    agevolare l’avvio e l’esercizio dell’attività di emissione di
    moneta elettronica, occorre riesaminare le norme di disciplina
    degli istituti di moneta elettronica, in modo da
    assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi
    di pagamento.

    (5) È opportuno limitare l’applicazione della presente direttiva
    ai prestatori di servizi di pagamento che emettono
    moneta elettronica. La presente direttiva non dovrebbe
    applicarsi al valore monetario memorizzato in specifici
    strumenti prepagati, volti a rispondere a particolari esigenze,
    il cui uso è ristretto, perché essi permettono al
    detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi
    soltanto nella sede dell’emittente di moneta elettronica
    o all’interno di una rete limitata di prestatori di
    servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale
    ad un’emittente professionale, o perché possono essere
    utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata
    di beni o servizi. Si dovrebbe ritenere che uno strumento
    sia utilizzato nell’ambito di una tale rete limitata se esso
    può essere utilizzato soltanto per l’acquisto di beni e di
    servizi in determinati negozi o catene di negozi o per
    una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente
    dall’ubicazione geografica del punto vendita. Tali
    strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte
    carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di
    trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi
    quali quelli relativi all’assistenza dei figli, o ai regimi dei
    servizi sociali o dei servizi che sovvenzionano l’impiego
    di personale per svolgere lavori domestici come le pulizie,
    la stiratura o il giardinaggio, che talvolta sono oggetto
    di una tassa specifica o di un quadro giuridico
    lavorativo volto a promuovere l’uso di tali strumenti
    per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione
    sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si sviluppa
    in uno strumento ad uso generale, l’esclusione
    dall’ambito di applicazione della presente direttiva non
    dovrebbe più essere applicabile. Non è opportuno escludere
    dall’ambito di applicazione della presente direttiva
    gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare
    acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso
    che tali strumenti di norma sono concepiti per una
    rete di prestatori di servizi in continua crescita.

    (6) È altresì opportuno che la presente direttiva non si applichi
    al valore monetario utilizzato per l’acquisto di beni
    o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene
    o del servizio, l’operatore apporta a tale bene o servizio
    un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di
    strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione
    che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato
    soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un
    telefono mobile o un computer, e a condizione che l’operatore
    di telecomunicazione, digitale o informatico non
    agisca esclusivamente come intermediario tra l’utente dei
    servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi.
    Ciò avviene nel caso in cui un abbonato a una rete di
    telefonia mobile o altra rete digitale paga direttamente
    all’operatore di rete senza che sussista né un rapporto
    diretto di pagamento né un rapporto diretto debitorecreditore
    tra l’abbonato alla rete e qualsiasi prestatore
    terzo di merci o servizi forniti nell’ambito dell’operazione.

    (7) È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta
    elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che tale
    definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore
    di servizi di pagamento emetta un valore prepagato
    memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato
    come strumento di pagamento poiché è accettato da
    terzi come pagamento.

    (8) È opportuno che la definizione di moneta elettronica
    copra la moneta elettronica, sia se detenuta su un dispositivo
    di pagamento in possesso del detentore di moneta
    elettronica, sia se memorizzata a distanza su un server e
    gestita dal detentore tramite un conto specifico per la
    moneta elettronica. Tale definizione dovrebbe essere abbastanza
    generale da non ostacolare l’innovazione tecnologica
    e da includere non soltanto tutti i prodotti di
    moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche
    i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro.

    (9) Il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta
    elettronica dovrebbe essere rivisto e maggiormente adeguato
    ai rischi propri di tali istituti. Tale regime dovrebbe
    anche essere armonizzato con il regime di vigilanza prudenziale
    applicabile agli istituti di pagamento disciplinati
    dalla direttiva 2007/64/CE. A tale proposito, le disposizioni
    pertinenti della direttiva 2007/64/CE dovrebbero
    applicarsi in quanto compatibili agli istituti di moneta
    elettronica, fatte salve le disposizioni della presente direttiva.
    Un riferimento a un «istituto di pagamento» nella
    direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento
    ad un istituto di moneta elettronica; un riferimento
    ai «servizi di pagamento» deve intendersi come
    riferimento all’attività dei servizi di pagamento e di emissione
    di moneta elettronica; un riferimento a un «utente
    di servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento
    a un utente di servizi di pagamento e a un detentore
    di moneta elettronica; un riferimento alla «presente
    direttiva» deve intendersi come riferimento sia alla
    direttiva 2007/64/CE che alla presente direttiva; un riferimento
    al titolo II della direttiva 2007/64/CE deve intendersi
    come riferimento sia al titolo II della direttiva
    2007/64/CE che al titolo II della presente direttiva; un
    riferimento all’articolo 6 della direttiva 2007/64/CE deve
    intendersi come riferimento all’articolo 4 della presente
    direttiva; un riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, della
    direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento
    all’articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva; un
    riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
    2007/64/CE deve intendersi come riferimento
    all’articolo 5, paragrafo 6, della presente direttiva; un
    riferimento all’articolo 8 della direttiva 2007/64/CE
    deve intendersi come riferimento all’articolo 5, paragrafi
    da 2 a 5, della presente direttiva; un riferimento
    all’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi
    come riferimento all’articolo 7 della presente direttiva; un
    riferimento all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
    2007/64/CE deve intendersi come riferimento
    all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) ad e), della presente
    direttiva e un riferimento all’articolo 26 della direttiva
    2007/64/CE deve intendersi come riferimento
    all’articolo 9 della presente direttiva.

    (10) È riconosciuto che gli istituti di moneta elettronica, attraverso
    persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro
    nome conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli
    commerciali, distribuiscono moneta elettronica, tra l’altro
    mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti
    di moneta elettronica, l’offerta di uno strumento di distribuzione
    di moneta elettronica ai clienti o il rimborso
    di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l’apporto
    di un’integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei
    clienti. Sebbene gli istituti di moneta elettronica non
    siano autorizzati a emettere moneta elettronica tramite
    agenti, essi dovrebbero essere tuttavia autorizzati a fornire
    i servizi di pagamento elencati all’allegato della direttiva
    2007/64/CE tramite agenti qualora siano soddisfatte
    le condizioni di cui all’articolo 17 di tale direttiva.

    (11) Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale,
    associato a un regime in materia di capitale di funzionamento
    per assicurare un livello adeguato di tutela dei
    consumatori e garantire una gestione sana e prudente
    degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della
    moneta elettronica, dovrebbe essere predisposto un ulteriore
    metodo di calcolo del capitale di funzionamento.
    opportuno conservare un pieno potere discrezionale in
    materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi
    siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori
    di servizi di pagamento e che il metodo di calcolo includa
    la situazione commerciale specifica di un determinato
    istituto di moneta elettronica. Inoltre, è opportuno
    prevedere che gli istituti di moneta elettronica siano tenuti
    a mantenere separati i fondi dei detentori di moneta
    elettronica dai fondi utilizzati dall’istituto di moneta elettronica
    per altre attività commerciali. Gli istituti di moneta
    elettronica dovrebbero anche essere soggetti a
    norme efficaci antiriciclaggio e in materia di finanziamento
    del terrorismo.

    (12) La gestione dei sistemi di pagamento è un’attività che
    non è riservata a specifiche categorie di istituti. È importante
    tuttavia riconoscere che, come nel caso degli istituti
    di pagamento, l’attività di gestione dei sistemi di pagamento
    può anche essere svolta dagli istituti di moneta
    elettronica.

    (13) L’emissione di moneta elettronica non costituisce un’attivit
    di raccolta di depositi ai sensi della direttiva
    2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli
    enti creditizi ed al suo esercizio, dato il suo carattere
    specifico di sostituto elettronico delle monete e delle
    banconote, utilizzabile per effettuare pagamenti generalmente
    di piccoli importi e non come strumento di risparmio.
    Gli istituti di moneta elettronica non dovrebbero
    essere autorizzati a concedere crediti utilizzando i
    fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica.
    Inoltre, gli emittenti di moneta elettronica non
    dovrebbero essere autorizzati a concedere interessi o altri
    benefici a meno che tali benefici non siano legati al
    periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica
    detiene moneta elettronica. È opportuno che le condizioni
    di rilascio e di mantenimento dell’autorizzazione
    come istituto di moneta elettronica comprendano requisiti
    prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari
    ai quali questi istituti sono esposti nel quadro delle
    loro attività legate all’emissione di moneta elettronica,
    indipendentemente da ogni altra attività commerciale
    esercitata dagli istituti di moneta elettronica.

    (14) È necessario tuttavia mantenere parità di condizioni tra
    gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi per
    quanto concerne l’emissione di moneta elettronica al fine
    di garantire una concorrenza leale per lo stesso servizio
    nell’ambito di una più vasta gamma di istituti, a vantaggio
    dei detentori di moneta elettronica. A tal fine occorre
    bilanciare le caratteristiche meno complicate del regime
    di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta
    elettronica con disposizioni più rigorose di quelle applicabili
    agli enti creditizi, specie per quanto riguarda la
    tutela dei fondi dei detentori di moneta elettronica.
    Data la cruciale importanza della tutela, occorre che le
    autorità competenti siano previamente informate in merito
    a qualsiasi cambiamento rilevante, come un cambiamento
    nel metodo di tutela, un cambiamento dell’ente
    creditizio in cui sono depositati i fondi tutelati o un
    cambiamento della compagnia di assicurazione o
    dell’ente creditizio che ha assicurato o garantito i fondi
    tutelati.

    (15) Il regime applicato alle succursali degli istituti di moneta
    elettronica aventi la loro sede sociale fuori della Comunit
    dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri.
    importante prevedere che tali norme non siano più favorevoli
    di quelle delle succursali degli istituti di moneta
    elettronica aventi la loro sede in un altro Stato membro.
    La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con
    paesi terzi che prevedano l’applicazione di norme che
    accordano alle succursali degli istituti di moneta elettronica
    aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunit
    un trattamento identico in tutta la Comunità. Le succursali
    degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede
    sociale al di fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare
    della libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 43
    del trattato in Stati membri diversi da quello in cui sono
    stabilite, né della libera prestazione di servizi ai sensi
    dell’articolo 49, secondo comma, del trattato.

    (16) È opportuno permettere agli Stati membri di escludere
    dall’applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva
    gli istituti che emettono soltanto un volume limitato
    di moneta elettronica. È opportuno che gli istituti
    che beneficiano di tale deroga ai sensi della presente
    direttiva non abbiano il diritto di esercitare la libertà di
    stabilimento o la libera prestazione di servizi e non possano
    esercitare indirettamente detti diritti come membri
    di un sistema di pagamento. È tuttavia auspicabile registrare
    i dati relativi a tutti i soggetti che offrono servizi di
    moneta elettronica, compresi quelli che beneficiano di
    deroga. A tale fine, gli Stati membri dovrebbero iscrivere
    tali soggetti in un registro degli istituti di moneta elettronica.

    (17) Per ragioni prudenziali è opportuno che gli Stati membri
    assicurino che possano emettere moneta elettronica soltanto
    gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati
    o che beneficiano di una deroga conformemente
    alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi
    della direttiva 2006/48/CE, gli uffici postali autorizzati a
    emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale,
    gli istituti di cui all’articolo 2 della direttiva
    2006/48/CE, la Banca centrale europea, le banche centrali
    nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetaria
    o altre autorità pubbliche e gli Stati membri o le rispettive
    autorità regionali o locali ove agiscano in veste di
    autorità pubbliche.

    (18) Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per
    salvaguardare la fiducia del detentore di detta moneta. La
    rimborsabilità non implica che i fondi ricevuti in cambio
    di moneta elettronica dovrebbero essere considerati depositi
    o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva
    2006/48/CE. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile,
    in ogni momento, al valore nominale senza che sia
    possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In
    generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente.
    Tuttavia, in casi debitamente specificati nella presente
    direttiva, dovrebbe essere possibile richiedere una
    commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando
    impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale
    o sociale o eventuali obblighi imposti all’emittente di
    moneta elettronica da altre pertinenti disposizioni comunitarie
    o nazionali, come le norme antiriciclaggio e in
    materia di finanziamento del terrorismo, eventuali provvedimenti
    di congelamento dei fondi o altre misure specifiche
    legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.

    (19) I detentori di moneta elettronica dovrebbero poter disporre
    di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
    per la risoluzione delle controversie. Il titolo IV, capo 5,
    della direttiva 2007/64/CE dovrebbe pertanto applicarsi
    in quanto compatibile, nell’ambito della presente direttiva,
    fatte salve le disposizioni della presente direttiva.
    Un riferimento ad un «prestatore di servizi di pagamento»
    nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come
    riferimento ad un’emittente di moneta elettronica; un
    riferimento ad un «utente di servizi di pagamento» deve
    intendersi come riferimento ad un detentore di moneta
    elettronica e un riferimento ai titoli III e IV della direttiva
    2007/64/CE deve intendersi come riferimento al titolo III
    della presente direttiva.

    (20) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva
    dovrebbero essere adottate secondo la decisione
    1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
    modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
    conferite alla Commissione.

    (21) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere
    di adottare disposizioni di attuazione per tenere conto
    dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato
    e per garantire un’applicazione coerente delle esenzioni
    previste ai sensi della presente direttiva. Tali misure di
    portata generale e intese a modificare elementi non essenziali
    della presente direttiva devono essere adottate
    secondo la procedura di regolamentazione con controllo
    di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (22) Sarà necessario riesaminare il funzionamento efficiente
    della presente direttiva. Pertanto, la Commissione dovrebbe
    essere tenuta a presentare una relazione tre anni
    dopo la scadenza del termine di recepimento della presente
    direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla
    Commissione informazioni concernenti l’applicazione di
    alcune disposizioni della presente direttiva.

    (23) Ai fini di certezza del diritto, è opportuno adottare disposizioni
    transitorie per assicurare che gli istituti di moneta
    elettronica che hanno avviato l’attività conformemente
    alla normativa nazionale di recepimento della direttiva
    2000/46/CE possano proseguire tale attività nello
    Stato membro interessato per un periodo determinato.
    opportuno che tale periodo sia più lungo per gli istituti
    di moneta elettronica che hanno beneficiato della deroga
    di cui all’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE.

    (24) La presente direttiva introduce una nuova definizione di
    moneta elettronica, la cui emissione può beneficiare delle
    deroghe di cui agli articoli 34 e 53 della direttiva
    2007/64/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza
    il regime semplificato di obblighi di adeguata
    verifica della clientela applicabile agli istituti di moneta
    elettronica in conformità della direttiva 2005/60/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
    2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
    a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
    e di finanziamento del terrorismo.

    (25) Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di
    moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene
    essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico
    né concedere crediti utilizzando fondi ricevuti dal
    pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente
    direttiva, è opportuno modificare la definizione di
    ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che
    gli istituti di moneta elettronica non siano considerati
    enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero, tuttavia, conservare
    il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare
    questa attività in tutta la Comunità, su riserva del
    riconoscimento reciproco e dell’applicazione a questi enti
    del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto
    dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie.
    Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli
    enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare
    questa attività attraverso un’impresa figlia nel quadro del
    regime di vigilanza prudenziale della presente direttiva,
    anziché della direttiva 2006/48/CE.

    (26) Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono tutte
    le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/46/CE.
    È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2000/46/CE.

    (27) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere
    realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri poich
    richiede l’armonizzazione di una molteplicità di norme
    divergenti attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici
    dei diversi Stati membri, e può dunque essere realizzato
    meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire
    in base al principio di sussidiarietà sancito
    dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita
    a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in
    ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
    nello stesso articolo.

    (28) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale
    «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati
    a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio
    e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
    possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i
    provvedimenti di recepimento,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    TITOLO I
    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1
    Oggetto e ambito di applicazione

    1. La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio
    dell’attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati
    membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta
    elettronica:
    a) enti creditizi, quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva
    2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le
    loro succursali, secondo la definizione di cui all’articolo 4,
    punto 3), di tale direttiva, se esse hanno sede nella Comunit
    e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità,
    conformemente all’articolo 38 di tale direttiva;
    b) istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2,
    punto 1), della presente direttiva, incluse, conformemente
    all’articolo 8 della presente direttiva e al diritto nazionale,
    le loro succursali se esse hanno sede nella Comunità e la loro
    sede sociale si trova al di fuori della Comunità;
    c) uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a
    norma del diritto nazionale;
    d) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove
    non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorit
    pubbliche;
    e) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove
    agiscano in veste di autorità pubbliche.
    2. Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in
    materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attivit
    degli istituti di moneta elettronica.
    3. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della
    totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente
    direttiva gli enti di cui all’articolo 2 della direttiva
    2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo
    trattino dello stesso articolo.
    4. La presente direttiva non si applica al valore monetario
    memorizzato su strumenti esentati come specificato
    all’articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.
    5. La presente direttiva non si applica al valore monetario
    utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato
    all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.

    Articolo 2
    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva, si intende per:
    1) «istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che
    stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente
    al titolo II;
    2) «moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente,
    ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato
    da un credito nei confronti dell’emittente che sia
    emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni
    di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva
    2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche
    diverse dall’emittente di moneta elettronica;
    3) «emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui
    all’articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della
    deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche
    che beneficiano della deroga di cui all’articolo 9;
    4) «moneta elettronica in circolazione», la media dell’importo
    totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica
    emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei
    mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese
    civile e applicato a tale mese.

    TITOLO II
    CONDIZIONI PER L’AVVIO, L’ESERCIZIO E LA VIGILANZA
    PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA
    ELETTRONICA

    Articolo 3
    Disposizioni prudenziali generali

    1. Fatta salva la presente direttiva, gli articoli 5 e da 10 a 15,
    l’articolo 17, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25 della direttiva
    2007/64/CE si applicano in quanto compatibili agli istituti di
    moneta elettronica.
    2. Gli istituti di moneta elettronica informano previamente le
    autorità competenti in merito a qualsiasi cambiamento rilevante
    delle misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio
    della moneta elettronica emessa.
    3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o
    cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata
    ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11, della direttiva
    2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare
    o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione
    qualificata, in modo tale che la quota del capitale
    sociale o dei diritti di voto detenuti raggiunga, superi o scenda
    al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % o che l’istituto di moneta
    elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, informa
    previamente le autorità competenti della propria intenzione
    di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o
    riduzione.
    Il potenziale acquirente fornisce all’autorità competente le informazioni
    relative alle dimensioni della partecipazione qualificata
    e le informazioni rilevanti di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4,
    della direttiva 2006/48/CE.
    Qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui al secondo
    comma possa essere di ostacolo a una gestione prudente e
    sana dell’istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione
    o adottano le opportune misure per porre termine a
    tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni
    nei confronti degli amministratori o dei manager o la
    sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni
    o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.
    10.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267/11
    Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche
    o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione
    preventiva stabilito al presente paragrafo.
    Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione
    delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente
    da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la
    sospensione dell’esercizio dei diritti di voto dell’acquirente, la
    nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.
    Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le rispettive
    autorità competenti ad esentare dall’applicazione di tutti o parte
    degli obblighi derivanti dal presente paragrafo gli istituti di
    moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui
    all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e).
    4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica
    a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso
    persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un
    istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica
    in un altro Stato membro assumendo detta persona
    fisica o giuridica, esso è tenuto a seguire la procedura di cui
    all’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.
    5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica
    non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di
    moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento
    di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tramite agenti
    solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17 della
    direttiva 2007/64/CE.

    Articolo 4
    Capitale iniziale

    Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica
    l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale
    iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57,
    lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a
    350 000 EUR.

    Articolo 5
    Fondi propri

    1. I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali
    definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva
    2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più elevato indicato
    ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all’articolo 4 della
    presente direttiva.
    2. Per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 6, paragrafo
    1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta
    elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di
    moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei
    tre metodi (A, B o C) illustrati all’articolo 8, paragrafi 1 e 2,
    della direttiva 2007/64/CE. Le autorità competenti decidono
    quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.
    Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica,
    i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica
    sono calcolati conformemente al metodo D di cui al
    paragrafo 3.
    Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento
    di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui
    al primo e al secondo comma.
    3. Metodo D: i fondi propri di un istituto di moneta elettronica
    per l’attività di emissione della moneta elettronica sono
    almeno pari al 2 % della moneta elettronica media in circolazione.
    4. Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle
    attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono
    legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attivit
    di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo
    della moneta elettronica in circolazione non sia previamente
    noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di
    moneta elettronica di calcolare i suoi requisiti relativi ai fondi
    propri in base ad una percentuale rappresentativa che si presume
    sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purch
    tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente
    stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate
    dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta
    elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente,
    i suoi requisiti relativi ai fondi propri sono calcolati sulla base
    della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo
    piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano
    richiesti dalle autorità competenti.
    5. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei
    rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei
    meccanismi di controllo interno dell’istituto di moneta elettronica,
    le autorità competenti possono imporre all’istituto di moneta
    elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al
    20 % superiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del
    pertinente metodo conformemente al paragrafo 2, o autorizzare
    l’istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi
    propri fino al 20 % inferiore all’importo che risulterebbe
    dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al
    paragrafo 2.
    6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire
    il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo
    dei fondi propri:
    a) quando l’istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso
    gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente
    creditizio, di un istituto di pagamento, di un’impresa di investimento,
    di una società di gestione patrimoniale o di un’impresa
    di assicurazione o riassicurazione;
    b) quando un istituto di moneta elettronica esercita attivit
    diverse dall’emissione di moneta elettronica.
    7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui
    all’articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o
    le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i
    paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta
    elettronica inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti
    creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

    Articolo 6
    Attivit

    1. Oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di
    moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:
    a) la prestazione dei servizi di pagamento elencati nell’allegato
    della direttiva 2007/64/CE;
    b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di
    cui ai punti 4, 5 o 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE,
    sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui
    all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, di tale direttiva;
    c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente
    connessi all’emissione di moneta elettronica o alla
    prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);
    d) la gestione dei sistemi di pagamento di cui alla definizione
    dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto
    salvo l’articolo 28 di tale direttiva;
    e) attività diverse dall’emissione di moneta elettronica, nel rispetto
    del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile.
    I crediti di cui al primo comma, lettera b), non sono concessi
    utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e
    detenuti in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1.
    2. Gli istituti di moneta elettronica non effettuano la raccolta
    di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi
    dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.
    3. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono dai
    detentori di moneta elettronica sono scambiati immediatamente
    in moneta elettronica. Detti fondi non costituiscono depositi o
    altri fondi rimborsabili ricevuti dal pubblico ai sensi
    dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.
    4. L’articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE si
    applica ai fondi ricevuti per le attività di cui al paragrafo 1,
    lettera a), del presente articolo che non sono legate alle attivit
    di emissione di moneta elettronica.

    Articolo 7
    Requisiti di tutela

    1. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica
    di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica
    emessa, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2
    della direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti in forma di pagamento
    da uno strumento di pagamento non devono essere
    tutelati fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento
    degli istituti di moneta elettronica o messi altrimenti a loro
    disposizione in conformità dei requisiti relativi ai tempi di esecuzione
    di cui alla direttiva 2007/64/CE, ove applicabile. In ogni
    caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate
    operative, ai sensi dell’articolo 4, punto 27), di tale direttiva,
    successive all’emissione della moneta elettronica.
    2. Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio
    sono voci dell’attivo rientranti in una delle categorie di cui
    all’allegato I, punto 14), tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa
    all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
    degli enti creditizi, per le quali la copertura patrimoniale del
    rischio specifico non supera l’1,6 %, escluse tuttavia le altre voci
    qualificate definite al punto 15) di tale allegato.
    Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono
    altresì costituite da quote in un organismo d’investimento collettivo
    in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente
    nelle attività indicate al primo comma.
    In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti,
    sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità,
    del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al
    primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette
    attività non costituiscono attività sicure e a basso rischio ai
    fini del paragrafo 1.
    3. L’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti
    di moneta elettronica per le attività di cui all’articolo 6,
    paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non sono
    legate alle attività di emissione di moneta elettronica.
    4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, gli Stati membri o le loro
    autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto
    nazionale, quale metodo deve essere utilizzato dagli istituti di
    moneta elettronica per tutelare i fondi.

    Articolo 8
    Relazioni con i paesi terzi

    1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di
    moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della
    Comunità, relativamente all’avvio e l’esercizio della loro attività,
    disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di
    quello accordato agli istituti di moneta elettronica aventi la
    loro sede sociale all’interno della Comunità.
    2. Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte
    le autorizzazioni per le succursali di istituti di moneta elettronica
    aventi la sede sociale al di fuori della Comunità.
    3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la Comunit
    può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire
    l’applicazione di disposizioni intese a garantire che le
    succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sede
    sociale al di fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento
    in tutta la Comunità.

    Articolo 9
    Deroghe facoltative

    1. Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro
    autorità competenti a derogare all’applicazione di tutte o parte
    delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 4, 5 e
    7 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24
    della direttiva 2007/64/CE, e autorizzare le persone giuridiche a
    essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se
    sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
    a) le attività commerciali complessive generano una moneta
    elettronica media in circolazione non superiore ad un limite
    stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i
    5 000 000 EUR; e
    b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o
    dell’esercizio dell’attività è stata condannata per reati connessi
    al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al
    finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato
    finanziario.
    Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attivit
    di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono
    legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attivit
    di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo
    della moneta elettronica in circolazione non sia previamente
    noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di
    moneta elettronica di applicare il primo comma, lettera a), in
    base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia
    utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale
    rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata
    in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle
    autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica
    non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto
    requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica
    in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di
    eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.
    Gli Stati membri possono altresì prevedere che la concessione di
    deroghe facoltative ai sensi del presente articolo sia subordinata
    al requisito supplementare di un importo massimo di memorizzazione
    nello strumento di pagamento o di un conto di
    pagamento del consumatore dove è memorizzata la moneta
    elettronica.
    Una persona giuridica registrata conformemente al presente paragrafo
    può fornire servizi di pagamento che non sono legati
    alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo
    unicamente qualora le condizioni di cui all’articolo 26 della
    direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.
    2. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo
    1 deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in
    cui esercita effettivamente la propria attività.
    3. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo
    1 è trattata quale istituto di moneta elettronica. Tuttavia,
    ad essa non si applicano l’articolo 10, paragrafo 9, e
    l’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.
    4. Gli Stati membri possono disporre che una persona giuridica
    registrata conformemente al paragrafo 1 possa esercitare
    soltanto alcune attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
    5. La persona giuridica di cui al paragrafo 1:
    a) informa le autorità competenti di ogni cambiamento della
    propria situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate
    al paragrafo 1; e
    b) almeno una volta all’anno, alla data specificata dalle autorit
    competenti, riferisce in merito alla moneta elettronica media
    in circolazione.
    6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare
    che, qualora le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4
    non siano più soddisfatte, la persona giuridica interessata presenti
    domanda di autorizzazione entro trenta giorni civili conformemente
    all’articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato
    domanda di autorizzazione entro il predetto termine
    fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente
    all’articolo 10.
    7. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti
    godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto
    continuativo dei requisiti di cui al presente articolo.
    8. Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni
    della direttiva 2005/60/CE o alle norme nazionali antiriciclaggio.
    9. Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al
    paragrafo 1, esso lo notifica alla Commissione entro il
    30 aprile 2011. Lo Stato membro comunica immediatamente
    alla Commissione qualsiasi cambiamento successivo. Lo Stato
    membro informa inoltre la Commissione del numero di persone
    giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo complessivo
    della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre
    di ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

    TITOLO III
    EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA
    ELETTRONICA

    Articolo 10
    Divieto di emettere moneta elettronica

    Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di
    moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non
    sono emittenti di moneta elettronica.

    Articolo 11
    Emissione e rimborsabilit

    1. Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta
    elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro
    ricevimento di fondi.
    2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore
    di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino,
    in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore
    monetario della moneta elettronica detenuta.
    3. Il contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore
    di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente
    le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il
    detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni
    prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.
    L 267/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.10.2009
    4. Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una
    commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente
    al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:
    a) se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;
    b) se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di
    moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza;
    o
    c) se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di
    scadenza del contratto.
    Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai
    costi reali sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.
    5. Qualora il rimborso sia richiesto prima della scadenza del
    contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il
    rimborso della moneta elettronica in tutto o in parte.
    6. Qualora il rimborso sia richiesto dal detentore di moneta
    elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno
    dopo tale data:
    a) è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica
    detenuta; o
    b) se l’istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di
    cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e non si conosce in
    anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come
    moneta elettronica, sono rimborsati tutti i fondi di cui il
    detentore di moneta elettronica ha chiesto il rimborso.
    7. In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso di un
    soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica
    è subordinato a un accordo contrattuale tra l’emittente di
    moneta elettronica e tale soggetto.

    Articolo 12
    Divieto di interessi

    Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi
    altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta
    elettronica da parte del detentore della stessa.

    Articolo 13
    Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la
    risoluzione delle controversie

    Fatta salva la presente direttiva, il titolo IV, capo 5, della direttiva
    2007/64/CE si applica in quanto compatibile agli emittenti
    di moneta elettronica relativamente agli obblighi loro imposti
    dal presente titolo.

    TITOLO IV
    DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ATTUAZIONE

    Articolo 14
    Misure di attuazione

    1. La Commissione può adottare misure necessarie ad adeguare
    le disposizioni della presente direttiva al fine di tener
    conto dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato.
    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della
    presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
    con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
    2. La Commissione adotta misure volte a garantire l’applicazione
    coerente delle esenzioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e
    5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della
    presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
    con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

    Articolo 15
    Procedura di comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti
    istituito conformemente all’articolo 85 della direttiva
    2007/64/CE.
    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
    applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della
    decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
    dell’articolo 8 della stessa.

    Articolo 16
    Armonizzazione piena

    1. Fatti salvi l’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo
    3, sesto comma, l’articolo 5, paragrafo 7, l’articolo 7, paragrafo
    4, l’articolo 9 e l’articolo 18, paragrafo 2, e nella misura in cui
    la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli
    Stati membri non mantengono né introducono disposizioni
    diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.
    2. Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta
    elettronica non deroghino, a discapito dei detentori di moneta
    elettronica, alle disposizioni di diritto nazionale che attuano le
    disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali
    disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

    Articolo 17
    Riesame

    Entro il 1 o novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento
    europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
    europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione
    e l’impatto della presente direttiva, in particolare sull’applicazione
    dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica,
    accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.

    Articolo 18
    Disposizioni transitorie

    1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica
    che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività in
    conformità del diritto interno di recepimento della direttiva
    2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede
    sociale, a proseguire tali attività in quello Stato membro o in un
    altro Stato membro in virtù degli accordi di riconoscimento
    reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE senza essere tenute
    a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della presente
    direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della
    presente direttiva.
    10.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267/15
    Gli Stati membri impongono a tali istituti di moneta elettronica
    di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti
    per permettere loro di valutare, entro il 30 ottobre 2011,
    se gli istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati
    dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure
    da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare
    l’autorizzazione.
    Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono
    autorizzati e iscritti nel registro e sono tenuti a rispettare i
    requisiti di cui al titolo II. Agli istituti di moneta elettronica
    che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva
    entro il 30 ottobre 2011 è fatto divieto di emettere moneta
    elettronica.
    2. Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e
    l’iscrizione automatici nel registro di cui all’articolo 3 degli
    istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono
    già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti
    fissati agli articoli 3, 4 e 5 da parte degli istituti di moneta
    elettronica in questione. Le autorità competenti informano gli
    istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio
    dell’autorizzazione.
    3. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica
    che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attivit
    conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento
    dell’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, a proseguire tali attivit
    nello Stato membro interessato in conformità della direttiva
    2000/46/CE fino al 30 aprile 2012 senza essere tenute a chiedere
    l’autorizzazione di cui all’articolo 3 della presente direttiva
    o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente
    direttiva. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di tale
    periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi
    dell’articolo 9 della presente direttiva è fatto divieto di emettere
    moneta elettronica.

    Articolo 19
    Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

    La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:
    1) all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla
    seguente:
    «a) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attivit
    principale consista nell’effettuare una o più operazioni
    menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato
    I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli
    uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);»;
    2) all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla
    seguente:
    «d) alla moneta elettronica quale definita nell’articolo 2,
    punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente
    l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attivit
    degli istituti di moneta elettronica (*), nel caso in
    cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo
    memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure
    nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia
    imposto un limite di 2 500 EUR sull’importo totale trattato
    in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui
    un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato
    su richiesta del detentore di moneta elettronica nello
    stesso anno civile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva
    2009/110/CE. Per quanto concerne le operazioni di pagamento
    nazionali gli Stati membri o le rispettive autorit
    competenti possono aumentare fino a un massimo di
    500 EUR l’importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.

    Articolo 20
    Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

    La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:
    1) l’articolo 4 è modificato come segue:
    a) il punto 1) è sostituito dal seguente:
    «1) “ente creditizio”: un’impresa la cui attività consiste nel
    ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico
    e nel concedere crediti per proprio conto;»;
    b) il punto 5) è sostituito dal seguente:
    «5) “ente finanziario”: un’impresa diversa da un ente creditizio
    la cui attività principale consiste nell’assunzione
    di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle
    attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15,
    dell’allegato I;»;
    2) all’allegato I è aggiunto il punto seguente:
    «15. Emissione di moneta elettronica.»

    Articolo 21
    Abrogazione

    La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal 30 aprile
    2011, fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della presente
    direttiva.
    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente
    direttiva.

    Articolo 22
    Attuazione

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile
    2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
    necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano
    immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 aprile 2011.
    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
    un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
    di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
    modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
    delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
    nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 23
    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
    alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 24
    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

    Per il Parlamento europeo
    Il presidente
    J. BUZEK
    Per il Consiglio
    La presidente
    C. MALMSTRÖM



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