D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272
“Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta” (G.U. 2.10.2000 n. 230, S.O. n.165/L)
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CAPO II
Art. 45 – Attività territoriali programmate
1. Per lo svolgimento di attività normalmente di prevenzione e profilassi a livello di comunità, indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l’Azienda può attribuire ulteriori attività a tempo determinato, non superiori ad un anno, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della Azienda medesima ed espressamente rinnovabili.
2. Il servizio può essere attivato, su richiesta del coordinatore del distretto anche per servizi di coordinamento di progetti distrettuali per la pediatria di libera scelta, coordinamento di studi epidemiologici, collaborazione per le attività limitate al settore delle attività pediatriche, direzione di dipartimenti materno infantili. L’attività può essere affidata a tutti i pediatri iscritti negli elenchi che ne facciano richiesta.
Art. 46 – Assegnazione delle attività territoriali programmate e compensi
1. L’Azienda interpella il pediatra secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 45 comma 2 indicando il tipo e la data di inizio della attività, l’ubicazione della sede o delle sedi, l’orario di lavoro e la durata dell’attività, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, di cui deve risultare il ricevimento da parte dell’interessato con firma e data su una copia.
2. Il pediatra interpellato é invitato contestualmente a presentarsi entro 6 giorni per l’accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito é considerata come rinuncia.
3. In caso di impossibilità del pediatra a prestare temporaneamente la propria attività, fino ad un massimo di 30 giorni, l’Azienda provvede alla sostituzione. In caso di assenza superiore ai 30 giorni l’Azienda provvede ad assegnare ad altro pediatra disponibile l’attività in questione.
4. Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo modalità organizzative aziendali e compensi, definiti dalle Regioni sentiti i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell’attività. Sui compensi sono applicati i contributi Enpam.
Art. 47 – Rapporti con i responsabili del distretto
1. Il pediatra per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 46, osserva le direttive organizzative emanate dal Direttore del distretto ed é tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attività.
Art. 48 – Aree negoziali di livello regionale
1. Gli accordi regionali, di cui all’art. 8, lett. d) ed f), del decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, definiscono le attività svolte dai medici pediatri convenzionati per l’attuazione degli obiettivi regionali ed aziendali come previsto all’art. 30 del presente Accordo.
2. Le trattative degli accordi regionali devono iniziare entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente Accordo sulla G.U.
Art. 49 – Prestazioni e attività aggiuntive
1. Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 30, gli accordi regionali possono prevedere l’erogazione di prestazioni aggiuntive e attività anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, e con modalità che possano consentire l’integrazione funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, per:
a) – interventi sanitari relativi all’età pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettività;
b) – assistenza al bambino con patologia cronica da realizzarsi, secondo l’allegato E bis, e da effettuarsi sulla base di programmi di assistenza concordati, all’ambulatorio o al domicilio del bambino;
c) – il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro sensoriali e psichici ed all’individuazione precoce di problematiche, anche socio sanitarie, mediante almeno cinque bilanci di salute, oltre al primo di cui all’art. 29, da effettuarsi di norma entro il sesto anno di vita del bambino (vedi allegato L), gli interventi di educazione sanitaria nell’ambito dei programmi di prevenzione e promozione della salute previsti a livello nazionale, regionale e aziendale nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l’età evolutiva, e le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
d) – la compilazione di un libretto sanitario pediatrico individuale tenuto dai rappresentanti legali dall’assistito e da predisporsi secondo accordi regionali;
e) – processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attività del pediatra di base e i casi di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);
f) – assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
g) – sperimentazione di iniziative di telemedicina;
h) – partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di base per prestazioni non previste dall’art. 29 e 30;
i) – prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle di cui all’allegato B);
l) – l’organizzazione della pediatria in rete.
2. Gli accordi regionali possono, inoltre, prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:
a – partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di review e per applicazione di linee guida, che possa determinare la eliminazione o correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;
b – svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello regionale;
c – attivazione di un sistema informativo integrato tra pediatri di base, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa;
d – fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini statistici-epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi costi.
3. Gli Accordi regionali previsti dall’art. 48 possono disciplinare le modalità di partecipazione dei pediatri convenzionati alle attività di continuità assistenziale secondo quanto previsto all’art. 8 lett. e) del D.lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 50 – Programmi di attività e livelli di spesa programmati
1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell’art. 13, lett. f), del d.leg.vo 502/92, e successive modifiche ed integrazioni la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende sanitarie locali e pediatri di base per il rispetto dei livelli di spesa programmati.
2. Sulla base di parametri di spesa per soggetto assistito calcolati mediante medie ponderate per ambiti territoriali definiti, riferiti a determinare componenti della spesa stessa e concordati tra Regione ed i sindacati maggiormente rappresentativi, vengono fissati i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati in ciascun ambito territoriale, ai quali fare riferimento per la valutazione dell’attività prescrittiva del pediatra di famiglia.
3. In conformità all’art 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, le Aziende, sulla base di indirizzi nazionali e regionali, individuano obiettivi all’interno dei programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli programmati di spesa con i pediatri di libera scelta. Il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati é correlato alla corresponsione di una quota variabile del compenso stabilito a livello regionale o aziendale in relazione al grado di coinvolgimento diretto dei pediatri di libera scelta. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei pediatri di libera scelta sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, facenti parte di un dettagliato progetto integrato che costituisce il supporto tecnico del livello di spesa programmato. I progetti a livello di spesa programmata devono comunque essere realizzati tenendo conto del contesto di riferimento sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilità del consumo delle risorse. I progetti a livello di spesa programmata devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualità, al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all’interno dei gruppi dai diversi pediatri aderenti.
4. Sulla minore spesa indotta é calcolata una ulteriore quota, determinata dall’Accordo regionale o aziendale destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende sentito il Comitato di Azienda di cui all’art. 11.
5. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l’attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull’assegnazione a gruppi di pediatri di budget virtuali o reali.
Art. 51 – Forme associative
1. Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e pediatra di famiglia i pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di famiglia possono concordare e realizzare forme di lavoro associativo, secondo le modalità, i principi e le tipologie indicate ai commi successivi e negli Accordi Regionali ed Aziendali.
2. Le forme associative oggetto del presente Accordo sono:
a) la pediatria di gruppo;
b) la pediatria in associazione;
c) la pediatria in rete.
3. Le forme associative sono finalizzate ad erogare:
a) prestazioni di tipo diagnostico, preventivo, terapeutico e di educazione sanitaria;
b) assistenza riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
c) continuità assistenziale, secondo quanto previsto dalle norme specifiche.
4. L’associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dagli accordi regionali previsti dagli articoli 48 e 49.
5. All’interno della forma associativa può essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale con il Direttore del distretto e con la componente rappresentativa della pediatria di libera scelta nell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali: oltre che di rappresentativa organizzativa nei confronti dell’azienda.
Art. 52 – Pediatria di gruppo
La pediatria di gruppo si caratterizza per i seguenti requisiti, fatto salvo diverse determinazioni regionali:
a) l’associazione é libera, volontaria e paritaria;
b) l’Accordo, che costituisce la pediatria di gruppo é liberamente concordato tra i pediatri partecipanti e depositato presso la Azienda e l’Ordine dei Medici;
c) i compensi relativi all’attività della pediatria di gruppo competono al medico dalla data di effettivo inizio dell’attività che si intende iniziata non prima della data di deposito presso l’Azienda dell’atto di cui al punto b) del presente articolo;
d) del gruppo possono far parte soltanto pediatri che svolgono in modo esclusivo l’attività di medico convenzionato, nello stesso ambito di territoriale di scelta determinato dalla Regione;
e) la sede della pediatria di gruppo é unica;
f) del gruppo fanno parte due o più pediatri di famiglia;
g) ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
h) ciascun partecipante al gruppo é disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri pediatri del gruppo, anche mediante l’accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell’assistito;
i) deve prevedersi la disciplina dell’esecuzione delle prestazioni incentivanti nell’ambito del gruppo;
j) in ogni caso deve essere assicurata dai pediatri del gruppo l’assistenza nella sede unica per almeno cinque ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata da almeno uno dei pediatri del gruppo la ricezione delle richieste di visite, anche mediante l’uso di idonei strumenti di ricezione;
k) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui é titolare;
l) non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno del gruppo senza l’autorizzazione del medico scelto dall’assistito, salvaguardando in ogni caso la possibilità del cittadino di effettuare un’altra scelta nello stesso ambito territoriale;
m) all’interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per sostituzioni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità, purché dette sostituzioni non comportino disservizio nell’erogazione dell’assistenza;
n) la suddivisione delle spese di gestione dell’ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo;
o) devono essere previste riunioni periodiche fra i pediatri costituenti la forma associativa per la verifica degli obbiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell’attività associativa con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la formi associativa medesima abbia aderito.
Art. 53 – Pediatria in associazione
1. La pediatria in associazione, fatta salva diversa disciplina regionale, deve prevedere i seguenti requisiti:
– distribuzione territoriale degli studi;
– l’associazione può essere composta da due o più pediatri o da due o più gruppi operanti nello stesso ambito e l’aggregazione comporti un evidente miglioramento delle prestazioni e rogate;
– é possibile l’associazione di uno o più pediatri con medici di medicina generale;
– più associazioni possono coordinarsi per l’erogazione di prestazioni previste dall’ACN o da accordi locali.
2. Le Regioni disciplinano la partecipazione delle Associazioni alle attività assistenziale:
– apertura coordinata degli studi per almeno 5 ore giornaliere distribuite tra mattino e pomeriggio, di cui uno aperto almeno fino alle ore 19;
– disponibilità a svolgere la propria attività ambulatoriale nei confronti degli assistiti dei pediatri associati per le prestazioni non differibili;
– la condivisione é implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza;
– la realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e della appropriatezza prescrittiva interna all’associazione é per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall’associazione;
– le Regioni al fine di favorire la realizzazione di forme di maggior fruibilità ed accessibilità dei servizi e delle attività dei pediatri di famiglia da parte degli assistiti, possono prevedere l’attuazione di forme organizzative che, nell’ambito dell’associazione, individuino uno Studio nel quale i medici associati svolgono, a rotazione, attività concordate.
Art. 54 – Pediatria in rete
1. La pediatria in rete si caratterizza, fatte salve diverse determinazioni regionali, quale modulo complementare non sostitutivo rispetto alla pediatria di gruppo ed in associazione e ad esse collegato per consentire un livello superiore di comunicazione di dati ed informazioni sanitarie tra pediatri e tra questi ultimi e le strutture distrettuali e/o ospedaliere pubbliche e accreditate.
2. Sono previsti i seguenti requisiti:
– distribuzione territoriale degli studi non vincolati a sede unica;
– fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri pediatri della forma associativa medesima, anche mediante l’accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico;
– gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico;
– gli studi in rete sono collegati fra loro con sistemi informatici tali da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l’associazione;
– utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l’eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per la realizzazione di momenti di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla associazione;
– chiusura pomeridiana di uno degli studi della rete non prima delle ore 19,00.
Art. 55 – Contrattazione
1. Gli accordi regionali sono stipulati dall’organo competente secondo l’ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell’art. 10.
2. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei pediatri convenzionati e interessati dagli accordi. In alternativa può essere prevista l’adesione volontaria alle iniziative contenute negli accordi.
3. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificità del loro contenuto:
– il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attività concordate;
– l’uso da parte dei pediatri convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito dalla Azienda sanitaria locale, direttamente o mediante rapporti con i terzi, o dai pediatri stessi;
– appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di Accordo.
4. Gli accordi regionali prevedono, altresì:
– la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attività distrettuali e i pediatri convenzionati in relazione al tipo di attività;
– la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.
Art. 56 – Compensi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, gli accordi regionali possono prevedere ulteriori compensi corrisposti in rapporto al tipo di attività svolta dal pediatra convenzionato, anche in forma associata. Nelle forme integrate di esercizio dell’attività professionale può essere prevista, la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.
NORMA FINALE N. 1
1. I pediatri che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi l’applicazione delle norme in materia di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti.
NORMA FINALE N. 2
1. Qualora entro la scadenza stabilita non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell’Accordo, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro novanta giorni dalla data della scadenza dell’Accordo, le variazioni economiche da apportare alla quota fissa a titolo di concorso nelle spese per l’erogazione delle prestazioni.
NORMA TRANSITORIA N. 1
Sono fatti salvi ai fini economici i bilanci di salute e le Prestazioni aggiuntive di cui rispettivamente agli allegati “L” e “B” dell’A.C.N. di cui al DPR n. 613/96, eseguiti sino alla data di pubblicazione del presente Accordo, tenuto conto di diverse ed eventuali determinazioni regionali.
NORMA TRANSITORIA N. 2
1. Premesso che l’art. 15-nonies, comma 3, del Decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’applicazione di quanto sancito al comma 1 dell’articolo medesimo, le parti convengono che il termine per l’entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del rapporto convenzionale previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale, sarà individuato a seguito di specifica intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione nazionale, dopo che saranno definiti e disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell’ENPAM e delle parti firmatarie stesse, gli aspetti ed effetti previdenziali conseguenti all’introduzione dei nuovi limiti di età, secondo quanto stabilito dall’art. 15-nonies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.
2. Fino all’entrata in vigore del limite di età di cui all’art. 6, comma 1), lettera a), continua ad applicarsi il limite di età previsto dall’art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 613/96.
NORMA TRANSITORIA N. 3
Sono fatti salvi, per la durata prevista, gli effetti giuridici ed economici stabiliti dagli accordi regionali vigenti stipulati ai sensi del Capo IV del D.P.R. 613/96.
NORMA TRANSITORIA N. 4
Il termine di tre anni di cui all’art. 6, comma 3, decorre dalla data di pubblicazione del presente Accordo.
NORMA TRANSITORIA N. 5
I pediatri che, in virtù dell’art. 21, comma 10 del D.P.R. 613/96 siano stati autorizzati a risiedere in un comune diverso da quello di iscrizione, mantengono tale autorizzazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Le parti chiariscono che le dizioni Regioni, amministrazione regionale, giunta regionale assessore regionale alla sanità usate nel testo dell’Accordo valgono ad individuare anche corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
Le parti dichiarano che affronteranno, unitamente agli altri soggetti interessati, in fase preliminare al rinnovo del presente Accordo, le tematiche introdotte dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che recepisce le indicazioni della “Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo” di New York del 20 novembre 1989.
ALL. A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA REGIONALE DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA VALIDA PER IL PERIODO:
Alla Regione Marca da bollo Il sottoscritto Dott. ………………………………………
Nato a ………….. Prov. ……… il ……………………..
Codice Fiscale ………….. Comune di residenza ……………..
Prov. ………….. Indirizzo …………………. n…………
C.A.P. ………… n. Tel. ……………
CHIEDE di essere inserito nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per il periodo:
ACCLUDE N…….. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) N…….. dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio N…….. certificati
Data ………………
Firma ……………..
Formazione della graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per il periodo:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ Esente da Imposta di bollo
Il sottoscritto Dott. Cognome ……………. Nome …………..
C.F………………………
ai sensi e agli effetti dell’ art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 16 come modificato e integrato dall’art. 2 del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI SERVIZIO
1. Attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge n.833/78 e dell’art. 8 – comma 1 – del decreto legislativo 502/92 e 517/93 compreso quella svolta in qualità di associato o di sostituto ( 0.20 punti per mese di attività);
dal ………….. al………….. presso……………..
dal…………… al………….. presso……………..
dal…………… al………….. presso……………..
2. Attività di sostituzione per attività sindacale (0.20 per mese di attività);
dal…………… al………….. medico……………. A.S.L dal…………… al………….. medico……………. A.S.L dal…………… al………….. medico……………. A.S.L
3. Attività professionale svolta presso strutture sanitarie pubbliche (0.05 punti per mese di attività) dal…………… al………….. Struttura………………
dal…………… al………….. Struttura………………
dal…………… al………….. Struttura………………
inserire il nome del medico sostituito
4. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica, di continuità assistenziale o nell’emergenza sanitaria territoriale in forma attiva (0.10 punti per mese ragguagliato a 96 ore di attività)
**** vedi allegato A per la compilazione ****
5. Attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche, organizzate dalle Regioni o dalle UU.SS.LL. (0.10 per mese)
A.S.L. ………………… dal………….. al………….
A.S.L. ………………… dal………….. al………….
6. Attività di specialista pediatra svolta all’estero ai sensi della legge 9 febbraio 79, n. 38, della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n.430 (0.20 punti per mese di attività)
dal …………………… al…………. presso………….
dal …………………… al…………. presso………….
dal …………………… al…………. presso………….
7. Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell’area della medicina generale o nell’area della pediatria ( medicina generale 0. 10 punti per ciascun mese – pediatria di libera scelta 0.20 per ciascun mese dal………… al………… area………….
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
(1) Luogo e data………….
(2) Firma del dichiarante ……………
(1) Ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti, sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
(2) Ai sensi dell’art. 2 – comma 11 – della legge 16 giugno 1998, n.191, la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione se la dichiarazione di atto notorio é inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa rese all’interessato per il trattamento di dati personali.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti é diretto esclusivamente all’espletamento da parte di questa Amministrazione della formazione della graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per il periodo:
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L’art. 13 della citata legge Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
6. Titolare del trattamento dei dati é Formazione della graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per il periodo:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE – AUTOCERTIFICAZIONE
Esente da Imposta di bollo
Il sottoscritto Dott. Cognome………………. Nome………… C.F ……………………
ai sensi e agli effetti dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato e integrato dall’art. 1 del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative DICHIARA
1. Di essere iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di…..
dal…………….
2. Di essere stato iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di…………………… dal……al……..e all’Ordine dei medici della Provincia di …………. dal……………
al……………..
3. Di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l’Università di………….
in data……………con voto……………….
4. Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza in pediatria 5. Specializzazione/ libera docenza in……….conseguita il…………….
presso………………
– Specializzazione/ libera docenza in…………conseguita il…………….
– presso ……………..
* punti 0.01 per mese di iscrizione. Il punteggio è raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove è presentata la domanda.
6. Di aver svolto il servizio militare di leva o sostitutivo nel servizio civile dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina dal ………… al…….. presso…………….
7. Di essere in possesso del tirocinio abilitante svolto ai sensi della Legge n. 148 del 18 aprile 1975 conseguito il …………..
presso……………
8. Di essere in possesso del titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Regione conseguito il ………….
presso……………..
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
(1) Data……… Firma del dichiarante……………….
(Non soggetta ad autenticazione)
(1) Ai sensi dell’art. 26 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
AVVERTENZE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
I pediatri che aspirano ad essere inseriti nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (31 gennaio) i seguenti requisiti:
– Iscrizione all’Albo Professionale
– Essere in possesso del diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle sequenti discipline:
1. pediatria;
2. clinica pediatrica;
3. pediatria e puericultura;
4. patologia clinica pediatrica;
5. patologia neonatale;
6. puericultura;
7. pediatria preventiva e sociale.
La domanda, in regola con le vigenti leggi in materia di imposta di bollo, deve essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano entro e non oltre il 31 gennaio alla Regione.
Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale o il timbro apposto dall’ufficio protocollo se consegnata a mano.
Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli di servizio posseduti alla data del 31 dicembre.
Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, il medico può trasmettere una copia fotostatica, anche non autenticata, dei certificati di servizio di cui sia già in possesso.
Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale valida per il periodo, deve dichiarare solo il possesso dei titoli di servizio acquisiti nel corso dell’anno nonché di eventuali titoli di servizio non presentati nella graduatoria valida per il periodo.
ALLEGATO “A”
Dott. Cognome ………….. Nome ………….. C.F. ……………..
Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione nei servizi di guardia medica, di continuità assistenziale o nell’emergenza sanitaria territoriale in forma attiva(0.10 per mese ragguagliato a 96 ore mensili di attività).
ANNO …………….
Azienda Sanitaria Locale …………………………..
Gennaio dal ………….. al …………..
ore …………..
Febbraio dal ………….. al …………..
ore …………..
Marzo dal ………….. al…………..
ore …………..
Aprile dal ………….. al …………..
ore
Maggio dal ………….. al …………..
ore ………….
Giugno dal ………….. al …………..
ore …………..
Luglio dal ………….. al …………..
ore …………..
Agosto dal ………….. al …………..
ore ……………
Settembre dal ………….. al …………..
ore …………..
Ottobre dal ………….. al …………..
ore ……………
Novembre dal ………….. al …………..
ore …………..
Dicembre dal ………….. al …………..
ore …………..
* per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare una o più volte l’allegato “A” ANNO …………….
Azienda Sanitaria Locale ………………………..
Gennaio dal ………….. al …………..
ore …………..
Febbraio dal ………….. al …………..
ore …………..
Marzo dal ………….. al …………..
ore …………..
Aprile dal ………….. al …………..
ore …………..
Maggio dal ………….. al …………..
ore …………..
Giugno dal ………….. al …………..
ore …………..
Luglio dal ………….. al …………..
ore …………..
Agosto dal ………….. al …………..
ore …………..
Settembre dal ………….. al …………..
ore …………..
Ottobre dal ………….. al …………..
ore …………..
Novembre dal ………….. al …………..
ore …………..
Dicembre dal ………….. al …………..
ore …………..
Firma …………………..
Allegato B
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai pediatri sono quelle elencate nel nomenclatore tariffario di cui al presente allegato.
2. Per l’esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell’Azienda di esercitare i previsti controlli sull’idoneità dello studio professionale, il medico é tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio é dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.
3. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico é tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente.
Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione dell’assistito. Se la prestazione é eseguita previa l’autorizzazione sanitaria dell’Azienda, alla distinta deve essere allegato l’originale dell’autorizzazione stessa sul quale il medico per ogni singola prestazione eseguita, deve far apporre la firma dell’assistito che ne ha beneficiato o, in caso di impedimento, di chi ha assistito all’avvenuta prestazione. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l’Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento tra l’Ente erogatore e il sanitario interessato.
4. Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all’assistito. I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell’invio della distinta di cui al punto 3).
5. Gli emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive non possono superare mensilmente il 14% dei compensi corrisposti nello stesso mese al medico. Non concorrono al raggiungimento di tale percentuale le prestazioni effettuate nell’ambito di specifici protocolli assistenziali concordati.
6. Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese successivo all’esecutività del presente Accordo, a verificare l’andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto e qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresì ad un protocollo integrativo di revisione dell’istituto in oggetto.
NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE IN VIGORE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL DPR DI RECEPIMENTO DEL PRESENTE ACCORDO
A) PRESTAZIONI TERAPEUTICHE Dall’1/1/99 dall’1/1/00
1. Sutura di ferita superficiale 6.400 6.500
2. Rimozione di punti di sutura e medicazione 23.500 23.900
3. Fleboclisi(unica: eseguibile in caso di intervento di urgenza) 23.500 23.900
4. Tamponamento nasale anteriore 10.700 10.900
5. Rimozione tappo di cerume 13.600 13.900
6. Rimozione di corpo estraneo 13.600 13.900
7. Prima medicazione (*) 23.500 23.900
8. Medicazioni successive 11.800 11.900
9. Toilette di perionichia supporata 23.500 23.900
10. Riduzione della pronazione dolorosa dell’ulna 19.600 19.800
11. Riduzione della sublussazione articolare scapolo-omerale 30.400 30.800
12. Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta) 17.600 17.900
13. Asportazione di verruche 16.600 16.800
14. iniezione endovenosa 11.800 11.900
15. Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo – piccoli segmenti 24.700 25.100
– grandi segmenti 33.000 33.400
16. Frenulectomia linguale 28.400
17. Cateterismo vescicale 17.600
18. Drenaggio di ascesso sottocutaneo 72.000
PRESTAZIONI ESEGUIBILI CON AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Dall’1/1/99 dall’1/1/00
1. Boel test 41.000 41.500
2. Screening per l’ambliopia 41.000 41.500
B) VACCINAZIONI
– nell’ambito di campagne vaccinali concordate con Azienda o Regione
C) PRESTAZIONI DI TIPO DIAGNOSTICO DA DEFINIRE NELL’AMBITO DI ACCORDI REGIONALI
1. Conta leucocitaria (con microscopio e camera di Burker)
2. Esame microscopico urine (con microscopio e camera di Burker)
3. PCR
4. MicroVES
5. Aggiutinine a frigore
6. Ricerca SBEGA
7. Prelievo di sangue capillare
8. Prelievo di sangue venoso
9 Prelievo microbiologico
10. Test alla luce di Wood
11. Prick test
12. Otoscopia pneumatica
13. Impedenzometria
14. Audiometria tonale
15. Scoliometria
16. Spirometria
17. Terapia aerosolica
ALLEGATO C
(art. 19 p.7)
PROCEDURE TECNICHE PER L’APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE
1. Stabilito per determinazione della Regione l’ambito territoriale, ai fini dell’acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale.
2. Si procede in questo modo.
3. Si stabilisce quale é la popolazione 0-6 anni nell’ambito risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
4. A parte si prende l’elenco dei pediatri già operanti nell’ambito in questione.
6. Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell’applicazione del rapporto ottimale.
7. Esso sarà:
– uguale a 600 per tutti coloro che usufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 600.
8. Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell’applicazione del rapporto ottimale.
9. La zona é carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 300 e si inserirà un medico per ogni 600 abitanti o frazione superiore a 300 in relazione al risultato della sottrazione.
10. Esempio
Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.050 abitanti al fine dell’applicazione del rapporto ottimale abitanti 6.050.
Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.050 abitanti.
Al fine del rapporto ottimale:
Popolazione pediatrica 6.050.
Medici inseriti nell’ambito:
2 a 1000 scelte di massimale valgono 600 1.200(2 x 600)
6 a 800 scelte di massimale valgono 600 3.600(3 x 600)
Totale 4.800
La zona è carente: 6.050 – 4.800 = 1.250
Devono essere inseriti 2 pediatri
ALLEGATO D)
(Art. 37- p.7)
SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE
Caro collega, invio in ospedale …A …. Paziente signor ………………..
………………..
1) Motivo del ricovero ………………………………………
2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia praticata in atto ………………………………………………………..
………………………………………………………..
3) Dati estratti dalla scheda sanitaria ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero.
Ti segnalo l’opportunità che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata, in busta chiusa, un esauriente relazione clinica.
…………….. lì ……………..
Dott……………………………. Recapito telefonico ………………
ALLEGATO E)
(Art. 44)
ASSISTENZA DOMICILIARE AI BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA
Art. 1 – Definizione
1. L’Assistenza ai bambini con patologia cronica é costituita da un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, socio-assistenziali, rese al domicilio del bambino e orientate in maniera da poter garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di benessere, secondo piani di assistenza individualizzati, definiti anche con la partecipazione di più figure professionali.
Consente altresì di garantire un effettivo supporto alle famiglie, attraverso interventi di natura assistenziale mirate anche ad evitare il ricovero del bambino o la sua istituzionalizzazione.
Consente infine una presa in carico “globale del paziente” da parte dei servizi territoriali, attraverso la definizione di percorsi di cura e assistenza concordati con le Unità Operative Aziendali e mirati al superamento dei momenti “critici” per il bambino e per la famiglia.
2. L’Assistenza domiciliare e bambini con patologia cronica (adi; adp) di cui all’art. 44 é svolta assicurando al domicilio del paziente, con le modalità e le cadenze temporali definite nel programma concordato con il Responsabile di distretto per effettuare:
– monitoraggio dello stato di salute dell’assistito con particolare riferimento alla diagnosi precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica;
– controllo dello sviluppo psicofisico del bambino;
– predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
– indicazione ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici e specifici programmi terapeutici;
– attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di “registri specifici per patologie” in modo da fornire dati oggettivi circa l’impatto epidemiologico della patologia nello specifico territorio;
– individuazione di un riferimento unico anche per le altre figure professionali o équipe socio sanitari che operano nella AUSL in modo da fornire un coordinamento agli interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso.
Art. 2 – Obiettivi
Gli obiettivi del Servizio sono:
1. Aumentare il livello di integrazione sociale del minore e della famiglia eliminando il rischio di istituzionalizzazione o riducendo lo stesso per i periodi strettamente necessari a garantire programmi riabilitativi.
2. Il contenimento delle complicanze invalidanti di tipo irreversibile.
3. La promozione della permanenza dei minori in famiglia.
4. La razionalizzazione degli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi in piccoli pazienti con riacutizzazione di patologie croniche.
5. L’avvio di interventi di dimissione protetta e/o ospedalizzazione domiciliare.
6. La riduzione ricoveri impropri nonché dell’utilizzo improprio dei servizi ospedalieri.
7. La creazione di reti di servizi tra loro fortemente integrati, afferenti al sistema sanitario e a quello socio-assistenziale di competenza comunale, in grado di assumere, anche mediante l’uso delle più moderne tecnologie, la responsabilità di gestire i problemi del bambino “fragile”.
Art. 3 – Destinatari dell’assistenza
1. Il servizio viene attivato nel caso di pazienti affetti da patologie di rilevante interesse sociale che di seguito sono elencate:
– asma grave
– fibrosi cistica
– malattie cromosomiche e o genetiche invalidanti
– sindrome di down
– cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico
– artropatie con grave limitazione funzionale
– artrite reumatoide giovanile
– patologie oncoematologiche
– cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi
– tetraplegia
– autismo e altre psicosi
– epilessie
– immunodeficienza acquisita
– diabete mellito
– neonati a rischio di deficit neurosensoriali
– bambini con gravi situazioni di disagio socio-familiare (es. figlio di tossicodipendenti, famiglia non responsabile, bambino violato) o già sottoposti a provvedimenti tutelari da parte del tribunale dei minori
Art. 4 – Procedure per l’attivazione dell’assistenza
1. Il servizio é attivato dal pediatra di concerto con il responsabile dell’assistenza sanitaria del Distretto di residenza del paziente anche su segnalazione di:
– il responsabile dell’Unità Operativa ospedaliera all’atto della dimissione;
– servizi sociali;
– familiari del paziente.
2. Per ogni singolo paziente il pediatra propone un programma articolato di interventi socio sanitari. Tale programma deve essere concordato con il Responsabile del Distretto e dovrà contenere anche gli interventi demandati, per competenza, ad altri operatori della Azienda, nonché i momenti di verifica degli interventi stessi.
3. Il dirigente del Distretto comunica l’ingresso in assistenza integrata del paziente entro 48 ore.
4. Il pediatra di libera scelta, nell’ambito degli interventi assistenziali:
– ha la responsabilità unica e complessiva del paziente;
– assicura gli interventi ambulatoriali e domiciliari ai pazienti destinatari dell’intervento, con le modalità e le cadenze previste dal programma concordato;
– tiene la scheda degli accessi fornita dall’Azienda presso il domicilio del paziente sulla quale vengono riportati gli interventi.
5. Previo Accordo con il Dirigente del distretto:
– attiva le eventuali consulenze specialistiche;
– attiva gli interventi infermieristici, riabilitativi e sociali programmati;
– coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
Art. 5 – Compenso economico
1. Al pediatra oltre all’ordinario trattamento economico é corrisposto un compenso omnicomprensivo a quota variabile di £.36.600, per ogni accesso domiciliare, per bambino con patologia cronica.
2. La liquidazione deve avvenire entro il secondo mese successivo al termine del programma, che viene definito con durata massima annuale. La documentazione degli interventi eseguiti é presentata all’Azienda secondo le modalità e i tempi concordati a livello regionale.
3. Le prestazioni di cui all’allegato E) del D.P.R. 613/96 sono remunerate fino alla pubblicazione del presente Accordo secondo i seguenti importi: dall’1.1.99 al 31.12.99, Lire 35.800 ad accesso, e dal 1.1.2000 Lire 36.600 ad accesso.
4. I compensi di cui al comma 1) possono essere incrementati a seguito di specifici accordi aziendali che tengono conto del raggiungimento di predefiniti obiettivi relativi alle patologie di cui al presente allegato.
Art. 6 – Documentazione di distretto
1. Presso ogni Distretto, é curata la tenuta di un fascicolo per ciascun medico pediatra che eroga l’assistenza di cui agli articoli precedenti.
2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti e modelli per l’assistenza domiciliare in ordine alfabetico.
Art. 7 – Verifiche
1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio dell’Azienda e i responsabili distrettuali delle attività sanitarie, possono in ogni momento verificare l’effettiva erogazione delle prestazioni previste nei programmi di assistenza.
2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in Accordo con il medico pediatra.
3. L’assistenza può essere non attivata o sospesa, motivatamente, sia dal medico pediatra che dall’Azienda, salvaguardando comunque le esigenze socio sanitarie del paziente.
ALLEGATO E bis
ASSISTENZA AMBULATORIALE A BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA
Art. 1
L’Assistenza ambulatoriale a bambini con patologia cronica (aap) di cui all’art. 44, comma 1, lettera a), b), é svolta assicurando presso Ì l’ambulatorio del pediatra dei controlli clinici periodici: settimanali o quindicinali o mensili o a scadenze temporali definite in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:
– Monitoraggio dello stato di salute dell’assistito con particolare riferimento alla diagnosi precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica;
– Controllo dello sviluppo psicofisico del bambino;
– Predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
– Indicazione ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici e specifici programmi terapeutici;
– Attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di “registri specifici per patologie” in modo da fornire dati oggettivi circa l’impatto epidemiologico della patologia nello specifico territorio;
– Individuazione di un riferimento unico anche per le altre figure professionali o équipe socio sanitari che operano nella AUSL in modo da fornire un coordinamento agli interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso.
Art. 2
Attivazione del servizio Ambulatoriale 1 Fatta salva diversa determinazione regionale nell’ambito degli accordi decentrati, il servizio viene attivato nel caso di pazienti affetti da patologie di rilevante interesse sociale che di seguito sono elencate:
– Allergie gravi
– Asma
– Fibrosi cistica
– Malattia celiaca
– Malattie cromosomiche e o genetiche
– Sindrome di down
– Cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico
– Gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione
– Artrite reumatoide giovanile
– Patologie oncoematologiche
– Cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi
– Tetraplegici
– Disturbi del comportamento
– Epilessie
– Immunodeficienza acquisita
– Diabete mellito
– Neonati a rischio di deficit neurosensoriali (secondo il percorso allegato)
– Bambini con gravi situazioni di disagio socio-familiare (es. figlio di tossicodipendenti, famiglia non responsabile, bambino violato) o già sottoposti a provvedimenti tutelari da parte del tribunale dei minori.
Art. 3
Le Regioni, nell’ambito degli accordi decentrati definiscono le procedure per l’attivazione dell’assistenza, i compensi economici e le modalità di pagamento. Di seguito si fornisce un esempio di modalità organizzative:
1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza ambulatoriale può essere effettuata dal pediatra di famiglia, dai competenti servizi sanitari e sociali e dalle famiglie.
2. L’esame del programma da parte del medico dell’Azienda deve avvenire entro 7 giorni dalla segnalazione effettuata secondo le modalità di cui sopra al Distretto competente per territorio riferito alla residenza dell’assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine innanzi indicato, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
3. Al pediatra oltre all’ordinario trattamento economico é corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a £…..per accesso.
4. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
5. In caso di ricovero ospedaliero in strutture sanitarie o sociali al fine di garantire la continuità assistenziale e l’auspicata integrazione funzionale tra la rete di assistenza territoriale e la struttura di ricovero, per ogni accesso, al pediatra verrà corrisposto il compenso previsto nel comma 1, del presente articolo.
6. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell’assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
7. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che deve sempre essere documento alla Azienda nei tempi previsti.
ALLEGATO F)
(Art. 23 – p. 8)
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA PEDIATRA TITOLARE E PEDIATRA SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA
1. Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell’uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non é consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
2. Al medico sostituto spettano almeno il 50% della quota fissa (art.41, punto A1).
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Qualora il medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione in pediatria, i rapporti economici di cui al presente articolo verranno regolati secondo le norme previste dall’Accordo della Medicina Generale.
ALLEGATO G)
(Art. 30, lett. g)
INCENTIVAZIONE PER INSEDIAMENTO IN ZONE DISAGIATE
1. Sono considerate disagiate le zone che permangono scoperte per oltre 1 anno dalla pubblicazione della carenza o in base ad altri criteri individuati dall’Azienda per particolari difficoltà oro-geografica comprese le isole o per popolazione pediatrica rarefatta e sparsa.
2. L’insediamento del pediatra viene incentivato mediante:
a) la messa a disposizione da parte della Regione di struttura ambulatoriale a costo ridotto;
b) l’utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate nei limiti dell’attività globalmente consentita e anche in deroga ai limiti temporali di cui all’art. 47, comma 1;
c) l’incremento economico di cui all’art. 41, comma 3.
All. H
CERTIFICAZIONI SPORTIVE
a) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti; sono escluse le attività ginnico-motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall’età e senza controllo sanitario preventivo obbligatorio.
b) Necessitano della certificazione di stato di buona salute per i Giochi della gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi gli alunni, già selezionati, che partecipano alle fasi successive a quelle di Istituto o di rete di Istituti (sovraintesi da un’unica autorità scolastica). Poiché nella scuola elementare i Giochi Sportivi Studenteschi sono limitati alla fase di Istituto e hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo non necessitano di certificazione.
c) La certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati tramite i P.O.F.( Piani Offerte Formative ) é dovuta per le sole attività che rientrano tra quelle definite alla lettera a) del presente allegato.
ALLEGATO I)
DICHIARAZIONE INFORMATIVA (dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
Il sottoscritto Dott. ……………………..
nato a ………….. il ………….. residente in …………..
Via/Piazza ………. n……………. iscritto all’Albo dei ……………………. della Provincia di ………………
ai sensi e agli effetti dell’art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15
Dichiara formalmente di
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):
Soggetto ………………. ore settimanali ………………..
Via ………………. Comune di ………………………….
Tipo di rapporto di lavoro …………………………………
Periodo: dal ……………………………………………..
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R……, con massimale di n….scelte Periodo: dal ………………………………………………
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato: (2) A.S.L ………….. branca ………….. ore sett …………..
A.S.L ………….. branca ………….. ore sett …………..
4. essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni:
(2) Provincia ………….. branca …………..
Periodo: dal………………………..
5. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione ………. o in altra Regione (2):
Regione ………….. A.S.L …………… ore sett…………
in forma attiva – in forma di disponibilità (1)
6. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 L. 333/78: (2) Organismo ……………. ore sett ………………
Via. ………………… Comune di ………………
Tipo di attività ……………………………..
Tipo di rapporto di lavoro……………………..
Periodo: dal …………………………………
7. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 L. 833/78: (2) Organismo ……………. ore sett …………….
Via. ……………… Comune di ………………
Tipo di attività ……………………………..
Tipo di rapporto di lavoro……………………..
Periodo: dal …………………………………
8. svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda …………………. ore sett ………………….
Via. ……………… Comune di ………………
Periodo: dal …………………………………
9. svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte: (2) A.S.L. ………………. Comune di ……………….
Periodo: dal …………………….
10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di Previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
Periodo: dal ……………….
11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti;
in caso negativo scrive: nessuna) ………………………………………………………….
………………………………………………………….
Periodo: dal ………………………………………………
12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn.1, 2, 3, o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6):
Soggetto pubblico ………………………………………….
Via. ……………………… Comune di ……………………
Tipo di attività …………………………………………..
Tipo di rapporto di lavoro…………………………………..
Periodo: dal ………………………………………………
13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di : (2) …………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Periodo: dal ………………………………………………..
14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:(2) soggetto erogante il trattamento di adeguamento …………………………………………………………..
Periodo: dal ……………….
NOTE
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
In fede data Firma Autentica della sottoscrizione (Timbro) L’anno millenovecentonovanta addì del mese di è comparso / Signor della cui identità sono certo per / quale, dopo essere stato da me ammonit sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la su-estesa dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza.
(Firma dell’incaricato)
ALL. L)
PROGETTO SALUTE INFANZIA
Le Regioni possono, nell’ambito della propria autonomia programmatoria, prevedere l’attivazione del “Progetto salute infanzia”, che rappresenta un qualificato sviluppo del programma delle “visite età filtro” previsto nel precedente Accordo. Il “Progetto salute infanzia”, salve diverse determinazioni regionali, é costituito da un piano base che preveda almeno cinque bilanci di salute, oltre al primo di cui all’art. 29, comma 3, pianificati in età che possono permettere adeguati interventi di educazione sanitaria e profilassi delle malattie infettive in armonia con obbiettivi di salute enunciati dal PSN e con il nuovo calendario vaccinale stabilito dal Piano Nazionale Vaccini 2000.
Il pediatra é tenuto all’esecuzione delle visite età filtro secondo protocolli operativi, conformi al piano base del presente progetto, definiti mediante accordi a livello regionale. Tali protocolli devono prevedere un minimo di cinque bilanci di salute da eseguirsi nella fascia d’età zero sei anni secondo le tabelle seguenti fatti salvi diversi accordi regionali. Le Regioni possono, previo specifico Accordo, prevedere lo svolgimento di ulteriori bilanci di salute di cui due entro il sesto anno di vita ed altri entro il periodo adolescenziale, per gli assistiti in carico.
Al pediatra per ciascuno dei bilanci di salute spetta un compenso lordo di Lire 25.000, detratta la quota ENPAM a carico dell’Azienda.
Tali compensi saranno liquidati mensilmente dalla data di pubblicazione del presente Accordo sulla base di un riepilogo delle prestazioni rese.
La liquidazione dei compensi deve avvenire entro il secondo mese successivo alla presentazione del riepilogo. Il “Progetto, salute infanzia” può prevedere, inoltre, dei livelli di implementazione legati ad obiettivi di educazione sanitaria e di profilassi delle malattie infettive e ulteriori azioni integrative che saranno oggetto di specifici accordi a livello regionale. Qualora tali implementazioni dovessero rientrare nell’ambito di uno specifico progetto le Regioni d’intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale rideterminano i compensi.
Al fine di garantire l’opportunità di usufruire del “Progetto salute infanzia” a tutti gli assistiti ed in particolare a quelli appartenenti alle fasce sociali svantaggiate, a cura delle Aziende, le famiglie saranno adeguatamente informate sui tempi di esecuzione del progetto e sollecitate al puntuale rispetto delle scadenze previste.
(…)
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE N.412/91 E DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99
Regione Veneto:
Regione Lazio:
Regione Toscana:
Regione Campania Regione Umbria:
Regione Abruzzo:
Regione Lombardia:
F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri):
F.N.A.M. – C.I.Pe.(Federazione Nazionale Area Medica Confederazione Italiana Pediatri):
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