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    Authority Appalti

    La procedura telematica per l'acquisizione dei certificati di esecuzione dei lavori



    L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha diramato, a firma del suo Presidente, un Comunicato con cui invita le stazioni appaltanti a non tramettere più i certificati di esecuzione lavori su supporto cartaceo, chiarendo che d'ora innanzi tale trasmissione "cartacea" non verrà più presa in considerazione.

    Osserva l'Autorita' che "l’approntamento di idonea procedura informatica per l’acquisizione di 'copia smaterializzata' dei certificati e per la contestuale messa a disposizione degli stessi alle Società Organismi di Attestazione, in linea con i principi generali fissati dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale», si è reso necessario a fini di semplificazione, razionalizzazione ed economicità delle attività amministrative connesse.

    Infatti si è in tal modo eliminato l’inconveniente, per le stazioni appaltanti, di provvedere ad una trasmissione con notifica dei documenti cartacei al fine di assicurarne l’autenticità in ragione della provenienza; si è individuato l’unico sistema atto a gestire una mole documentale eccessiva rispetto alle attuali capacità organizzative; si è inoltre resa possibile una consultazione in tempo reale da parte degli organismi di attestazione, dei documenti necessari alla qualificazione delle imprese, con evidente economia di tempi.

    Si riporta di seguito il Comunicato del 18 ottobre 2006 e, in calce, il precedente Comunicato del 6 luglio 2006.

    . . . . . . .

    Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

    Comunicato agli operatori del mercato dei lavori pubblici del 18 ottobre 2006

    "Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori"

    (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 247 del 23 ottobre 2006)


    Il Presidente

    Sulla base del combinato disposto degli articoli 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le stazioni appaltanti sono tenute a redigere i certificati di esecuzione lavori secondo lo schema di cui all’allegato «D» al D.P.R. 34/2000 ed a trasmetterli, in copia, all’Osservatorio; le Società Organismi di Attestazione devono acquisire tali certificati, per la verifica della sussistenza dei requisiti tecnico – organizzativi delle imprese richiedenti la qualificazione, unicamente dall’Osservatorio.

    In applicazione di tali disposizioni normative, con il Comunicato del 6 luglio 2006 pubblicato sul sito Internet dell’Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale n. 159, Serie Generale, dell’11 luglio 2006, sono state rese note le modalità che questa Autorità ha ritenuto di fissare per la trasmissione delle copie dei predetti certificati, con la specificazione che si tratta di modalità «esclusiva», e che nessun documento debba pervenire con modalità diverse da quelle ivi previste.

    Peraltro, nella prima fase di avvio della procedura, si è avuto modo di rilevare che non tutte le stazioni appaltanti si sono adeguate alle suddette disposizioni, trasmettendo i certificati di esecuzione lavori ancora su supporto cartaceo; in via assolutamente eccezionale e solo in casi di indifferibile urgenza tali certificati sono stati posti a disposizione delle Società Organismi di Attestazione, previa conferma in via telematica dei dati in essi contenuti.

    Al riguardo, si precisa che non saranno presi in considerazione ulteriori certificati trasmessi in modo difforme da quanto disposto, e che le conseguenze imputabili ai ritardi causati dal mancato ricorso alle suddette modalità di trasmissione, dovranno essere imputabili esclusivamente alle stazioni appaltanti inadempienti.

    L’approntamento di idonea procedura informatica per l’acquisizione di «copia smaterializzata» dei certificati e per la contestuale messa a disposizione degli stessi alle Società Organismi di Attestazione, in linea con i principi generali fissati dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale», si è reso necessario a fini di semplificazione, razionalizzazione ed economicità delle attività amministrative connesse.

    Infatti si è in tal modo eliminato l’inconveniente, per le stazioni appaltanti, di provvedere ad una trasmissione con notifica dei documenti cartacei al fine di assicurarne l’autenticità in ragione della provenienza; si è individuato l’unico sistema atto a gestire una mole documentale eccessiva rispetto alle attuali capacità organizzative; si è inoltre resa possibile una consultazione in tempo reale da parte degli organismi di attestazione, dei documenti necessari alla qualificazione delle imprese, con evidente economia di tempi.

    Conclusivamente, si invitano le stazioni appaltanti a dotarsi, anche in via preventiva, dell’ accreditamento al servizio di anagrafe, registrandosi all’indirizzo http://anagrafe.avlp.it/, segnalando eventuali problematiche di carattere tecnico informatico sull’utilizzo della procedura, o di merito sui contenuti e significato dei dati richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: svp-supporto@avlp.it; labinfo@avlp.it; quesiti.cel@avlp.it. Eventuali fattispecie da certificare, incompatibili con il vigente schema di cui all’allegato «D» sopra citato, costituiranno eventuale oggetto di segnalazione dell’Autorità al Governo ed al Parlamento.

    Alfonso Maria Rossi Brigante


    . . . . . . .

    Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

    Comunicato del 6 luglio 2006

    "Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori"

    (G.U. n. 159 del 11.7.2006)


    Il Presidente

    Premesso che:

    - i Certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità, denominati Certificati) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all’allegato “D” dello stesso decreto;

    - il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” all’art. 40, comma 3 lettera b), prevede espressamente che “Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti” e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all’esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;

    ritenuto:

    - di dover acquisire telematicamente i dati contenuti nei Certificati in modo da permetterne la consultazione in tempo reale da parte delle Società Organismo di Attestazione e parimenti per fornire utili e tempestivi elementi per l’attività di monitoraggio e studio dell’Osservatorio e per quella istruttoria del Servizio Ispettivo di questa Autorità;

    comunica che:

    1. a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente comunicato, i Certificati dovranno essere rilasciati dalle stazioni appaltanti esclusivamente utilizzando la procedura informatica all’uopo sviluppata e resa disponibile sul sito Internet dell’Autorità al link Certificati esecuzione lavori, sia per appalti in corso di svolgimento sia per appalti già conclusi.

    2. Dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi, il Responsabile del procedimento della stazione appaltante in fase di rilascio del Certificato dovrà stampare, sempre per il tramite della procedura sopra indicata, tre copie cartacee del documento. Due di queste saranno «formalmente» conformi all’allegato “D” al D.P.R. n. 34/2000: una sarà rilasciata all’impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, mentre la seconda sarà protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante, per eventuali successivi controlli. Una terza copia del Certificato, difforme dalle precedenti ma contenente tutte le informazioni inviate all’Osservatorio, sarà anche questa protocollata ed archiviata a cura della stazione appaltante. Conseguentemente nessun documento cartaceo sarà più trasmesso all’Autorità.

    3. Ai fini dell’utilizzo della procedura di che trattasi, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, per il tramite del Responsabile del procedimento, l’accreditamento al servizio di anagrafe disponibile, esclusivamente via web, all’indirizzo http://anagrafe.avlp.it/. Il soggetto richiedente, ai fini dell’accreditamento, dovrà disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per il rilascio della password. Le credenziali di accesso saranno nominative e la responsabilità circa l’utilizzo delle stesse ricadrà in capo al richiedente.

    L’utente già in possesso di credenziali dovrà accedere nuovamente all’indirizzo http://anagrafe.avlp.it/ ed associarsi alla stazione appaltante (una o più) con la quale collabora selezionando il profilo “Responsabile Unico del Procedimento”.

    4. Una volta effettuata l’associazione tra soggetto richiedente e stazione appaltante, la procedura permetterà la stampa di una dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della stazione appaltante o suo delegato e trasmessa all’Osservatorio, dichiarazione in cui si attesta l’appartenenza del soggetto alla stessa stazione appaltante e si dichiara che le credenziali di accesso verranno utilizzate esclusivamente ai soli fini istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente. La ricezione di tale dichiarazione sarà condizione necessaria per l’abilitazione dell’utente all’utilizzo della procedura di che trattasi.

    Roma, lì 6 luglio 2006

    Il Presidente
    Alfonso Maria Rossi Brigante



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