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    Versione stampabile Versione PDF 05/12/2009
    In vigore dall'1 gennaio 2010

    Le nuove soglie comunitarie per gli appalti

    (193.000 euro per servizi e forniture, 4.845.000 per i lavori)


    In vigore dall'1 gennaio 2010 (e immediatamente applicabile in Italia) il regolamento che individua le nuove soglie comunitarie.

    La nuova soglia, per la maggior parte degli appalti di forniture e servizi, diventa di 193.000 euro, mentre per i lavori scende a 4.845.000 euro.

    Il Codice dei Contratti (decreto legislativo 163 del 2006), ed in particolare gli articoli 28 e 215, saranno dunque modificati, dall'1 gennaio.

    . . . . . .

    Commissione europea

    Regolamento 30 novembre 2009 n. 1177

    Regolamento che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

    La Commissione delle Comunità europee,
    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 69,

    vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 78,

    vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudi­catori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 68,

    sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
    considerando quanto segue:

    ha adottato il seguente regolamento:

    Articolo 1

    La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

    1) il testo dell’articolo 16 è così modificato:

    a) alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

    b) alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

    2) il testo dell’articolo 61 è così modificato:

    a) al paragrafo 1, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

    b) al paragrafo 2, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR».

    Articolo 2

    La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

    1) il testo dell’articolo 7 è così modificato:

    a) alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;

    b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

    c) alla lettera c), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

    2) all’articolo 8, il primo comma è così modificato:

    a) alla lettera a), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

    b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

    3) all’articolo 56, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

    4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

    5) l’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:

    a) alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;

    b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

    c) alla lettera c), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR».

    Articolo 3

    Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modifi­cato:

    1) alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

    2) alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR».

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Bruxelles, 30 novembre 2009.



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