logo giurdanella.it
 
 

 Notizie correlate
    Versione stampabile Versione PDF 17/01/2005
    Ancora sugli appalti ad oggetto informatico

    Tar Liguria, 13 dicembre 2004 n. 1708



    Documento senza titolo

    TAR Liguria, sez. II

    Sentenza n. 1708, 13 dicembre 2004

    (Presidente Arosio, Estensore Fina)


    Ai sensi dell'art. 8, comma 6, D.Lgs. 358/1992, deve considerarsi illegittima la clausola contrattuale in cui, tra le caratteristiche tecniche minimali degli apparecchi oggetto della gara, venga indicato il processore "Intel Pentium 4 - clock 2 Ghz" senza alcun riferimento a prodotti o marchi alternativi o equivalenti ai suddetti apparati, e ciò in quanto le specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione hanno l'effetto di favorire o escludere forniture o prodotti determinati.

    Il diniego di accesso al mercato di beni tecnicamente equivalenti, ma di differenti marche di fabbricazione, costituisce una violazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di par condicio delle imprese partecipanti a pubbliche gare, principi che, malgrado di stretta derivazione comunitaria, sono di applicazione generale, e pertanto estensibili a tutte le procedure ad evidenza pubblica, compresi i contratti sotto soglia comunitaria.


    (...)


    FATTO

    A seguito di una gara a procedura aperta con il sistema del pubblico incanto veniva adottata l'esclusione della ricorrente e l'aggiudicazione della fornitura alla controinteressata.

    Contro la suddetta determinazione l'interessata propone ricorso e deduce i seguenti motivi:
    violazione dell'art. 8/6° comma del D.lgs. n. 358/1992 e successive modifiche in relazione al capitolato speciale d'appalto; si è costituito il Comune resistente opponendosi al ricorso e chiedendone i rigetto nel merito.

    Alla pubblica udienza del 21.10.2004 il ricorso è stato tratto in decisione.


    DIRITTO

    E' impugnato il capitolato speciale di appalto per la fornitura di personal computers occorrenti ai servizi comunali, nella parte in cui s'impone alle imprese concorrenti di offrire un microprocessore di un'unica e prestabilita marca produttrice. Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione dell'art. 8, comma 6 del D.lgs. n. 358/1992.

    L'art. 2 del capitolato speciale di appalto indica tra le caratteristiche tecniche minimali dei richiesti apparecchi il processore: "Intel Pentium 4 - clock 2 Ghz" senza alcun riferimento a prodotti o marchi alternativi o equivalenti ai suddetti apparati. Ora l'art. 8, comma 6 del D.lgs. n. 358/1992 vieta l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione e che hanno l'effetto di favorire o escludere forniture o prodotti determinati.

    Il diniego di accesso al mercato di beni, tecnicamente, equivalenti, ma di differenti marche di fabbricazione costituisce, come rimarca la ricorrente, una violazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di par condicio delle imprese partecipanti a pubbliche gare, principi che sono di stretta derivazione comunitaria e di applicazione generale. Tali criteri, per la loro generalità, sono, pertanto, estensibili a tutte le procedure ad evidenza pubblica, compresi, come nel caso in esame, i contratti sotto soglia comunitaria. Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto e per l'effetto deve annullarsi l'impugnata clausola del bando.

    Quanto alle istanze risarcitorie, mentre va respinta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, deve, invece, accogliersi quella per equivalente, limitatamente alle spese di partecipazione alla gara. Infatti, relativamente alla prima: dall'annullamento del bando in parte qua non deriva l'aggiudicazione della fornitura alla ricorrente, ma, semplicemente, l'esigenza di una eventuale ripetizione della gara, mentre per la seconda: vanno, effettivamente riconosciute all'interessata le spese di partecipazione alla gara che, in via presuntiva, possono ritenersi di ammontare coincidente con quelle di Euro 400 (quattrocento) dichiarate dalla danneggiata.

    Consegue alla predetta illegittimità la nullità dell'eventuale contratto concluso dall'amministrazione comunale con l'impresa aggiudicataria quale conseguenza dell'annullamento giurisdizionale della precedenza amministrativa ad evidenza pubblica (cfr. Cons. St. VI, 5 maggio 2003, n. 2332).
    Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

    P.Q.M.

    il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della LIGURIA, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento;

    condanna il Comune di Sanremo al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente, nei limiti indicati in motivazione;

    condanna l'amministrazione resistente alle spese che si liquidano in 1.500 (millecinquecento).

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



    Condividi questo articolo su   Condividi su Twitter Twitter     Facebook     Linkedin    votalo su   OkNotizie