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    Versione stampabile Versione PDF 18/02/2005
    Il Consiglio di Stato n.178 del 2005 sullo

    Spoils system negli enti locali



    Documento senza titolo

     

    Consiglio di Stato, sezione V

    Sentenza 28 gennaio 2005 n.178

    (presidente Frascione - estensore Millemaggi Cogliani)

    Le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente, di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico. La cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono dunque con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo (nel caso in esame, si è ritenuto che già al momento della presa d’atto e, successivamente, al momento della costituzione del Consiglio di amministrazione, i nominativi indicati dal sindaco decaduto avevano cessato di esprimere la relazione di rappresentatività, che doveva essere alla base della presa d’atto, da un lato, e della nomina, all’atto della costituzione dell’organo).

    (…)

    Diritto

    1. L’appello è infondato.

    2. La Sezione deve condividere l’orientamento espresso dal giudice di primo grado, secondo cui la norma contenuta nell’articolo 50, comma 8 del D.Lgs 267/00 – in forza del quale “sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni– non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia (come preteso dall’attuale appellante), ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente, di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico.

    Il fenomeno, molto chiaramente illustrato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel parere 290/01 (sia pure in rapporto ad una differente base normativa) è reso ancor più evidente da casi in cui (come nella specie) la norma interna dell’Ente di destinazione richiede che, dei rappresentanti dell’Ente locale, uno costituisca espressione della minoranza consiliare, con ciò oscurando totalmente il requisito della capacità tecnica del designato, ed esaltando, al contrario quello della appartenenza politica ovvero della fiducia riposta in lui da una certa formazione politica, che non può non essere riguardata che con carattere di attualità, in rapporto alla composizione politica del Consiglio in carica.

    Ciò risponde alle regole di diritto comune, le quali esigono non soltanto che i poteri del rappresentante siano conferiti dal rappresentato, ma anche che persista il rapporto fiduciario fra l’uno e l’altro.

    Ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo.

    La norma in esame è, dunque, espressione, nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, anche del principio della revocabilità dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale e provinciali, che trova conferma, nel sistema delineato dal D.Lgs 267/00, nelle disposizioni di cui agli articoli 99 e 100 riguardanti la nomina e la revoca dei Segretari comunali e provinciali, strettamente correlate al rapporto fiduciario che deve intercorrere fra gli stessi e, rispettivamente, il Sindaco ed il Presidente della Provincia, quanto meno all’atto del loro insediamento, innovando profondamente il sistema precedente, nel quale il segretario (comunale o provinciale) era un funzionario statale destinato a prestare servizio presso l'Ente locale sulla base sola base delle determinazioni di un organo dello Stato, e ciò pur non essendo tuttora libera la scelta dell'Ente (per essere ristretta fra i nominativi di coloro che sono iscritti nell'albo nazionale dei segretari comunali o provinciali gestito da un'agenzia autonoma avente personalità giuridica di diritto pubblico il cui consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno) e permanendo, in capo alla figura professionale, funzioni di garanzia, in vista del perseguimento di interessi generali (sul punto, significativa, Tar Sardegna, 311/03).

    3. La natura fiduciaria della designazione e l’immanenza del potere di revoca al rapporto che lega il rappresentante all'Ente locale che lo ha nominato costituiscono gli anelli del sistema che evidenziano l’illegittimità dell’operato della Regione che ha provveduto alla presa d’atto della designazione (deliberazione della Giunta regionale 772/02) allorché non soltanto il Sindaco designante era decaduto dalla carica, ed il Consiglio comunale era stato sciolto, con conseguente commissariamento, ma erano già state svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale (in data 26/27 maggio 2002) ed ha persistito nel proprio comportamento illegittimo, provvedendo alla nomina del Consiglio di amministrazione della fondazione “Zaccagnino” (decreto assessoriale dell’1 luglio 2002) sulla base della designazione in parola, quando già l’elettorato aveva espresso il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio comunale.

    In tale contesto, è di nessun rilievo che la nota 24 giugno 2002 (con la quale il Sindaco comunicava di voler provvedere alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione della fondazione sulla base degli indirizzi da darsi dal nuovo consiglio comunale) sia pervenuta alla Regione successivamente alla adozione della decreto di nomina del Consiglio di amministrazione (del 1 luglio) o che la stessa proclamazione degli eletti sia successiva al suddetto decreto (3 luglio 2002), così come il loro insediamento (22 luglio 2002).

    Ciò che infatti concreta l’illegittimità degli atti oggetto di impugnazione è la circostanza che, già al momento della presa d’atto e, successivamente, al momento della costituzione del Consiglio di amministrazione, i nominativi indicati dal sindaco decaduto avevano cessato di esprimere la relazione di rappresentatività, che doveva essere alla base della presa d’atto, da un lato e della nomina, all’atto della costituzione dell’organo.

    E’ del tutto estraneo alla fattispecie il ragionamento che la designazione originaria avrebbe costituito titolo valido per la costituzione del Consiglio di amministrazione secondo le regole proprie sia dell’articolo 50 del D.Lgs 267/00, sia delle norme statutarie applicabili alla fattispecie (salvo, poi, il potere di revoca del nuovo governo locale).

    A parte le considerazioni esposte nel motivo assorbito, in ordine alla mancata individuazione del designato dalla minoranza consiliare (che non devono costituire oggetto di esame, in questa sede, attesa la mancanza di fondamento dell’appello principale), è il dato storico che risolve a monte il problema, essendo fuori discussione che presa d’atto e provvedimento finale sono intervenuti allorché mancava in radice la relazione di rappresentanza che doveva essere alla base della nomina.

    4. La sentenza appellata deve dunque essere confermata sia nel dispositivo sia anche, nella motivazione, sussistendo la violazione di legge ed i vizi di eccesso di potere sulla cui base i provvedimenti impugnati sono stati ritenuti illegittimi ed annullati dal giudice di primo grado.

    L’appello, pertanto, deve essere respinto. Tuttavia, in considerazione della mancanza di casistica giudiziaria sulla specifica questione e, dunque, della sua novità, le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.

    PQM

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.



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