Circolare dell’Assessorato regionale alla Sanità 19.12.2000 n. 1037

Circolare dell’Assessorato regionale alla Sanità 19 dicembre 2000, n. 1037

“Articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 8 – Avvio della contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere – Linee guida” (G.U.R.S. 5.1.2001 n.1)

Ai Direttori generali
– delle Aziende unità sanitarie locali
– delle Aziende ospedaliere
– delle Aziende universitarie policlinico
– dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
– del CEFPAS
Com’è noto l’art. 31 della legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000, così come modificato dall’art. 51 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, prevede che le Aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende policlinico delle università, l’Istituto zooprofilattico sperimentale ed il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario dovranno adottare obbligatoriamente e in via sperimentale la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione a decorrere dall’1 gennaio 2001.
La contabilità finanziaria dovrà essere tenuta, quale contabilità ufficiale delle sopracitate Aziende, in parallelo, per tutto l’esercizio 2001.
Infine, a decorrere dall’esercizio 2002 le Aziende sanitarie dovranno adottare unicamente la contabilità economico-patrimoniale quale contabilità ufficiale.
Al fine di rendere operativa già a decorrere dal primo gennaio 2001 la contabilità economico-patrimoniale, si emanano le seguenti direttive finalizzate a:
1) regolamentare in maniera organica il passaggio dal sistema di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economico-patrimoniale;
2) definire le regole generali per l’introduzione della metodica del budget per il controllo di gestione e della contabilità analitica per centri di costo.
Relativamente all’applicazione in via sperimentale della contabilità economico-patrimoniale e alle necessarie correlazioni con la contabilità finanziaria le Aziende sanitarie dovranno uniformarsi in una prima fase di applicazione al rispetto delle seguenti disposizioni.
1. CONTABILITA’ FINANZIARIA
Per l’esercizio finanziario 2001, nulla è innovato in ordine alla contabilità finanziaria che rimane l’unica contabilità ufficiale.
Quindi le Aziende adotteranno, utilizzando i termini e le procedure previste dalla normativa vigente, il bilancio preventivo finanziario.
2. CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE
Per l’esercizio finanziario 2001, la contabilità economico-patrimoniale verrà tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria.
Conseguentemente, il bilancio preventivo economico-patrimoniale sarà inoltrato all’Assessorato regionale insieme al bilancio finanziario e sarà redatto secondo quanto di seguito previsto.
A tal fine, esclusivamente a soli fini contabili, in via sperimentale per l’esercizio 2001, può essere assunta come prima ipotesi, per la costruzione del bilancio economico-patrimoniale, che la quantificazione della quota di fondo assegnata per il 2001 è pari a quella dell’esercizio 2000. Successivamente in sede di riparto del fondo sanitario e quindi in sede di assegnazione della quota di bilancio 2001 le aziende adegueranno il bilancio economico alle nuove disposizioni.
Le aziende dovranno inoltre predisporre un prospetto di riconciliazione tra i dati del bilancio preventivo ed il mod. CE01.
Di seguito si riportano le disposizioni con le quali avviare, anche se in via sperimentale, la contabilità economico-patrimoniale.
2.1 Finalità delle rilevazioni contabili, extracontabili e dei bilanci
1. L’esercizio finanziario delle Aziende sanitarie coincide con l’anno solare.
2. Le Aziende sanitarie si dovranno dotare di sistemi di rilevazioni contabili ed extracontabili al fine di:
a) rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell’Azienda;
b) soddisfare le esigenze informative di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
c) consentire l’adempimento delle disposizioni di cui al punto 9 dell’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
d) consentire l’evidenziazione dei valori economici e finanziari relativi ai servizi sociali eventualmente assunti in gestione ai sensi del punto 3 dell’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
e) consentire l’evidenziazione dei valori economici e finanziari relativi all’attività libero-professionale intramuraria ai sensi del punto 6 del paragrafo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2.2 Documenti pragrammatici e previsionali delle aziende sanitarie
Sono strumenti di programmazione e controllo delle Aziende sanitarie:
a) il piano aziendale;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo annuale;
d) il bilancio di esercizio.
2.3 Il piano aziendale
1. Il piano aziendale è redatto in conformità agli atti di programmazione emanati dalla Regione, si articola in programmi e progetti e definisce le linee strategiche di sviluppo dell’Azienda, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi generali di gestione.
2. Il piano aziendale determina in modo particolare:
a) i programmi di attività con riferimento ai livelli uniformi di assistenza;
b) i progetti di organizzazione dei servizi;
c) il programma pluriennale degli investimenti finalizzato all’attivazione di nuovi servizi e/o al potenziamento dei servizi già esistenti;
d) le dinamiche del personale;
e) le fonti finanziarie ed economiche per la realizzazione dei programmi e dei progetti.
3. Il piano aziendale ha la durata non inferiore a tre anni, ed è aggiornato annualmente entro il 10 ottobre, anche in relazione alla verifica dello stato di realizzazione dei programmi e dei progetti.
4. Nella predisposizione del piano aziendale il direttore generale dovrà tenere conto dei risultati della conferenza dei servizi di cui al punto 4 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
2.4 Il bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione è l’espressione, in termini economici e finanziari, delle scelte operate nel piano aziendale.Esso è articolato per esercizio finanziario e fornisce la rappresentazione in via presuntiva delle fonti e degli impieghi per ciascun anno di riferimento.
2. Il bilancio pluriennale di previsione riguarda il medesimo periodo di riferimento del piano aziendale ed è aggiornato annualmente, contestualmente al piano aziendale.
3. Entro il 10 ottobre il direttore generale trasmette il bilancio pluriennale di previsione ed il piano aziendale al collegio sindacale e al sindaco o, per le Aziende sanitarie unità sanitarie locali, alla conferenza dei sindaci. Il collegio sindacale, il sindaco o la conferenza dei sindaci, trasmettono al direttore generale le proprie osservazioni entro i quindici giorni successivi.
2.5 Il bilancio economico preventivo annuale
1. Il bilancio economico preventivo annuale dà dimostrazione del previsto risultato economico finale dell’Azienda attraverso l’evidenziazione dei costi, dei ricavi e dei proventi, a qualsiasi titolo conseguibili, in rapporto ai programmi di attività per l’anno finanziario di riferimento.
2. Il bilancio economico preventivo annuale è redatto in conformità alla struttura del bilancio d’esercizio di cui al successivo paragrafo 2.7, applicando i medesimi criteri di valutazione. Esso è corredato da una relazione illustrativa del direttore generale nella quale, in particolare, si fa menzione dei criteri di valutazione adottati nelle previsioni relative alle fonti e agli impieghi ed ai flussi di cassa.
3. Entro il 10 ottobre il direttore generale trasmette il bilancio economico preventivo annuale al collegio sindacale e al sindaco o, per le Aziende sanitarie unità sanitarie locali, alla conferenza dei sindaci.
4. Il collegio sindacale, il sindaco o la conferenza dei sindaci, trasmettono al direttore generale le proprie osservazioni entro i quindici giorni successivi.
2.6 Verifica dei documenti programmatici e previsionali delle aziende sanitarie
1. L’Assessore regionale per la sanità verifica la coerenza del piano aziendale, del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio economico preventivo annuale rispetto alle linee programmatiche regionali. A tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il direttore generale presenta all’Assessore regionale per la sanità gli atti in questione, corredati del parere del collegio sindacale e del parere del sindaco o, per le Aziende sanitarie U.S.L., del parere della conferenza dei sindaci. I predetti pareri devono essere resi entro i quindici giorni successivi al termine fissato per la trasmissione degli atti dal punto 3 del paragrafo 5 e dal punto 3 del paragrafo 6.
2. In caso di ritardo o di mancata formulazione, nei termini prescritti, dei rispettivi pareri da parte del collegio sindacale, del sindaco o della conferenza dei sindaci, i pareri s’intendono favorevolmente resi.
3. Il collegio sindacale che non renda nei termini prescritti i pareri di propria competenza per più di due esercizi, decade automaticamente dalla carica.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 65 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ed in ottemperanza ai principi ivi enunciati, la verifica di cui al punto 1 del presente paragrafo ha luogo entro e non oltre 40 giorni dalla presentazione, trascorsi i quali s’intende, a tutti gli effetti, positivamente resa. Il termine può essere interrotto una sola volta se, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, l’Assessore regionale per la sanità richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che dovranno essere resi entro i venti giorni successivi alla ricezione della relativa richiesta, trascorsi infruttuosamente i quali la verifica s’intende, a tutti gli effetti, negativamente riscontrata.
5. Se il bilancio non è positivamente riscontrato entro il 31 dicembre, il direttore generale potrà gestire nei limiti delle risorse attribuite con il bilancio dell’anno precedente.
6. L’Assessore regionale per la sanità, può rigettare con provvedimento motivato il piano aziendale, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio economico preventivo annuale qualora ravvisi incoerenze insanabili con la programmazione sanitaria o con le risorse finanziarie disponibili.
7. La mancata presentazione del bilancio economico preventivo annuale entro il termine stabilito dal punto 1 del presente paragrafo, ovvero il suo negativo riscontro, costituiscono violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e può essere addotto quale grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi del comma 7 dell’art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
2.7 Il bilancio d’esercizio
1. Le Aziende sanitarie redigono il bilancio d’esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio.
3. Nella redazione del bilancio si applicano, in quanto compatibili, i principi di cui agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile.
4. Entro 90 giorni dalla data della presente normativa, l’Assessore regionale per la sanità, di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio, emana direttive per l’armonizzazione degli schemi e dei criteri di valutazione da adottare per la stesura dello stato patrimoniale e del conto economico e in conformità ai principi in proposito stabiliti dal codice civile e dalla normativa nazionale e regionale di settore.
5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 2427 del codice civile per quanto compatibile con le presenti disposizioni. In particolare, nella nota integrativa dovranno essere riportati separatamente costi proventi e ricavi riferibili a:
a) presidi ospedalieri di Azienda U.S.L.;
b) attività libero professionale intramuraria;
c) servizi sociali eventualmente assunti in gestione ai sensi del punto 3 dell’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione sulla gestione, redatta dal direttore generale, che descrive l’andamento della gestione con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell’esercizio. In particolare, la relazione sulla gestione deve riportare:
a) le motivazioni di eventuali scostamenti del bilancio di esercizio rispetto al bilancio economico preventivo annuale;
b) il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
c) le considerazioni sull’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;
d) i dati analitici relativi a consulenze e gestioni di servizio affidati all’esterno dell’azienda;
e) l’analisi relativa alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria e alla gestione delle attività sociali eventualmente assunte in carico dall’azienda;
f) l’analisi dei flussi di cassa finalizzata all’individuazione del grado di liquidità dell’azienda, anche mediante il ricorso del calcolo della giacenza media e di altri indicatori.
2.8 Risultato dell’esercizio
1. Nel caso che il bilancio di esercizio evidenzi un risultato economico negativo (perdita), il direttore generale ne illustrerà le cause nella relazione di bilancio di cui al punto 6 del paragrafo 2.7. La perdita va iscritta in apposita voce del patrimonio netto con indicazione dell’anno in cui si è prodotta. In sede di adozione del bilancio preventivo economico relativo all’esercizio successivo, il direttore generale predisporrà un piano dettagliato per il recupero delle perdite accumulate, apportando le necessarie variazioni al piano aziendale ed al bilancio pluriennale di previsione.
2. Nel caso che il bilancio di esercizio evidenzi un risultato economico positivo (utile) questo sarà iscritto in apposita voce del patrimonio netto con indicazione dell’anno in cui si è prodotto. Il risultato economico positivo di esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite eventualmente registrate negli esercizi precedenti. Il direttore generale, in sede di adozione del bilancio di esercizio, formula proposte per l’utilizzazione dell’utile conseguito. L’Assessore regionale per la sanità valuta le proposte dei direttori generali e decide la destinazione degli utili di esercizio entro i termini previsti dal punto 4 del paragrafo 2.7 per l’approvazione del bilancio, nel rispetto delle linee programmatiche regionali.
2.9 Scritture obbligatorie
1. Ogni azienda deve obbligatoriamente tenere, secondo le modalità previste dalla normativa societaria e fiscale vigente:
a) libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) libro delle adunanze e dei verbali del collegio sindacale;
c) libro giornale;
d) libro degli inventari;
e) registro della contabilità di magazzino;
f) mastro della contabilità generale;
g) partitario dei debitori;
h) partitario dei creditori;
i) libro dei cespiti ammortizzabili.

2. Il libro dei cespiti ammortizzabili può non essere tenuto allorquando le relative scritture elementari siano trascritte sul libro degli inventari.
2.10 Contabilità
E’ fatto obbligo alle Aziende sanitarie di adottare opportuni sistemi di rilevazione per la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo.
L’Assessore regionale per la sanità, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente normativa, emana direttive per la diffusione e la pubblicità delle risultanze dell’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo.
2.11 Il controllo di gestione
1. Per consentire l’adeguata programmazione dell’utilizzo delle risorse con riferimento agli obiettivi di gestione, le aziende sanitarie adottano sistemi di gestione per budget.
2. Il budget generale d’azienda è articolato per centri di responsabilità individuati con riferimento alla struttura organizzativa dell’azienda.
3. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di gestione le Aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, istituiscono un ufficio per il controllo di gestione. L’ufficio per il controllo di gestione verifica periodicamente e regolarmente il rispetto del budget da parte dei centri di responsabilità con valutazioni comparative dei costi e dei risultati, al fine di poter tempestivamente riorientare l’attività in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici.

L’Assessore
PROVENZANO

Note:

1) La legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000
(testo originario)
(…)
Art. 31.
Contabilità e controllo di gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le aziende sanitarie ed ospedaliere adottano la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’Assessore regionale per la sanità, di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per l’attuazione del comma 1.

2) La legge regionale n.26 del 18 dicembre 2000
(…)
Art. 52.
Contabilità economico-patrimoniale

1. L’articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:
“1. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedialiere, le aziende policlinico delle università, l’istituto zooprofilattico sperimentale ed il centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario adottano, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo in parallelo e fino al 31 dicembre 2001 l’attuale contabilità finanziaria.
2. L’Assessore regionale per la sanità, di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per l’attuazione del comma 1.
3. La contabilità di cui al comma 1 è introdotta definitivamente a decorrere dal 1° gennaio 2002″.

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