MINISTERO DELLA SANITA’
DECRETO 29 marzo 2001
Oggetto:
Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).
(G.U. 23.5.2001 n.118)
Il Ministro Della Sanità di concerto con il Ministro Dell’Università e Della Ricerca Scientifica e Tecnologica vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche’ della professione ostetrica”;
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: “professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica”, “professioni sanitarie riabilitative”, “professioni tecnico-sanitarie” e
“professioni tecniche della prevenzione”;
Visto l’art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanita’ e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell’8 febbraio 2001;
Decreta:
ARTICOLO 1.
Le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.
ARTICOLO 2.
Nella fattispecie: “professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica” sono incluse le seguenti figure professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.
ARTICOLO 3.
Nella fattispecie: “professioni sanitarie riabilitative” sono incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricita’ dell’eta’ evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
ARTICOLO 4.
1. Nella fattispecie: “Professioni tecnico sanitarie” articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico – diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico – assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.
ARTICOLO 5.
Nella fattispecie: “professioni tecniche della prevenzione” sono incluse le seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2001
Il Ministro della sanità Veronesi
p. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni