Cassazione Penale del 3 novembre 2001

Esercizio abusivo della professione di biologo ed apparecchiature di autodiagnostica

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Corte di Cassazione – Sezione Sesta Penale

Sentenza n. 39087 del 3 novembre 2001

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Con sentenza in data 10.3.2000 il Tribunale di Milano dichiarava B. C. S. e C. R. responsabili del reato di cui agli artt. 110-348 c.p. per avere, il primo quale titolare di una farmacia e la seconda quale farmacista alla stessa addetta, esercitato abusivamente la professione di biologo eseguendo analisi del sangue e prestazioni di diagnostica strumentale di patologia clinica.

Come risulta dalla sentenza impugnata, nel corso di un’ispezione eseguita presso la farmacia del B. si era constatato che esisteva nella stessa, pubblicizzata del resto da un cartello apposto all’ingresso, una apparecchiatura di cosiddetta autodiagnostica rapida, per esame di ematocrito, glicemia, colesfirolomia e trigliceridi.

Durante l’ispezione si presentava un cliente per l’esame dell’ematocrito; e tutte le operazioni relative (prelievo di una goccia di sangue; confezionamento del “vetrino” e inserimento dello stesso nell’apparecchio) venivano eseguite dalla C., che assisteva il richiedente fino all’esito dell’esame fornito dall’apparecchio.

Secondo il giudice di merito, pur essendo del tutto lecita l’installazione dell’apparecchiatura autodiagnostica presso una farmacia, l’intervento della farmacista (che aveva gestito tutte le fasi dell’operazione senza essere stata neppure sollecitata da una richiesta di aiuto del cliente, in conformità evidente con una prassi abituale necessariamente nota anche al B. e dallo stesso quanto meno accettata) aveva comportato un uso dell’apparecchio a fine di diagnosi eseguita da un soggetto diverso dal paziente; e cioè un atto tipico della professione di biologo.

Da qui la configurabilità del reato ascritto agli imputati.

Ricorrono questi ultimi a mezzo del comune difensore, deducendo erronea applicazione dell’art.348 c.p. nonché manifesta illogicità della motivazione relativamente all’elemento psicologico del reato.

Il B. deduce manifesta illogicità della motivazione anche relativamente al concorso nel reato attribuitogli.

I rilievi dei ricorrenti sono fondati.

E’ ben vero che, così come ricorda la sentenza impugnata, le analisi biologiche non sono consentite ai farmacisti, trattandosi di atto tipico della professione di biologo.

Nel caso di specie non vi è stata però alcuna analisi, e cioè alcuna valutazione di dati obiettivi acquisiti attraverso esami clinici, poiché il risultato degli accertamenti è derivato in via automatica e senza alcun intervento umano dall’uso dell’apparecchio posto a disposizione del pubblico nei locali della farmacia.

La caratteristica distintiva degli apparecchi per cosiddetta autodiagnostica rapida è, per l’appunto, quella di consentire una diagnosi immediata per via strumentale e senza interferenza alcuna da parte dell’operatore, che é di solito (ma non necessariamente) il paziente, medesimo; tant’è che i predetti apparecchi vengono di solito venduti o dati a noleggio per uso domiciliare.

Se così è, l’uso dell’apparecchio non può comunque invadere la sfera riservata all’esercizio della professione di biologo o a quello di qualsiasi altra professione; e non si configura, al contrario di quanto ritiene la sentenza impugnata, alcuna differenza tra il caso in cui l’apparecchio venga posto in funzione dal paziente stesso oppure da altra persona più esperta del suo funzionamento, così come avvenuto nella fattispecie, perché in entrambe le ipotesi l’acquisizione dei dati e la loro valutazione non dipendono dall’intervento dell’utente, che è diretto unicamente ad attivare le funzioni dell’apparecchio e non interferisce in alcun modo con la formazione della diagnosi, scaturente da una procedura informatica cui è estraneo qualsiasi intervento umano.

Se non è ipotizzabile, come riconosce la sentenza impugnata, esercizio abusivo della professione di biologo nel fatto di chi usi l’apparecchio per ottenere una diagnosi che lo riguarda, per lo stesso motivo deve essere esclusa la configurabilità del reato nella condotta di chi, avendo posto a disposizione del pubblico un apparecchio per autodiagnosi, esegua in luogo dell’interessato quelle operazioni meramente materiali che sono necessarie per il suo funziona mento e per la produzione automatica della diagnosi.

Va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata, non integrando il fatto ascritto ai ricorrenti gli estremi del reato loro contestato.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

(Presidente R. Leonasi – Relatore A. Di Virgilio)

Redazione

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