La proposta del Ministro Sirchia

Riordino del rapporto di lavoro dei medici ospedalieri

La proposta del Ministro Sirchia

Il Ministro della Salute:

"Riordino del rapporto di lavoro dei medici ospedalieri"

(Schema proposto per la discussione con i sindacati medici)

Il rapporto di lavoro del personale medico con le aziende sanitarie e le altre amministrazioni sanitarie pubbliche è di dipendenza oppure di natura coordinata e continuativa, quest’ultimo in limiti prefissati dalle Regioni e comunque non superiori al 30% dei medici dipendenti.

Il rapporto di dipendenza della dirigenza medica è di natura esclusiva.

La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. Sono fatti salvi gli attuali livelli retributivi fino alla stipula dei nuovi contratti.

Il rapporto di dipendenza si instaura all’atto della prima assunzione mediante pubblico concorso in qualità di dirigente medico con contratto quinquennale e consente, dopo cinque anni e previa positiva valutazione e verifica dei risultati conseguiti, l’accesso alla posizione di dirigente medico con rapporto a tempo indeterminato, nonché agli incarichi quinquennali di direzione di struttura semplice, di struttura complessa e di Dipartimento.

Resta in vigore quanto previsto dal primo comma dell’articolo 15 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Possono richiedere di esercitare l’attività libero professionale intramuraria i sanitari con posizione non inferiore a quella di dirigente medico con rapporto a tempo indeterminato.

L’ammissione a tale attività sarà concesso nell’ambito di un programma che, sentite le OO.SS. di categoria, ciascuna azienda adotterà entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di garantire l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, le aziende predispongono appositi spazi in sedi separate da quelli utilizzati per l’attività istituzionale o, in carenza, ricorrendo a strutture esterne non accreditate e all’uopo convenzionate.

Gli introiti dell’attività libero professionale intramuraria saranno ripartiti secondo criteri, da definirsi in sede di contrattazione decentrata, che assicurino in ogni caso il recupero dei costi che l’azienda viene a sostenere per l’attività stessa in base alle risultanze di gestione e contabilità separate.

Le aziende, in presenza di particolari esigenze connesse con la carenza di specifiche professionalità, possono richiedere ai dirigenti medici con rapporto a tempo indeterminato, propri dipendenti o dipendenti di altre aziende previa autorizzazione delle stesse, di assicurare, per fini di attività istituzionale e fuori dell’orario di servizio, prestazioni in regime libero-professionale secondo tariffe da concordarsi tra le parti, sentite le Organizzazioni sindacali (OO.SS.) di categoria, non inferiori alle tariffe minime stabilite dagli Ordini dei Medici.

Ai dirigenti medici è comunque consentito di svolgere attività libero-professionale nello studio privato, con esclusione in regime di ricovero, radiologica e di laboratorio.

Per detta attività nessuna quota è dovuta all’azienda di appartenenza.

– Personale medico con rapporto di lavoro libero-professionale

Il rapporto di lavoro coordinato e continuativo è instaurato con contratto a termine, rinnovabile, secondo impegnativa oraria settimanale da concordarsi tra le parti sulla base delle effettive necessità aziendali.

I requisiti di accesso sono quelli previsti per l’accesso alla dirigenza, salvo il titolo di specializzazione ove non richiesto dalla legge. Le ore di attività coperte con tale tipo di rapporto rendono indisponibili posti di organico in misura corrispondente all’entità delle ore stesse. A detto rapporto può accedere anche il personale medico convenzionato, purché in possesso di diploma di specialità nella disciplina di interesse.

Il personale a rapporto di lavoro coordinato e continuativo con cinque anni di attività è ammesso ai concorsi per la dirigenza anche senza il titolo di specializzazione.

Il rapporto di lavoro coordinato e continuativo è regolato, agli effetti retributivi ed erariali, secondo il regime previsto dall’attività coordinata e continuativa e non consente l’assunzione di responsabilità di struttura semplice o complessa, né attività libero-professionale intramuraria.

Nel limite del 2% della dotazione organica della dirigenza medica, al personale a rapporto di lavoro coordinato e continuativo possono essere conferiti incarichi di dirigenza di struttura semplice o complessa, senza l’obbligo del rapporto esclusivo, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili.

– Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica per la cessazione dei rapporti convenzionati

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l’applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50.

Il personale medico universitario, di cui all’art. 102 del DPR 11 luglio 1980, n.382, cessa dalla direzione delle strutture assistenziali al raggiungimento di 67 anni.

Il personale già in servizio cessa dalla predetta direzione al compimento dell’età di 70 anni, se alla data del 31 dicembre 1999 ha compiuto 66 anni.

Il personale medico universitario che ha già compiuto i 70 anni termina dalla predetta direzione alla fine dell’anno accademico in corso.

Le aziende sanitarie possono trattenere in servizio, di anno in anno, dirigenti medici di struttura complessa per un periodo comunque non superiore ad un triennio. Per lo stesso periodo e con le medesime modalità le aziende sanitarie possono confermare nella direzione di strutture assistenziali personale medico universitario oltre il limite di età di 67 anni.

(Gennaio 2002)

Redazione

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