L’esercizio da parte del privato della facoltà di regolarizzare la propria posizione inibisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amm.ne, almeno sino a quando questa non si sia pronunziata negativamente sull’istanza stessa.
L’applicazione di tale principio determina – sotto il profilo processuale – la carenza di interesse all’impugnativa del provvedimento sanzionatorio rispetto al quale venga proposta istanza ex art. 13 l. n. 47/1985 e la “traslazione” dell’interesse ad impugnare verso il provvedimento che – eventualmente – respinga detta istanza e disponga ex novo la demolizione.
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T.A.R. Sicilia Palermo, I Sezione
Sentenza 21 febbraio 2002 n. 566
sul ricorso n. 294/2002 sezione I, proposto dai sigg.ri Temperino Pietro e Cardillo Giuseppina, rapp.ti e difesi dall’Avv. Vito Giovia, domiciliati per legge presso la segreteria di questo Tribunale, in Palermo, via Butera n. 6;
Contro
– il Comune di Montelepre, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
Per l’annullamento
dell’ordinanza n. 11 del 9.11.2001 del Comune di Montelepre, con la quale si ordina ai ricorrenti di demolire alcune opere edili meglio in essa descritte e specificate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla camera di consiglio del 6.02.2002 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;
Udito l’avv.to Carmelo La Fauci Belponer, in sostituzione dell’avv.to Vito Giovia, per i ricorrenti;
Visti gli artt. 21 e 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare – la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata, anche con riferimento a precedenti analoghi, in ipotesi di manifesta inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che risulta documentata l’avvenuta presentazione, in data anteriore alla proposizione del ricorso all’esame, di istanza ex art. 13 l. n. 47/1985 per l’accertamento di conformità delle opere abusive di cui all’impugnata ordinanza di demolizione ed il conseguimento della relativa concessione edile in sanatoria;
Ritenuto il costante orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (da ultimo, sez. I n. 1399/2000 e n. 1262/2001) secondo il quale:
a) l’esercizio da parte del privato della facoltà di regolarizzare la propria posizione – per altro espressamente prevista dalla legge – inibisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amm.ne, almeno sino a quando questa non si sia pronunziata negativamente sull’istanza stessa;
b) l’applicazione di tale principio determina – sotto il profilo processuale – la carenza di interesse all’impugnativa del provvedimento sanzionatorio rispetto al quale venga proposta istanza ex art. 13 l. n. 47/1985 e la “traslazione” dell’interesse ad impugnare verso il provvedimento che – eventualmente – respinga detta istanza e disponga ex novo la demolizione;
Considerato, pertanto, che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione dell’atto censurato;
Considerato che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, in assenza di costituzione dell’amm.ne comunale intimata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
(…)
(Giorgio Giallombardo, Presidente; Salvatore Veneziano, Estensore)