Presentato al Senato un ddl per il recepimento della Direttiva 2000/31/CE

Progetto di legge S. 1767

Disciplina di taluni aspetti giuridici del commercio elettronico in attuazione della direttiva 2000/31/CE

Il 10 ottobre 2002 è stato presentato al Senato un disegno di legge con l’intento di recepire finalmente la direttiva del Parlamento europeo dell’8 giugno 2000 relativa al commercio elettronico.

Quanto al suo contenuto, il progetto si spinge oltre il mero recepimento della direttiva, in quanto esso contiene un esplicito riferimento alla materia della tutela del consumatore (art. 11), ed un Fondo di garanzia a tutela della regolare conclusione della transazione on line (art. 12).

Con riferimento alla tutela del consumatore, si legge nella relazione che accompagna il progetto che “a fronte di un testo comunitario ove viene prevista una disciplina comune ad ogni tipologia di utente dei servizi della società dell’informazione, si è ritenuto opportuno prevedere espliciti riferimenti alla materia della tutela del consumatore, la quale, ad oggi, viene regolamentata da discipline di settore”, con l’obiettivo di evitare le “esistenti frammentazioni delle discipline applicabili alle contrattazioni tra consumatori ed imprese”.

Quanto al Fondo di garanzia, questo è stato introdotto sulla considerazione che “la pratica commerciale – si legge ancora nella relazione – rappresenta spesso situazioni di irrecuperabilità di crediti, o di impossibilità di richiedere adeguata assistenza post-vendita, sino ai casi di impossibilità di azionare procedure idonee a garantire la solvibilità della parte resasi inadempiente alle obbligazioni oggetto del servizio on line”. Si tratta di uno strumento già esistente nel nostro ordinamento, previsto dal DM 23 luglio 1999, n. 349 a tutela del consumatore-viaggiatore.

Qui di seguito il testo del progetto di legge.

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Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. In relazione ai princìpi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull’Unione europea e nelle normative comunitarie derivate, la presente legge intende garantire lo sviluppo del commercio elettronico e dei servizi della società dell’informazione.

2. In particolare, le disposizioni della presente legge tendono:

a) a garantire la certezza del diritto ed un elevato standard di tutela dei diritti dei consumatori, e dei destinatari nell’utilizzo dei servizi della società dell’informazione;

b) a garantire lo sviluppo delle imprese operanti nel settore della società dell’informazione;

c) ad assicurare, in ambito nazionale, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione nel rispetto delle leggi e dei princìpi di ordine pubblico e buon costume già vigenti nell’ordinamento nazionale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) servizi della società dell’informazione: qualsiasi servizio prestato normalmente, dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettriche di elaborazione e di memorizzazione dati, ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi, compresa la trasmissione di informazioni e la fornitura di accesso ad una rete di comunicazione;

b) prestatore: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;

c) prestatore stabilito: la persona fisica o giuridica che esercita effettivamente ed a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile;

d) destinatario del servizio: la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione;

e) consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca per fini estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

f) comunicazioni commerciali: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa o di una persona che esercita attività commerciale, industriale, artigianale o libera professione. Non rientrano in tale categoria le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di un’impresa o persona, elaborate indipendentemente da essa, ed in particolare se a titolo gratuito;

g) caching: l’attività di mera memorizzazione temporanea dei dati;

h) trasportatore di dati: il prestatore di un servizio della società dell’informazione che si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione su cui siano trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi, ed alla mera attività di memorizzazione temporanea dei dati forniti dal destinatario del servizio.

Art. 3.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutti i servizi della società dell’informazione, con l’esclusione dei servizi relativi:

a) a giochi di fortuna, lotterie e scommesse che comportino una posta pecuniaria, con esclusione delle promozioni aventi l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi, ed in cui gli eventuali pagamenti servano unicamente per acquistare i beni o servizi promossi;

b) alla radiodiffusione televisiva e sonora;

c) all’impiego di posta elettronica o di altre comunicazioni individuali da parte di persone fisiche che operino al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale, anche ove tali comunicazioni vengano utilizzate al fine di concludere contratti tra tali persone;

d) alle relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro;

e) al settore tributario;

f) all’attività di notai o di altre professioni equivalenti;

g) alla rappresentanza e difesa processuale.

Capo II

IL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI

Art. 4.

(Informazioni generali)

1. Il prestatore rende accessibile, ed in modo permanente, ai destinatari del servizio ed al Dipartimento per l’innovazione tecnologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001, le seguenti informazioni:

a) il proprio nome, marchio o ditta;

b) l’indirizzo geografico dello stabilimento del prestatore e, ove lo stabilimento si trovi al di fuori del territorio nazionale, la sede dell’eventuale rappresentate sul territorio nazionale;

c) gli elementi identificativi del luogo o del responsabile presso cui effettuare ogni tipo di comunicazione, compreso l’indirizzo di posta elettronica;

d) ove il prestatore sia iscritto in un registro del commercio, nazionale o straniero, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto registro;

e) ove il prestatore eserciti un’attività soggetta ad IVA, il relativo numero di identificazione;

f) ove il prestatore eserciti attività commerciale svolta nei confronti del consumatore finale, con le caratteristiche di commercio interno, con esclusione dell’attività di commercio all’ingrosso, le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Informazioni al destinatario del servizio)

1. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 4, il prestatore fornisce al destinatario del servizio le seguenti informazioni:

a) identificazione chiara della comunicazione, come comunicazione commerciale;

b) dati identificativi della persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale;

c) le caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

d) il prezzo del bene o del servizio offerto, individuando separatamente gli importi relativi alle imposte, i costi di consegna, ed eventuali modifiche al prezzo dovute al cambio di moneta;

e) le offerte promozionali e gli sconti che devono essere chiaramente identificabili come tali;

f) in caso di fornitura di beni mobili, il produttore del bene, ed i relativi dati identificativi;

g) ove si tratti di servizi, la durata del servizio e le relative procedure per la richiesta del rinnovo del servizio, con esclusione del suo rinnovo tacito;

h) i tempi necessari per la fornitura del bene o del servizio;

i) la durata della validità dell’offerta;

l) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti e loro durata;

m) le modalità di accesso alla Commissione di cui all’articolo 13 della presente legge.

2. Tutte le informazioni previste dalla presente legge sono fornite nella lingua del destinatario del servizio.

Art. 6.

(Comunicazioni commerciali non sollecitate)

1. Sono vietate comunicazioni commerciali per posta elettronica non sollecitate dal destinatario del servizio.

2. Ove il destinatario del servizio acconsenta espressamente alla ricezione di comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica, tali comunicazioni devono essere identificabili come tali.

Art. 7.

(Informazioni relative alla conclusione del contratto)

1. Prima della conclusione del contratto il destinatario del servizio dove ricevere le seguenti informazioni:

a) le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge;

b) l’indicazione delle varie fasi tecniche necessarie alla conclusione del contratto;

c) le informazioni relative alla eventuale archiviazione del contratto concluso e l’utilizzo, da parte del prestatore del servizio, dei dati memorizzati;

d) l’indicazione degli eventuali codici di condotta a cui il prestatore aderisca, fornendo le istruzioni con cui accedervi;

e) ove il pagamento avvenga mediante carta di credito, con procedura on-line, l’indicazione dell’istituto di credito che provvede alla transazione e gli strumenti elettronici utilizzati a tutela dei dati bancari del contraente.

Capo III

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PER VIA TELEMATICA

Art. 8.

(Conclusione dei contratti per via telematica)

1. A seguito dell’inoltro dell’ordine di fornitura del bene o del servizio da parte del destinatario del servizio della società dell’informazione tramite strumenti tecnologici, il contratto è concluso nel momento in cui il prestatore del servizio comunichi, anch’esso tramite strumenti tecnologici, l’accettazione dell’ordine inoltrato, anche tramite l’utilizzo di firma digitale.

2. Il contratto deve considerarsi concluso nel tempo e nel luogo in cui il destinatario del servizio ha avuto conoscenza dell’accettazione del prestatore.

3. Il prestatore del servizio deve mettere a disposizione del destinatario gli strumenti tecnici adeguati al fine di:

a) poter correggere eventuali errori di inserimento dei dati, prima dell’inoltro dell’ordine;

b) memorizzare su supporto durevole e riprodurre i dati identificativi il contenuto contrattuale, le singole clausole, e la data di conclusione del medesimo.

4. Il prestatore del servizio comunica l’accettazione di cui al comma 1 per via telematica, senza ingiustificato ritardo.

5. L’ingiustificato ritardo della comunicazione di cui al comma 4 autorizza il destinatario del servizio alla richiesta di risoluzione contrattuale.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambi di messaggi di posta elettronica, ai contratti aventi ad oggetto la costituzione o trasferimento di diritti relativi a beni immobili, contratti relativi a gare pubbliche di appalto, relativi a diritti reali o personali di garanzia, contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

7. Ove il contratto venga concluso mediante l’utilizzo della firma digitale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

Art. 9.

(Forniture non richieste)

1. È vietata la fornitura di beni o servizi non richiesti, in mancanza di una previa ordinazione da parte del destinatario del servizio.

2. Ad eccezione dell’invio gratuito di campioni o prodotti a scopi promozionali, il destinatario del servizio non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva per la fornitura non richiesta.

Capo IV

RESPONSABILITÀ

Art. 10.

(Responsabilità)

1. Il prestatore del servizio della società dell’informazione è responsabile sotto ogni profilo, civile, penale ed amministrativo, delle informazioni trasmesse per via elettronica.

2. La responsabilità di cui al comma 1 viene meno ove il prestatore del servizio si limiti ad esercitare l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), della presente legge, a condizione che:

a) non dia origine alla trasmissione dei dati;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione;

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;

d) agisca prontamente per rimuovere le informazioni memorizzate o per disabilitarne l’accesso non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni siano state da terzi rimosse dal luogo in cui si trovavano inizialmente sulla rete o che il loro accesso sia stato disabilitato, o che un organo giurisdizionale o autorità amministrativa ne abbia disposto la rimozione o la disabilitazione all’accesso;

e) nel caso di memorizzazione di dati fornite dal destinatario del servizio, non sia al corrente che l’attività o l’informazione sia illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, dimostri di non essere al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione o, non appena a conoscenza di tali fatti, agisca con immediatezza, secondo le ordinarie regole di diligenza, al fine di rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso.

Capo V

NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 11

(Consumatore quale destinatario del servizio della società dell’informazione)

1. Qualora il destinatario del servizio della società dell’informazione sia un consumatore, così come identificato all’articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge alla transazione eseguita mediante strumenti informatici, si applicano, oltre alle norme del codice civile, tutte le disposizioni più favorevoli vigenti, poste a tutela del consumatore, ed in particolare:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224;

b) la legge 10 aprile 1991, n. 126;

c) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73;

d) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

e) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111;

f) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;

g) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;

h) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427;

i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, articoli 1519-bis e seguenti, dal codice civile.

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12

(Fondo di garanzia)

1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di documentata insolvenza, fallimento del prestatore del servizio o comprovata impossibilità nel recupero del credito verso il prestatore stesso o inadempimento nell’esecuzione del contratto concluso per via telematica, il rimborso delle somme versate al prestatore del servizio inadempiente, insolvente o fallito.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari all’1 per cento dell’ammontare delle transazioni concluse per via telematica con destinatari del servizio della società dell’informazione con sede o domicilio nel territorio nazionale.

3. Le procedure di accesso al fondo e le modalità di erogazione dei rimborsi richiesti, sono determinate con apposito regolamento di attuazione.

Art. 13

(Composizione stragiudiziale delle controversie)

1. È istituita, presso il Ministero delle attività produttive una commissione di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti sull’esecuzione delle transazione avvenute con strumenti telematici, di seguito denominata «commissione».

2. La commissione è formata da un rappresentante delle associazioni dei consumatori riconosciute in base alle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, un rappresentante delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed un rappresentante del Ministero delle attività produttive.

3. La commissione è adita con richiesta congiunta delle parti contrattuali ed il verbale di composizione stragiudiziale della controversia costituisce titolo esecutivo.

4. I tempi, le modalità e le disposizioni per lo svolgimento dell’attività della commissione sono determinate con apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Ricorsi giurisdizionali)

1. È fatto salva la facoltà delle parti di esperire gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionali per la tutela dei propri diritti ed interessi.

2. Ove parte in causa sia un prestatore di servizio della società dell’informazione non avente sede o rappresentanza legale nel territorio nazionale, sono fatte salve le norme di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e alla legge 21 giugno 1971, n. 804.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.500 euro il prestatore che contravvenga alle norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 10, comma 2, della presente legge, ed in caso di contrasti con il consumatore, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185. Tali somme confluiranno nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 12.

2. In caso di particolare gravità o recidiva, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, competente ad emanare le sanzioni previste dal presente articolo, potrà raddoppiare i limiti minimo e massimo delle sanzioni e sospendere l’attività del prestatore per un periodo di tempo sino a trenta giorni, in relazione alla gravità della violazione.

Redazione

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