Il Ministro invita a negoziare condizioni diverse da quelle legali

Il Ministro Tremonti invita i responsabili dell’attività contrattuale nelle P.A. “… a valutare l’opportunità, nell’ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell’amministrazione debitrice …”.

Ricordiamo che, per i contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002, si applicano le previsioni introdotte dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

L’art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002 prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Gli interessi moratori non spettano solo se “il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 3 d.l.vo n. 231/2002).

E, peraltro, “il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salvo la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile” (art. 6 d.l.vo n. 231/2002).

Le parti, infine, hanno la facoltà di concordare per iscritto un termine di pagamento superiore a quello indicato nel comma 1 dello stesso art. 4 e un saggio degli interessi per ritardato pagamento diverso da quello fissato nel medesimo art. 5, sempre nei limiti consentiti dall’art. 7 che sanziona con la nullità le condizioni risultanti gravemente inique nei confronti del creditore (cfr., art. 4 c. 4 ed art. 5 c. 1).

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Circolare 14 gennaio 2003 n. 1

Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, i cui ambiti di applicabilita’, oggettivo e soggettivo sono rinvenibili negli articoli 1 e 2 del predetto decreto.

Il provvedimento in parola, che si applica ai contratti conclusi dall’8 agosto 2002, postula da parte degli addetti ai centri di responsabilita’, deputati agli acquisti, comportamenti e iniziative per velocizzare il sistema dei pagamenti relativo alle forniture di beni e servizi, pena l’aggravio di oneri per la finanza pubblica comportanti accertamento di responsabilita’ per danno all’erario.

Pertanto i dirigenti e gli addetti ai centri di costo delle amministrazioni e degli enti in indirizzo provvederanno a snellire, anche mediante informatizzazione, le procedure seguite, dalla fase dell’ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformita’ e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonche’ il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie, volti ad evitare l’accollo di maggiori costi che determinerebbero una lievitazione della spesa pubblica.

Infatti l’art, 4 del decreto legislativo n. 231/2002 prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori — pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, maggiorato di sette punti (art. 5) — dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Inoltre, ex art. 3 del decreto legislativo de quo, non spettano interessi moratori soltanto nell’ipotesi in cui “il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e’ stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Meritevoli di speciale attenzione risultano poi le disposizioni di cui all’art. 6, per le quali “il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salvo la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile”.

Corre altresi’ l’obbligo di precisare che l’art. 4, comma 4 e l’art. 5, comma 1, riservano rispettivamente alle parti la facolta’ di concordare per iscritto un termine di pagamento superiore a quello indicato nel comma 1 dello stesso art. 4 e un saggio degli interessi per ritardato pagamento diverso da quello fissato nel medesimo art. 5, sempre nei limiti consentiti dall’art. 7 che sanziona con la nullita’ le condizioni risultanti gravemente inique nei confronti del creditore.

Si invitano, pertanto, i responsabili dell’attivita’ contrattuale a valutare l’opportunita’, nell’ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell’amministrazione debitrice.

Il quadro normativo rappresentato presuppone una P.A. al passo con i tempi, comportamenti virtuosi ed una particolare ed attenta cura da parte dei responsabili nella materia in esame e nella gestione delle relative risorse di bilancio.

Si confida nella puntuale osservanza della presente.

Roma, 14 gennaio 2003

(Il Ministro: Tremonti)

Redazione

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