T.A.R. Valle d’Aosta n. 6, 16 I 2002

Il ricorrente, nel caso in esame, impugnava la non ammissione alla preselezione per la frequentazione di un corso regionale di formazione. Inoltre, in relazione alla pubblicazione su internet di un avviso che invitava gli interessati a non presentare le proprie istanze di partecipazione per “esaurimento dei posti disponibili”, riteneva che esso costituisse una “illegittima ed arbitraria anticipazione del termine di ricezione delle domande”, integrandosi, in tal modo, una “comunicazione di un provvedimento lesivo”.

Il TAR Aosta ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza di un provvedimento impugnabile, in quanto non risultano agli atti prove che attestino la presentazione di una domanda di partecipazione alla preselezione, nè, tanto meno, l’esistenza di un provvedimento di risposta.

Quanto all’avviso telematico, il Collegio, prescindendo dal fatto che detto avviso non è stato oggetto di un espressa impugnativa, ha osservato come esso non fosse, comunque, impugnabile, in quanto inidoneo a produrre un definitivo arresto procedimentale nei confronti di chi, intenzionato a presentare domanda di partecipazione, avrebbe potuto comunque presentarla nei termini espressamente previsti dal bando, sia a mani che a mezzo posta.

In altri termini, il Giudice Amministrativo ha escluso l’impugnabilità dell’avviso telematico in parola, ma non in astratto, per la sua forma elettronica, bensì in concreto, e sulla scorta dei principi generali sull’atto amministrativo, in quanto, come precisato in giurisprudenza, non é impugnabile la determinazione amministrativa non idonea a produrre un definitivo arresto procedimentale.

Quì di seguito il testo della decisione.

———

Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta

Sentenza numero 6 del 12 dicembre 2001 – 16 gennaio 2002

(…)

Sul ricorso n. 37/2001 proposto da ****

contro

l’ASSOCIAZIONE *** SCI

e nei confronti della

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del suo Presidente pro tempore non costituita in giudizio;

per l’annullamento – previa sospensione – con tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi, della non ammissione del ricorrente – implicita nel rifiuto oppostogli alla ricezione della sua domanda di partecipazione – alla preselezione per la frequentazione del corso regionale di formazione alla professione di maestro di sci, nonché ove occorrente ed in partibus quibus, del presupposto bando di concorso datato 14/2/2001 indetto da *** per l’ammissione al “28° Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di sci alpino LORENZO PARIS -biennio 2001/2002- nelle parti in cui prevede un numero limitato di iscrizioni alla preselezione (n. 120, di cui solo 15 riservate ai non residenti nella Regione Valle d’Aosta), e non indica i criteri per la formazione della relativa graduatoria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, relatore il Consigliere avv. Mario Arosio, l’avv. *** per il ricorrente e l’avv. *** per l’associazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 10 aprile 2001 alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’11 aprile 2001 all’Associazione ***, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, con tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi, la non ammissione del ricorrente – implicita nel rifiuto oppostogli alla ricezione della sua domanda di partecipazione – alla preselezione per la frequentazione del corso regionale di formazione alla professione di maestro di sci, nonché ove occorrente ed in partibus quibus, del presupposto bando di concorso datato 14/2/2001 indetto da *** per l’ammissione al “28° Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di sci alpino LORENZO PARIS -biennio 2001/2002- nelle parti in cui prevede un numero limitato di iscrizioni alla preselezione (n. 120, di cui solo 15 riservate ai non residenti nella Regione Valle d’Aosta), e non indica i criteri per la formazione della relativa graduatoria.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce vari motivi sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’Associazione ***, chiedendo la reiezione sia del ricorso, in quanto inammissibile sotto vari profili e, comunque, infondato, sia dell’istanza di sospensiva.

All’udienza del 12 dicembre 2001 la causa, previa rinuncia della difesa del ricorrente all’istanza di sospensiva, è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso in esame è rivolto avverso la non ammissione del ricorrente – implicita nel rifiuto oppostogli alla ricezione della sua domanda di partecipazione – alla preselezione per la frequentazione del corso regionale di formazione alla professione di maestro di sci, nonché ove occorrente ed in partibus quibus, del presupposto bando di concorso datato 14/2/2001 indetto da *** per l’ammissione al “28° Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di sci alpino LORENZO PARIS -biennio 2001/2002- nelle parti in cui prevede un numero limitato di iscrizioni alla preselezione (n. 120, di cui solo 15 riservate ai non residenti nella Regione Valle d’Aosta), e non indica i criteri per la formazione della relativa graduatoria, nonché avverso tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi.

2. Il ricorso si appalesa inammissibile per mancanza di un provvedimento impugnabile, conformemente a quanto eccepito dalla difesa dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci.

In effetti agli atti non v’è alcuna prova (e neppure alcun principio di prova) che il ricorrente abbia presentato una domanda di partecipazione alla preselezione per la frequentazione del corso regionale di formazione alla professione di maestro di sci e che alla stessa sia stato opposto un rifiuto verbale.

D’altro canto ove il ricorrente avesse voluto ottenere la prova di tale presentazione, sarebbe stato sufficiente spedire la propria domanda a mezzo posta, come previsto espressamente dal bando.

Né appare condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui la pubblicazione in data 1° marzo 2001 sul sito Internet www.maestridisci.com di un avviso dell’Associazione ***, che invitava gli interessati a non presentare le proprie istanze di partecipazione per “esaurimento dei posti disponibili” riservati ai non residenti, si configurerebbe come una “illegittima ed arbitraria anticipazione del termine di ricezione delle domande” e, quindi, come “la comunicazione di un provvedimento lesivo”.

Il Collegio osserva che, anche a prescindere dal fatto che detto avviso telematico (di cui è stata depositata copia in data 21 novembre 2001 al doc. 3 del ricorrente) non è stato oggetto di un espressa impugnativa, è di tutta evidenza che trattasi di atto inidoneo a produrre un definitivo arresto procedimentale nei confronti di chi, trovandosi nelle condizioni del ricorrente, fosse intenzionato a presentare la domanda di partecipazione de qua.

In esso è scritto testualmente “1 marzo 2001 – 28° corso Regionale di formazione aspiranti maestri di sci ALPINO: Si informa che il numero dei posti riservati ai non residenti in Valle d’Aosta è COMPLETO (omissis) ASTENERSI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, GRAZIE”.

Non è dubitabile che tale comunicazione informale non ha alcuna efficacia nei confronti degli aspiranti a presentare la domanda di partecipazione de qua, né può esplicare alcun effetto preclusivo, dal momento che gli stessi conservavano, come previsto espressamente dal bando, la possibilità di presentare la domanda stessa sia direttamente alla segreteria dell’Associazione, sia a mezzo posta.

Come è stato precisato in giurisprudenza é impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto lesiva di situazioni giuridiche esterne, ogni determinazione amministrativa idonea a produrre un definitivo arresto procedimentale, in quanto gli interessi cosiddetti pretensivi (quelli, cioé, che aspettano da un provvedimento positivo dell’amministrazione il loro concreto soddisfacimento) non altrimenti potrebbero essere tutelati se non azionando l’interesse (strumentale) all’eliminazione dell’atto o comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento (Cons. St. a. plen. 10 luglio 1986 n. 8; T.A.R. Marche 23 aprile 1993, n. 268).

Nella fattispecie in esame manca la prova dell’esistenza di una determinazione amministrativa che abbia escluso il ricorrente dalla partecipazione al corso de quo.

3. Il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

(Presidente Guida; Estensore Arosio)

Redazione

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