Circolare 7 agosto 2003 sulla Consip

Assessorato regionale alla Presidenza

Circolare 7 agosto 2003.

(GURS 29 agosto 2003 n. 38)

Legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, art. 36. Disposizioni in materia di approvvigionamenti di beni e servizi delle Amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni.

(Agli Assessorati regionali; A tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali; Alle Province Regionali; Agli Uffici Speciali; Alle Amministrazioni Comunali)

Com’è noto, con l’art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è stata introdotta nell’ordinamento della Regione siciliana la norma relativa all’adesione al circuito nazionale degli acquisti attraverso l’utilizzazione delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 del l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche.

Successivamente con l’art. 16 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e con l’art. 36 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono state apportate modifiche al citato art. 8.

Al fine di realizzare un’efficace razionalizzazione della spesa per beni e servizi nella Regione siciliana, si richiamano le modalità applicative di carattere generale che devono essere rispettate dalle amministrazioni, aziende ed enti in indirizzo, ivi compresi enti ed aziende dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, nonché associazioni e consorzi di enti locali territoriali e/o istituzionali.

– Convenzioni

A far data dall’entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003, tutte le amministrazioni in indirizzo sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando esclusivamente le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi del comma 1 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche.

Il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, che prevedeva la possibilità alternativa di procedere all’acquisto di beni e servizi purché a prezzi inferiori a quelli oggetto delle convenzioni Consip, è stato infatti sostituito dal comma 3 dell’art. 36 della citata legge regionale n. 4/2003, concernente il divieto di frazionamento delle forniture.

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8 della legge regionale n. 20/2001, così come modificato dal comma 2 dell’art. 36 della citata legge regionale n. 4/2003, l’adesione alle convenzioni è obbligatoria per approvvigionamenti di beni e servizi di importo complessivo superiore a 100.000,00 euro.

Le amministrazioni in indirizzo sono autorizzate ad approvvigionarsi in forma autonoma, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per beni e servizi corrispondenti alle proprie esigenze, per i quali Consip S.p.A. non abbia attivato le relative convenzioni.

– Divieto di frazionamento della fornitura

Si rammenta l’assoluto divieto, introdotto dal comma 3 dell’art. 36 della legge regionale n. 4/2003, di frazionare la fornitura di beni e servizi in più appalti allo scopo di sottrarre la procedura all’applicazione del pre-detto art. 36.

– Contratti in corso

I contratti in corso si intendono conclusi alla scadenza naturale e non potranno essere oggetto di estensioni o proroghe di alcun genere.

Gli Assessorati regionali competenti, che esercitano tutela, vigilanza e controllo sugli enti interessati dalla pre sente circolare, provvederanno, ciascuno per la propria parte, a diramare eventuali circolari applicative sulle modalità di approvvigionamento di beni e servizi.

La presente circolare sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

L’Assessore (Costa)

Redazione

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