L’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” (G.U. 2 ottobre 2003 n. 229 S.O. n. 157), contiene nuove previsione in materia di condono edilizio.
Riportiamo:
A) La relazione del Governo
B) Il testo dell’art. 32, in vigore dal 2 ottobre.
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A) La relazione del Governo al ddl n. 2518 AS, di conversione del d.l. 269/2003.
“… L’articolo 32 reca misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica. Il fenomeno dell’abusivismo edilizio, già oggetto di attenzione legislativa, assume in talune zone del Paese dimensioni e caratteristiche di particolare rilevanza. L’attività di vigilanza solo parzialmente riesce a contrastare il fenomeno, anche in ragione di una molteplicità di cause concorrenti, quali, ad esempio, le difficoltà di procedura delle azione di repressione, il rilevante contenzioso amministrativo che viene aperto al solo scopo di procrastinare ed impedire la demolizione dei manufatti abusivi, la scarsa disponibilità delle imprese – in particolare nel sud dell’Italia – a partecipare alle gare per l’affidamento delle demolizioni stesse. Non bisogna, poi, dimenticare una serie di fattori di natura sociale, economica, culturale, nonchè di carattere tecnico-urbanistico che contribuiscono ad accentuare il problema.
In ogni caso il fenomeno dell’abusivismo assume la maggiore aggressività nei confronti del territorio sottoposto a tutela, in quanto compromette beni non più riproducibili e di alto valore storico, ambientale, paesistico e naturalistico.
Occorre ricordare che, oltre al procedimento ordinario di cui all’articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, due successive normative (la legge 12 luglio 1991, n. 203, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, e la legge 23 dicembre 1996, n. 662) hanno previsto ulteriori procedure per la demolizione delle opere abusive, mediante il ricorso all’intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa con le seguenti modalità:
a) tramite il Comitato centrale (istituito presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 17-bis della citata legge n. 203 del 1991) e secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione (decreto interministeriale del 12 luglio 1993, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1993, n. 221) nel caso di opere abusive realizzate su suoli demaniali ovvero nel caso di beni immobili abusivi confiscati a soggetti condannati per il coinvolgimento in attività criminali, qualora sia andata deserta la gara per l’aggiudicazione dei lavori di demolizione ed esista carenza di mezzi tecnici;
b) tramite la convenzione, e le procedure ivi previste, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, nel caso di opere abusive realizzate su suoli privati. La convenzione consente la possibilità di avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa anche da parte delle amministrazioni competenti nel caso di opere abusive realizzate su aree boscate e territori montani, gravate da usi civici o di pregio storico-artistico e archeologico, ovvero ambientale e paesistico, secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.
In tale contesto, caratterizzato del resto dalla cronica scarsità di risorse degli enti locali per attuare le demolizioni nonché i conseguenti specifici interventi di riqualificazione dei nuclei interessati, il fenomeno dell’abusivismo edilizio ha registrato una crescita costante negli anni 1994-2003 pervenendo ai dati oggetto del presente provvedimento.
In tale quadro di riferimento, in attesa dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi desumibili dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entrato in vigore il 1º luglio 2003, tenendo conto della riforma del titolo V della Costituzione, il presente provvedimento si propone di incentivare la repressione e la riqualificazione degli abusi commessi, soprattutto sulle aree e negli immobili soggetti a tutti i tipi di vincoli di tutela, consentendo, però, di conseguire, alle condizioni ed ai limiti puntualmente stabiliti, la regolarizzazione delle opere edilizie esistenti.
Si rafforza, in primo luogo, l’attività di supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle amministrazioni comunali per l’attuazione della presente normativa in coordinamento con le altre due leggi sulla sanatoria degli illeciti edilizi.
In secondo luogo è previsto l’accantonamento di risorse finanziarie (50 milioni di euro) per una attività di sostegno alle politiche di riqualificazione urbanistica attivate dalle regioni, da attuare tramite protocolli di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i soggetti pubblici interessati.
Si prevedono, inoltre, interventi sanzionatori a carico degli enti territoriali in caso di inerzia nella adozione degli strumenti urbanistici generali, con i conseguenti poteri sostitutivi previsti nel relativo testo unico delle disposizioni in materia.
Si prevede, inoltre, l’attivazione a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, di un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, per la riqualificazione di ambiti territoriali particolarmente degradati con riferimento ai fenomeni di abusivismo edilizio da attuare, di intesa con i soggetti pubblici interessati, anche nell’ambito di varianti di recupero urbanistico presentate da soggetti privati nella logica della finanza di progetto finalizzata allo scopo.
Analogamente, si prevede l’attivazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, nonché di un programma d’interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.
Per tali programmi sono previsti complessivamente 250 milioni di euro.
Si istituisce, infine, presso la Cassa depositi e prestiti il fondo di rotazione di 50 milioni di euro per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari del potere di demolizione di anticipazioni, senza interessi, finalizzate alla copertura dei costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e delle relative spese giudiziarie, tecniche ed amministrative connesse estendendo a tutti i medesimi soggetti la facoltà di avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e si rendono effettivamente esercitabili le attività di monitoraggio e raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell’abusivismo edilizio a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La norma in questione mira a risolvere il complesso e delicato fenomeno della realizzazione di opere da parte di terzi su immobili di proprietà dello Stato.
Si tratta di un fenomeno di consistente diffusione che interessa sia il patrimonio sia il demanio dello Stato e che assume varie configurazione potendo riguardare sia grossi agglomerati urbani sia opere a sè stanti, sia l’ipotesi dello sconfinamento.
Tali opere sono in prevalenza costituite da edifici ad uso abitativo o commerciale ma anche da diverse tipologie di manufatti quali piazze, strade, parcheggi, e via dicendo, che irreversibilmente hanno inciso sull’assetto del territorio.
La problematica in argomento ha radici risalenti nel tempo e assume dalla metà degli anni cinquanta maggiore consistenza e visibilità.
Gli strumenti normativi e i mezzi ordinari di tutela a disposizione dell’apparato statale si sono fino ad ora dimostrati inadeguati ed inefficaci per una effettiva definizione del fenomeno in quanto molto spesso hanno esaurito la loro operatività senza addivenire al conseguimento di risultati concreti sfociando viceversa in contenziosi annosi e dispendiosi per l’erario. Infatti anche quando le procedure attivate sono pervenute a sentenze definitive favorevoli per lo Stato, questo non è mai riuscito, per molteplici ragioni, a darvi esecuzione.
Pertanto da più parti è stata sollecitata l’esigenza di introdurre nuovi e più efficaci strumenti di intervento che consentano di risolvere definitivamente la problematica.
Il legislatore, già con le disposizioni contenute nel decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, articolo 5-bis, ha affrontato il problema introducendo meccanismi di regolarizzazione per l’ipotesi di sconfinamento di opere di terzi su aree dello Stato, intervenendo in tal modo su una delle possibili tipologie di abuso ma senza esaurirne l’ampia casistica.
Pertanto le disposizioni contenute nella norma in esame mirano ad incidere in modo significativo su queste realtà mantenendo però un punto di equilibrio tra la necessità di recupero e risanamento e la salvaguardia della tutela dei beni pubblici, nel quadro delle più ampie esigenze di finanza pubblica. La norma infatti prevede all’articolo 3 per le aree soggette a vincolo un rigoroso iter procedurale a garanzia della piena ed effettiva tutela del vincolo ed individua inoltre una accorta procedura per il rilascio della concessione in sanatoria e della disponibilità alla cessione o al riconoscimento del diritto a mantenere l’opera che sottintende una penetrante istruttoria da parte degli uffici dell’Agenzia del demanio.
Con la norma in esame, inoltre:
– si disciplina nel dettaglio le modalità e la tempistica delle suddette procedure di regolarizzazione;
– si introduce la rivalutazione dei canoni demaniali marittimi recependo le esigenze vivamente avvertite e più volte rappresentate di procedere ad una revisione di tali importi.
Le entrate derivanti dalla concessione dei beni del demanio marittimo relativamente all’anno 2002 ammontano ad euro 46.882.560 al netto dei residui riferiti agli anni precedenti. Tale importo, di esigua consistenza se rapportato alla redditività dei beni in questione, rimane costante nel corso del tempo.
L’attuale normativa di riferimento – decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, – in materia di quantificazione dei canoni per concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative articola la loro misura base in relazione alla classificazione delle aree suddividendole in tre categorie in base alla loro valenza turistica e demandando alla regione il loro collocamento all’interno di queste. Per ogni categoria la norma stabilisce la misura base del canone attestandola a livelli comunque estremamente contenuti.
A distanza di dieci anni le regioni non hanno tuttavia ancora provveduto a tale classificazione facendo sì che i canoni per le concessioni demaniali marittime venissero calcolati applicando indistintamente su tutto il territorio nazionale la misura unitaria più bassa (risalente agli anni ’80) con grave pregiudizio per le entrate erariali.
Con l’articolo in questione si provvede a colmare tale insostenibile carenza con la previsione di adeguamenti delle misure unitarie di riferimento, compatibilmente con la pregnante finalità pubblica che inerisce all’utilizzo di tale tipologia di immobili:
– si introduce, a fini di miglioramento, tutela e valorizzazione delle aree demaniali, un ulteriore strumento di pianificazione degli interventi che vede coinvolti l’Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale previsione risponde all’esigenza di creare, con apposito stanziamento, degli strumenti di raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative di valorizzazione dei beni dello Stato al fine di coordinarne le attività garantendo in tal modo la maggiore fruibilità degli stessi in considerazione della molteplicità delle Amministrazioni interessate e la frammentazione delle competenze in materia;
– si mira a definire l’ambito delle opere edilizie esistenti, prive di legittimità, alle quali è consentito il rilascio di un titolo abilitativo edilizio in sanatoria sulla falsariga di quanto già disposto con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, che continuano ad applicarsi, ove compatibili, con le disposizioni di cui al presente provvedimento;
– si riproducono pressochè fedelmente le analoghe disposizioni contenute nell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (nuova volumetria non superiore al 30 per cento di quella originaria ovvero ampliamento non superiore a 750 metri cubi), riformulando e aggiornando le tipologie di illecito edilizio con i conseguenti effetti sulle condizioni che rendono le opere abusive suscettibili di sanatoria; contestualmente, però, è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano quelle per le quali è impossibile l’adeguamento antisismico, quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, quelle su immobili dichiarati monumento nazionale ovvero quelle realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi nelle aree diverse da quelle soggette a vincolo, l’ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale;
– si stabilisce il procedimento per la presentazione della domanda di definizione dell’illecito edilizio e prevede che le regioni, entro sessanta giorni, emanino le norme per la definizione del procedimento amministrativo di sanatoria del titolo abilitativo edilizio, con la possibilità di incrementare la misura dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento per l’attuazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e riqualificazione dei relativi nuclei interessati, nonché per il finanziamento dell’attività di vigilanza attraverso aerofotogrammetrie;
– si stabilisce la disapplicazione delle riduzioni degli oneri di concessione nonché la possibilità di incrementarli con legge regionale fino al 100 per cento e si prescrive che le amministrazioni comunali perimetrino gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri di concessione sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonchè per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale;
– si stabiliscono, infine, gli effetti del decorso del tempo ai fini della definizione degli illeciti edilizi e dei relativi reati pendenti;
– per la misura dell’oblazione e della anticipazione degli oneri di concessione si rinvia alla apposita tabella allegata dove sono indicate anche le modalità di versamento, stabilendo l’inapplicabilità delle riduzioni previste dalla legge n. 724 del 1994 e fissando il principio dell’applicazione a tali procedimenti dei medesimi diritti e oneri previsti per l’istruttoria dei titoli abilitativi edilizi disciplinati dai comuni per le medesime fattispecie di opere edilizie, con la possibilità per gli stessi di incrementarli fino ad un massimo del 10 per cento e prevedendo congrui incentivi finanziari ai comuni in grado di definire sollecitamente le domande di sanatoria edilizia, anche quelle ancora giacenti ai sensi delle leggi precedenti in materia;
– si provvede ad apportare le dovute modifiche alla legislazione vigente per armonizzarla alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, quali la disciplina del silenzio-rifiuto per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo, il raddoppio delle sanzioni pecuniarie e l’estensione agli atti «mortis causa» delle incommercialità dei beni abusivi non legittimati, nonché l’introduzione di norme procedimentali di maggiore efficacia per gli interventi di demolizione delle opere abusive o non sanabili, con particolare riguardo agli immobili soggetti a tutela;
– si prevede la copertura finanziaria delle varie azioni di repressione attuate anche tramite la demolizione, nonché riqualificazione territoriale, ambientale e paesaggistica …”.
(dalla relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 269/2003, presentato al Senato il 2 ottobre)
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B) Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269
“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”
(G.U. 2 ottobre 2003 n. 229 S.O. n. 157)
(…)
Articolo 32.
(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonchè per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d’intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall’abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell’ articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici.»
8. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest’ultimo termine, la regione ne dà comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici.».
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro peri i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alle regioni per l’esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l’importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’articolo 27, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall’autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell’interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell’abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all’articolo 31, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l’anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell’Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell’attestazione del pagamento all’erario della somma dovuta a titolo di indennità per l’occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all’illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell’immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall’ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l’attestazione dell’avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1º gennaio 2004 i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L’Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27, nonchè 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all’art. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall’approvazione del piano regionale di cui la comma 1 dell’articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente l’acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell’interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 28.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonchè per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonchè per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell’ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito edilizio, l’oblazione interamente corrisposta nonchè il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, produce gli effetti di cui all’articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonchè, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonchè il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all’articolo 48 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonchè le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell’allegato 1.
39. Ai fini della determinazione dell’oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonchè ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il trenta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
42. All’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall’abusivismo edilizio.».
43. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
–«Art. 32. – (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). – 1. Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1º aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 33.
4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla variazione del costo della vita, così come definito dall’ISTAT, al momento della determinazione di detto valore. L’atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell’importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall’Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».
44. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l’inizio» sono inserite le seguenti: «o l’esecuzione».
45. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: « 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «,nonchè in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
46. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonchè per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
48. All’articolo 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: «terzo mese» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
49. All’articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: «atti tra vivi» sono inserite le seguenti:«, nonchè mortis causa».
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.