DPCM 13 gennaio 2004

E’ stato pubblicato pubblicato in G.U. n. 89 del 27 aprile 2004 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004 contente le norme tecniche in materia di firma digitale.
Nel Decreto viene, tra l’altro, risolto il problema della perdita di efficacia del documento digitale con la scadenza del relativo certificato.
Infatti l’art. 52 del DPCM prevede l’estensione degli effetti del documento digitale ove al medesimo venga apposta una marca temporale. Naturalmente quest’ultima consentirà solo di allungare il termine di efficacia del documento digitale sino al limite di validità della marca temporale stessa, che potrebbe essere anche molto lungo (comunque oltre i tre anni di validità del certificato della firma digitale).
Ovviamente più lungo è il termine di validità della marca temporale maggiori precauzioni dovranno essere adottate per rendere “sicura” la certificazione derivante dall’apposizione della stessa.

Di seguito il testo del Decreto.

28/04/2004

Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004

Regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la

duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale,

dei
documenti informatici.

(G.U.
n.98 del 27 aprile 2004)

————————————————–

Il
Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante

testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione

amministrativa
e in particolare l’articolo 8, comma 2;

Visto
il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione
della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le
firme elettroniche;

Visto
l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista
la decisione della Commissione europea 14 luglio 2003, relativa alla
pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente
riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente
alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L
175/45 del 15 luglio 2003 che induce ad integrare in tal senso le
premesse del provvedimento;

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001,
con il quale è stata attribuita al Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l’altro, la delega ad
esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dello sviluppo
della società dell’informazione, nonché delle connesse
innovazioni per le amministrazioni pubbliche;

Sentito
il Ministro per la funzione pubblica;

Sentito
il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata
la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

DECRETA

TITOLO
I

DISPOSIZIONI
GENERALI

Art. 1

Definizioni

1.
Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni
contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Si
intende, inoltre, per:

a)
TESTO UNICO, il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b)
D
IPARTIMENTO, il
dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri o altro organismo di cui si avvale il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie;

c)
C
HIAVI, la coppia di
chiavi asimmetriche come definite all’articolo 22, comma 1,

lettera
b),
del testo unico;

d)
IMPRONTA di una sequenza
di simboli binari (bit),
la sequenza di simboli binari (
bit)
di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla
prima di una
opportuna
funzione di
hash;

e)

FUNZIONE DI HASH, una
funzione matematica che genera, a partire da una generica
sequenza di simboli
binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto

impossibile,
a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (
bit)
per le quali la funzione generi impronte uguali;

f)
EVIDENZA INFORMATICA, una
sequenza di simboli binari (bit)
che può essere

elaborata
da una procedura informatica;

g)
RIFERIMENTO TEMPORALE,
informazione, contenente la data e l’ora, che viene

associata
ad uno o più documenti informatici;

h)
VALIDAZIONE TEMPORALE, il
risultato della procedura informatica, con cui si

attribuisce,
ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale
opponibile ai terzi;

  1. MARCA
    TEMPORALE
    , un’evidenza informatica che consente la
    validazione temporale.

Art.
2

Ambito
di applicazione

1.
Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 8, comma
2, del testo unico, le

regole
tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme
digitali.

2.
Le disposizioni di cui al titolo II si applicano ai certificatori che
rilasciano al pubblico

certificati
qualificati ai sensi del testo unico.

3.
Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai sensi
del testo unico si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2,
anche le disposizioni di cui al titolo III.

4.
I certificatori accreditati devono disporre di un sistema di
validazione temporale
conforme
alle disposizioni di cui al titolo IV.

5.
Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri
dell’Unione europea e dello spazio economico europeo in conformità
alle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/93/CE, è
consentito di circolare liberamente nel mercato interno.

6.
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli Stati non
appartenenti all’Unione europea con i quali siano stati stipulati
specifici accordi di riconoscimento reciproco.

TITOLO
II

REGOLE
TECNICHE DI BASE

Art.
3

Norme
tecniche di riferimento

1.
I prodotti di firma digitale e i dispositivi sicuri di firma di cui
all’articolo 29-
sexies
del testo unico, devono
essere conformi alle norme generalmente riconosciute a livello
internazionale o individuate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all’articolo 9 della direttiva 1999/93/CE.

2.
Gli algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali e le
funzioni di
hash
sono

individuati
ai sensi del comma 1.

3.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro
tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e generata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione di una firma, non produce gli effetti di cui all’articolo
10, comma 3, del testo unico, se contiene macroistruzioni o codici
eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano
modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Art.
4

Caratteristiche
generali delle chiavi per la creazione e la verifica della firma

1.
Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma può
essere attribuita ad un solo titolare.

2.
Se il titolare appone la sua firma per mezzo di una procedura
automatica, deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le
altre in suo possesso.

3.
Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per
apporre la firma del medesimo titolare, deve essere utilizzata una
coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo.

4.
Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica della
firma ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti
tipologie:

a)
chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica delle
firme apposte o associate ai documenti;

b)
chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle
firme apposte o associate ai certificati qualificati, alle liste di
revoca (CRL) e sospensione (CSL), ovvero alla sottoscrizione dei
certificati relativi a chiavi di marcatura temporale;

c)
chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica
delle marche temporali.

5.
Non è consentito l’uso di una coppia di chiavi per funzioni
diverse da quelle previste, per ciascuna tipologia, dal precedente
comma 4.

6.
In deroga a quanto stabilito al comma 5, le chiavi di certificazione
di cui al comma 4, lettera b), possono essere utilizzate per altre
finalità previa autorizzazione da parte del Dipartimento.

7.
La robustezza delle chiavi deve essere tale da garantire un adeguato
livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.

Art.
5

Generazione
delle chiavi

1.
La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata mediante
dispositivi e procedure che assicurino, in rapporto allo stato delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, l’unicità e la
robustezza della coppia generata, nonché la segretezza della
chiave privata.

2.
Il sistema di generazione della coppia di chiavi deve comunque
assicurare:

a)
la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di
generazione e di verifica utilizzati;

b)
l’equiprobabilità di generazione di tutte le coppie
possibili;

  1. l’identificazione
    del soggetto che attiva la procedura di generazione.

Art.
6

Modalità
di generazione delle chiavi

1.
Le chiavi di certificazione possono essere generate esclusivamente
dal responsabile del servizio.

2.
Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o
dal certificatore.

3.
La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata,
autonomamente dal titolare, deve avvenire all’interno del dispositivo
sicuro per la generazione delle firme, che deve essere rilasciato o
indicato dal certificatore.

4.
Il certificatore deve assicurarsi che il dispositivo sicuro per la
generazione delle firme, da lui fornito o indicato, presenti le
caratteristiche e i requisiti di sicurezza
di
cui all’articolo 29-
sexies

del testo unico e
all’articolo 9 del presente decreto.

5.
Il titolare è tenuto ad utilizzare esclusivamente il
dispositivo fornito dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto
tra quelli indicati dal certificatore stesso.

Art.
7

Conservazione
delle chiavi

1.
È vietata la duplicazione della chiave privata e dei
dispositivi che la contengono.

2.
Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi
di certificazione vengano

esportate
purché ciò avvenga con modalità tali da non
ridurre il livello di sicurezza.

3.
Il titolare della coppia di chiavi deve:

a)
conservare con la massima diligenza la chiave privata o il
dispositivo che la contiene al fine di garantirne l’integrità
e la massima riservatezza;

b)
conservare le informazioni di abilitazione all’uso della chiave
privata
separatamente
dal dispositivo contenente la chiave;

c)
richiedere immediatamente la revoca dei certificati qualificati
relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di
cui abbia perduto il

possesso.

Art.
8

Generazione
delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma

1.
Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da
quello destinato all’uso della chiave privata, il sistema di
generazione deve assicurare:

a)
l’impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi
informazione, anche temporanea, prodotta durante l’esecuzione della
procedura;

b)
il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima
sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.

2.
Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato
esclusivamente a questa attività ed adeguatamente protetto
contro i rischi di interferenze ed intercettazioni.

3.
L’accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente
preventivamente identificato. Ogni sessione di lavoro deve essere
registrata nel giornale di controllo.

4.
Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l’intero
sistema deve procedere alla verifica della propria configurazione,
dell’autenticità ed integrità del
software
installato e dell’assenza
di programmi non previsti dalla procedura.

Art.
9

Dispositivi
sicuri e procedure per la generazione della firma

1.
In aggiunta a quanto previsto all’articolo 29-
sexies
del testo unico, la
generazione della firma deve avvenire all’interno di un dispositivo
sicuro di firma, così che non sia possibile l’intercettazione
della chiave privata utilizzata.

2.
Il dispositivo sicuro di firma deve poter essere attivato
esclusivamente dal titolare prima di procedere alla generazione della
firma.

3.
I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell’informazione, secondo i criteri indicati
all’articolo 53.

4.
La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma deve almeno
garantire:

a)
l’acquisizione da parte del certificatore dei dati
identificativi del dispositivo di firma utilizzato e la loro
associazione al titolare;

b)
la registrazione nel dispositivo di firma del certificato
qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.

5.
La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma può
prevedere, per l’utilizzo nelle procedure di verifica della
firma, la registrazione, nel dispositivo di firma, del certificato
elettronico relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui
corrispondente privata è stata utilizzata per sottoscrivere il
certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del
titolare;

6.
La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata nel
giornale di controllo.

7.
Il certificatore deve adottare, nel processo di personalizzazione del
dispositivo sicuro per la generazione delle firme, procedure atte ad
identificare il titolare di un dispositivo sicuro di firma e dei
certificati in esso contenuti.

Art.
10

Verifica
delle firme digitali

1.
I certificatori che rilasciano certificati qualificati devono fornire
ovvero indicare almeno un sistema che consenta di effettuare la
verifica delle firme digitali.

Art.
11

Informazioni
riguardanti i certificatori

1.
I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai
sensi del testo unico devono fornire al dipartimento le seguenti
informazioni e documenti:

a)
dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;

b)
residenza ovvero sede legale;

c)
sedi operative;

d)
rappresentante legale;

e)
certificati delle chiavi di certificazione;

f)
piano per la sicurezza contenuto in busta sigillata;

g)
manuale operativo di cui al successivo articolo 38;

h)
dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  1. dichiarazione
    di conformità ai requisiti previsti nel presente decreto;

  2. l)
    relazione sulla struttura organizzativa;

m)
copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi
dell’attività e dei danni causati a terzi.

2.
Il Dipartimento rende accessibili, in via telematica, le informazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), d).

3.
Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, e successive modificazioni, con
riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale
del Centro nazionale per l’informatica nelle pubbliche
amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei
regolamenti previsti dall’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59.

Art.
12

Comunicazione
tra certificatore e Dipartimento

1.
I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati
devono attenersi alle regole emanate dal Dipartimento per realizzare
un sistema di comunicazione sicuro attraverso il quale scambiare le
informazioni previste dal presente decreto.

Art.
13

Generazione
delle chiavi di certificazione

1.
La generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire in modo
conforme a quanto previsto dal presente Titolo.

2.
Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore deve generare
un certificato
sottoscritto
con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.

3.
I valori contenuti nei singoli campi del certificato delle chiavi di
certificazione
devono
essere codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome,
ragione o denominazione sociale del certificatore.

Art.
14

Generazione
dei certificati qualificati

1.
In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall’articolo
29-
bis del
testo unico prima di emettere il certificato qualificato il
certificatore deve:

a)
accertarsi dell’autenticità della richiesta;

b)
verificare il possesso della chiave privata e il corretto
funzionamento della coppia di chiavi.

2.
Il certificato qualificato deve essere generato con un sistema
conforme a quanto previsto dall’articolo 28.

3.
L’emissione dei certificati qualificati deve essere registrata
nel giornale di controllo

con
la specificazione della data e dell’ora della generazione.

4.
Il momento della generazione dei certificati deve essere attestato
tramite un

riferimento
temporale.

Art.
15

Informazioni
contenute nei certificati qualificati

1.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27-
bis
del testo unico, i
certificati

qualificati
devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a)
codice identificativo del titolare presso il certificatore;

b)
tipologia della coppia di chiavi in base all’uso cui sono
destinate.

2.
Le informazioni personali contenute nel certificato sono utilizzabili
unicamente per
identificare
il titolare della firma elettronica, per legittimare la
sottoscrizione del documento informatico, nonché per indicare
eventuali funzioni del titolare.

    3.
    I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato
    devono essere codificati in modo da non generare equivoci relativi
    al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.

4.
Il certificatore determina il periodo di validità dei
certificati qualificati in funzione della robustezza delle chiavi di
creazione e verifica impiegate e dei servizi cui essi sono destinati.

5.
Il certificatore custodisce le informazioni di cui all’articolo
29-
bis,
comma 2, lettera
m)
del testo unico, per un
periodo non inferiore a dieci anni dalla data di scadenza o revoca
del certificato qualificato.

Art.
16

Revoca
e sospensione del certificato qualificato

1.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-
septies
del testo unico, il
certificato qualificato deve essere revocato o sospeso dal
certificatore, ove quest’ultimo abbia notizia della
compromissione della chiave privata o del dispositivo per la
creazione della firma.

Art.
17

Revoca
dei certificati qualificati relativi a chiavi di sottoscrizione

1.
La revoca del certificato qualificato relativo a chiavi di
sottoscrizione viene effettuata dal certificatore mediante
l’inserimento del suo codice identificativo in una delle liste
di certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).

2.
Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della
segretezza della chiave privata, il certificatore deve procedere
tempestivamente alla pubblicazione dell’aggiornamento della lista di
revoca.

3.
La revoca dei certificati è annotata nel giornale di controllo
con la specificazione della data e dell’ora della pubblicazione
della nuova lista.

Art.
18

Revoca
su iniziativa del certificatore

1.
Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende
revocare un certificato qualificato deve darne preventiva
comunicazione al titolare, specificando i motivi della revoca nonché
la data e l’ora a partire dalla quale la revoca è efficace.

Art.
19

Revoca
su richiesta del titolare

1.
La richiesta di revoca deve essere inoltrata al certificatore munita
della sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua
decorrenza.

2.
Le modalità di inoltro della richiesta devono essere indicate
dal certificatore nel manuale operativo di cui al successivo articolo
38.

3.
Il certificatore deve verificare l’autenticità della richiesta
e procedere alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate
autentiche le richieste inoltrate con le modalità previste dal
comma 2.

4.
Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in
tempo utile l’autenticità della richiesta, procede alla
sospensione del certificato.

Art.
20

Revoca
su richiesta del terzo interessato

1.
La richiesta di revoca da parte del terzo interessato da cui derivano
i poteri di rappresentanza del titolare deve essere inoltrata al
certificatore munita di sottoscrizione e con la specificazione della
sua decorrenza.

2.
Il certificatore deve notificare la revoca al titolare.

3.
Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in
tempo utile l’autenticità della richiesta, procede alla
sospensione del certificato.

Art.
21

Sospensione
dei certificati qualificati

1.
La sospensione del certificato qualificato è effettuata dal
certificatore attraverso l’inserimento di tale certificato in
una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).

2.
La sospensione dei certificati è annotata nel giornale di
controllo con l’indicazione della data e dell’ora di
esecuzione dell’operazione.

Art.
22

Sospensione
su iniziativa del certificatore

1.
Salvo casi d’urgenza, che il certificatore è tenuto a
motivare contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, il
certificatore che intende sospendere un certificato qualificato deve
darne preventiva comunicazione al titolare specificando i motivi
della sospensione e la sua durata.

2.
L’avvenuta sospensione del certificato qualificato deve essere
tempestivamente comunicata al titolare specificando la data e l’ora a
partire dalla quale il certificato qualificato risulta sospeso.

3.
Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca
motivata dalla possibile compromissione della chiave privata, il
certificatore deve procedere tempestivamente alla pubblicazione della
sospensione.

Art.
23

Sospensione
su richiesta del titolare

1.
La richiesta di sospensione deve essere inoltrata al certificatore
munita della sottoscrizione del titolare e con la specificazione
della sua durata.

2.
Le modalità di inoltro della richiesta devono essere indicate
dal certificatore nel manuale operativo.

3.
Il certificatore deve verificare l’autenticità della richiesta
e procedere alla sospensione entro il termine richiesto. Sono
considerate autentiche le richieste inoltrate con le modalità
previste dal comma 2.

Art.
24

Sospensione
su richiesta del terzo interessato

1.
La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato, da cui
derivano i poteri di rappresentanza del titolare, deve essere
inoltrata al certificatore munita di sottoscrizione e con la
specificazione della sua durata.

  1. Il
    certificatore deve notificare la sospensione al titolare.

Art.
25

Sostituzione
delle chiavi di certificazione

1.
Almeno novanta giorni prima della scadenza del certificato relativo a
chiavi di certificazione il certificatore deve avviare la procedura
di sostituzione, generando, con le modalità previste
dall’articolo 13, una nuova coppia di chiavi.

2.
Il certificatore deve generare un certificato relativo alla nuova
chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata della vecchia
coppia ed uno relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto con
la chiave privata della nuova coppia.

3.
I certificati generati secondo quanto previsto dal comma 2 debbono
essere inviati al Dipartimento.

Art.
26

Revoca
dei certificati relativi a chiavi di certificazione

1.
La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di
certificazione è consentita solo nei seguenti casi:

a)
compromissione della chiave privata, intesa come diminuita
affidabilità nelle caratteristiche di sicurezza della chiave
privata.

b)
guasto del dispositivo di firma;

c)
cessazione dell’attività.

2.
La revoca deve essere notificata entro ventiquattro ore al
dipartimento e a tutti i titolari di certificati qualificati firmati
con la chiave privata appartenente alla

coppia
revocata.

3.
I certificati qualificati per i quali risulti compromessa la chiave
privata con cui sono stati sottoscritti devono essere revocati.

Art.
27

Requisiti
di sicurezza dei sistemi operativi

1.
Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle
attività di certificazione per la generazione delle chiavi, la
generazione dei certificati qualificati e la gestione del registro
dei certificati qualificati, devono essere conformi quanto meno alle
specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o equivalenti.

2.
Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo
dei dispositivi di firma.

Art.
28

Sistema
di generazione dei certificati qualificati

1.
La generazione dei certificati qualificati deve avvenire su un
sistema utilizzato esclusivamente per la generazione di certificati,
situato in locali adeguatamente protetti.

2.
L’entrata e l’uscita dai locali protetti deve essere registrata sul
giornale di controllo.

3.
L’accesso ai sistemi di elaborazione deve essere consentito,
limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente al personale
autorizzato, identificato attraverso un’opportuna procedura di
riconoscimento da parte del sistema al momento di apertura di
ciascuna sessione.

4.
L’inizio e la fine di ciascuna sessione devono essere registrate sul
giornale di controllo.

Art.
29

Accesso
del pubblico ai certificati

1.
Le liste dei certificati revocati e sospesi devono essere rese
pubbliche.

2.
I certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono essere
accessibili alla
consultazione
del pubblico, ovvero comunicati a terzi, esclusivamente nei casi
consentiti dal titolare del certificato e nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3.
Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonché
i certificati qualificati eventualmente resi accessibili alla
consultazione del pubblico, sono utilizzabili da chi le consulta per
le sole finalità di applicazione delle norme che disciplinano
la verifica e la validità della firma digitale.

Art.
30

Piano
per la sicurezza

1.
Il certificatore deve definire un piano per la sicurezza nel quale
devono essere contenuti almeno i seguenti elementi:

a)
struttura generale, modalità operativa e struttura logistica;

b)
descrizione dell’infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile
rilevante ai fini della sicurezza;

c)
allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili;

d)
elenco del personale e sua allocazione negli uffici;

e)
attribuzione delle responsabilità;

f)
algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;

g)
descrizione delle procedure utilizzate nell’attività di
certificazione;

h)
descrizione dei dispositivi installati;

i)
descrizione dei flussi di dati;

l)
procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;

m)
procedura di gestione dei disastri;

n)
analisi dei rischi;

o)
descrizione delle contromisure;

p)
specificazione dei controlli.

2.
Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il piano per la sicurezza,
sottoscritto dal legale rappresentante del certificatore, deve essere
consegnato al Dipartimento in busta sigillata.

3.
Le informazioni di cui al comma 1, lettere
b),
c)
e d)
devono essere consegnate
al Dipartimento in una busta sigillata, che verrà aperta solo
in caso di contestazioni, diversa da quella nella quale è
contenuto il piano per la sicurezza.

4.
Il piano per la sicurezza deve attenersi quanto meno alle misure
minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai
sensi dell’articolo 33, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.

Art.
31

Giornale
di controllo

1.
Il giornale di controllo è costituito dall’insieme delle
registrazioni effettuate automaticamente dai dispositivi installati
presso il certificatore, allorché si verificano le condizioni
previste dal presente decreto.

2.
Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su
supporti

distinti
e di tipo diverso.

3.
A ciascuna registrazione deve essere associato un riferimento
temporale.

4.
Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire
l’autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione,
con la necessaria accuratezza, di tutti gli eventi rilevanti ai fini
della sicurezza.

5.
L’integrità del giornale di controllo deve essere verificata
con frequenza almeno mensile.

6.
Le registrazioni contenute nel giornale di controllo devono essere
conservate per un periodo non inferiore a 10 anni.

Art.
32

Sistema
di qualità del certificatore

1.
Entro un anno dall’avvio dell’attività di certificazione, il
certificatore deve dichiarare la conformità del proprio
sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive evoluzioni
o a norme equivalenti.

2.
Il manuale della qualità deve essere depositato presso il
Dipartimento e reso disponibile presso il certificatore.

Art.
33

Organizzazione
del personale del certificatore

1.
L’organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione
deve prevedere almeno le seguenti funzioni:

a)
responsabile della sicurezza;

b)
responsabile della generazione e custodia delle chiavi;

c)
responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;

d)
responsabile della generazione dei certificati;

e)
responsabile della gestione del registro dei certificati;

f)
responsabile della registrazione degli utenti;

g)
responsabile della sicurezza dei dati;

h)
responsabile della crittografia o di altro sistema utilizzato;

i)
responsabile dei servizi tecnici;

l)
responsabile delle verifiche e delle ispezioni (
auditing);

m)
responsabile del sistema di riferimento temporale.

2.
È possibile attribuire al medesimo soggetto più

funzioni tra quelle previste dal comma
1 purché tra loro compatibili; sono in ogni caso compatibili
tra loro le funzioni specificate nei sotto indicati raggruppamenti:

a)
generazione e custodia delle chiavi, generazione dei certificati,

personalizzazione
dei dispositivi di firma, crittografia, sicurezza dei dati;

b)
registrazione degli utenti, gestione del registro dei certificati,
crittografia, sicurezza dei dati, sistema di riferimento temporale.

Art.
34

Requisiti
di competenza ed esperienza del personale

1.
Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall’articolo
33 deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nella
analisi, progettazione e conduzione di sistemi informatici.

2.
Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione deve
essere previsto un apposito corso di addestramento.

Art.
35

Formato
dei certificati qualificati

1.
I certificati qualificati e le informazioni relative alle procedure
di sospensione e di revoca devono essere conformi alla norma ISO/IEC
9594-8:2001 e successive evoluzioni.

Art.
36

Formato
della firma

1.
Alla firma digitale deve essere allegato il certificato qualificato
corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.

Art.
37

Codice
di emergenza

1.
Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore deve
fornire al titolare almeno un codice riservato, da utilizzare in caso
di emergenza per confermare l’autenticità della eventuale
richiesta di sospensione del certificato.

2.
In caso di emergenza è possibile richiedere la sospensione
immediata di un certificato qualificato utilizzando il codice
previsto al comma 1. La richiesta deve essere successivamente
confermata utilizzando una delle modalità previste dal
certificatore.

3.
Il certificatore adotta specifiche misure di sicurezza per assicurare
la segretezza del codice di emergenza

Art.
38

Manuale
operativo

1.
Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal
certificatore che rilascia certificati qualificati nello svolgimento
della sua attività.

2.
Il manuale operativo deve essere depositato presso il dipartimento e
pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile
per via telematica.

3.
Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)
dati identificativi del certificatore;

b)
dati identificativi della versione del manuale operativo;

c)
responsabile del manuale operativo;

d)
definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e dei
richiedenti la verifica delle firme;

e)
definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni
agli indennizzi;

f)
indirizzo del sito
web
del certificatore ove
sono pubblicate le tariffe;

g)
modalità di identificazione e registrazione degli utenti;

h)
modalità di generazione delle chiavi per la creazione e la
verifica della firma;

i)
modalità di emissione dei certificati;

l)
modalità con cui viene espletato quanto previsto all’articolo
27-
bis,
comma
1,
lettera
a) del
testo unico;

m)
modalità di sospensione e revoca dei certificati;

n)
modalità di sostituzione delle chiavi;

o)
modalità di gestione del registro dei certificati;

p)
modalità di accesso al registro dei certificati;

q)
modalità di protezione della riservatezza;

r)
modalità per l’apposizione e la definizione del
riferimento temporale;

s)
modalità operative per l’utilizzo del sistema di
verifica delle firme di cui all’articolo 10, comma 1;

t)
modalità operative per la generazione della firma digitale.

Art.
39

Riferimenti
temporali opponibili ai terzi

1.
I riferimenti temporali realizzati in conformità con quanto
disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, del testo unico.

2.
I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un
certificatore
accreditato,
secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono
opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del
testo unico.

3.
L’ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del
presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN),
di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza
non superiore ad un minuto primo.

4.
Le pubbliche amministrazioni possono anche utilizzare come sistemi di
validazione temporale:

a)
il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di
cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2000, n. 272;

b)
il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di
conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti;

c)
il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di
posta certificata ai sensi dell’articolo 14 del testo unico.

TITOLO
III

ULTERIORI
REGOLE PER I CERTIFICATORI ACCREDITATI

Art.
40

Obblighi
per i certificatori accreditati

1.
Il certificatore deve generare un certificato qualificato per
ciascuna delle chiavi di firma elettronica avanzata utilizzate dal
dipartimento per la sottoscrizione dell’elenco pubblico dei
certificatori e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.

2.
Il certificatore garantisce l’interoperabilità del
prodotto di verifica di cui all’articolo 10 ai documenti
informatici sottoscritti con firma digitale emessa dalla struttura di
certificazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione e
successive modifiche tecniche e organizzative.

3.
Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta dal
dipartimento, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione
di cui all’articolo 41, comma 1, lettera
f),
che deve rendere accessibile per via telematica.

4.
I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il
riconoscimento di cui all’articolo 28, comma 1 del testo unico,
devono svolgere la propria attività in conformità con
quanto previsto dalle regole per il riconoscimento e la verifica del
documento elettronico.

Art.
41

Elenco
pubblico dei certificatori accreditati

1.
L’elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal
Dipartimento ai sensi del testo unico, contiene per ogni
certificatore accreditato le seguenti informazioni:

a)
denominazione;

b)
sede legale;

c)
rappresentante legale;

d)
nome X.500;

e)
indirizzo internet;

f)
lista dei certificati delle chiavi di certificazione;

g)
manuale operativo;

h)
data di accreditamento volontario;

i)
data di cessazione ed eventuale certificatore sostitutivo.

2.
L’elenco pubblico è sottoscritto e reso disponibile per via
telematica dal Dipartimento.

3.
Il Dipartimento provvede all’aggiornamento della lista dei
certificati delle chiavi di certificazione e a rendere la stessa
disponibile ai certificatori per la pubblicazione ai sensi
dell’articolo 40, comma 3.

4.
L’elenco pubblico è sottoscritto dal Capo del
dipartimento o dal dirigente da lui designato, mediante una firma
elettronica avanzata, generata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione di una firma.

5.
Sulla Gazzetta Ufficiale è dato avviso:

a)
della costituzione dell’elenco di cui al comma 4;

b)
dell’indicazione del soggetto preposto alla sottoscrizione
dell’elenco pubblico di cui al comma 4;

c)
del valore dei codici identificativi delle chiavi pubbliche relative
alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell’elenco
pubblico, generati

attraverso
gli algoritmi
dedicated
hash-function
3,
corrispondente alla funzione SHA-1 e
dedicated
hash-function
1,
corrispondente alla funzione RIPEMD-160, definiti nella norma ISO/IEC
10118-3:1998;

d)
con almeno novanta giorni di preavviso, della scadenza delle chiavi
utilizzate per la sottoscrizione dell’elenco pubblico;

e)
della revoca delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione
dell’elenco pubblico sopravvenute per ragioni di sicurezza,
ovvero a seguito di sostituzione dei soggetti designati ai sensi
della lettera b).

6.
Fino alla certificazione delle chiavi da parte del Dipartimento ai
sensi dell’articolo
29-quinquies
del testo unico si
utilizzano, per la sottoscrizione dell’elenco pubblico, le
chiavi di sottoscrizione di soggetti designati dal
Ministro per l’innovazione e le tecnologie.

Art.
42

Rappresentazione
del documento informatico

1.
Il certificatore deve indicare nel manuale operativo i formati del
documento informatico e le modalità operative a cui il
titolare deve attenersi per ottemperare a quanto prescritto
dall’articolo 3, comma 3.

Art.
43

Limitazioni
d’uso

1.
Il certificatore, su richiesta del titolare o del terzo interessato,
è tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali
limitazioni d’uso.

TITOLO
IV

REGOLE
PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE E PER LA PROTEZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI

Art.
44

Validazione
temporale

1.
Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale
con la generazione di una marca temporale che le si applichi.

2.
Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico
sicuro in grado di:

a)
mantenere la data e l’ora
conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;

b)
generare la struttura di dati
secondo quanto specificato negli articoli 45 e 48;

  1. sottoscrivere
    digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera
    b).

Art.
45

Informazioni
contenute nella marca temporale

1.
Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)
identificativo
dell’emittente;

b)
numero di serie della marca
temporale;

c)
algoritmo di sottoscrizione
della marca temporale;

d)
identificativo del
certificato relativo alla chiave di verifica della marca;

e)
data ed ora di generazione
della marca;

f)
identificatore dell’algoritmo
di hash utilizzato per generare l’impronta

dell’evidenza
informatica sottoposta a validazione temporale;

g)
valore dell’impronta
dell’evidenza informatica.

2.
La marca temporale può inoltre contenere un identificatore
dell’oggetto a cui
appartiene
l’impronta di cui al comma 1, lettera
g).

Art.
46

Chiavi
di marcatura temporale

1.
Ogni coppia di chiavi utilizzata per la validazione temporale deve
essere univocamente associata ad un sistema di validazione temporale.

2.
Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la
medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale debbono essere
sostituite ed un nuovo certificato deve essere emesso dopo non più
di un mese di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro
periodo di validità e senza revocare il corrispondente
certificato.

3.
Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura
temporale debbono essere utilizzate chiavi di certificazione
appositamente generate.

4.
Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono essere
generate esclusivamente dai responsabili dei rispettivi servizi.

Art.
47

Gestione
dei certificati e delle chiavi

1.
Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell’articolo
46, comma 3, per sottoscrivere i certificati relativi a chiavi di
marcatura temporale, si applica quanto previsto per le chiavi di
certificazione utilizzate per sottoscrivere certificati relativi a
chiavi di sottoscrizione.

2.
I certificati relativi ad una coppia di chiavi di marcatura
temporale, oltre ad essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e
successive evoluzioni, devono contenere l’identificativo del
sistema di marcatura temporale che utilizza le chiavi.

Art.
48

Precisione
dei sistemi di validazione temporale

1.
L’ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con
una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala
di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al
momento della sua generazione.

2.
La data e l’ora contenute nella marca temporale sono
specificate con riferimento al
Tempo
Universale Coordinato (UTC).

Art.
49

Sicurezza
dei sistemi di validazione temporale

1.
Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro
operativo su di
un
supporto non riscrivibile nel quale sono automaticamente registrati
gli eventi per i quali tale registrazione è richiesta dal
presente decreto.

2.
Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare
il funzionamento dell’apparato in modo da renderlo
incompatibile con i requisiti del presente decreto, ed in particolare
con quello di cui all’articolo 48, comma 1, deve essere
annotato sul registro operativo e causare il blocco del sistema.

3.
Il blocco del sistema di validazione temporale può essere
rimosso esclusivamente

con
l’intervento di personale espressamente autorizzato.

4.
La conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel
presente articolo deve essere verificata secondo criteri di sicurezza
almeno equivalenti a quelli previsti dal livello di valutazione E2 e

robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC, o dal livello EAL 3
della norma ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di
valutazione internazionalmente riconosciuti come equivalenti.

Art.
50

Registrazione
delle marche generate

1.
Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono
conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un
periodo non inferiore a cinque anni ovvero, su richiesta
dell’interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni
previste dal certificatore.

2.
La marca temporale è valida per l’intero periodo di
conservazione a cura del fornitore del servizio.

Art.
51

Richiesta
di validazione temporale

1.
Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le
procedure per l’inoltro della richiesta di validazione
temporale.

2.
La richiesta deve contenere l’evidenza informatica alla quale
le marche temporali debbono fare riferimento.

3.
L’evidenza informatica può essere sostituita da una o
più impronte, calcolate con
funzioni
di
hash previste
dal manuale operativo. Debbono essere comunque accettate le funzioni
di
hash basate
sugli algoritmi
dedicated
hash-function
3,
corrispondente alla funzione SHA-1 e
dedicated
hash-function
1,
corrispondente
alla funzione RIPEMD-160, definiti nella
norma ISO/IEC 10118-3:1998

4.
Il certificatore ha facoltà di implementare il sistema di
validazione temporale in modo che sia possibile richiedere
l’emissione di più marche temporali per la stessa
evidenza informatica. In tal caso debbono essere restituite marche
temporali generate con chiavi diverse.

5.
La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo di
risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione
della richiesta e l’ora riportata nella marca temporale, non
superiore al minuto primo.

Art.
52

Estensione
della validità del documento informatico

1.
La validità di un documento informatico, i cui effetti si
protraggano nel tempo oltre il limite della validità della
chiave di sottoscrizione, può essere estesa mediante
l’associazione di una marca temporale.

TITOLO
V

DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE

Art.
53

Norme
transitorie

1.
In attesa della pubblicazione degli algoritmi per la generazione e
verifica della firma digitale secondo quanto previsto dall’articolo
3, i certificatori accreditati ai
sensi
dell’articolo 28 del testo unico, devono utilizzare l’algoritmo
RSA (
Rivest-Shamir-Adleman)
con lunghezza della chiavi non inferiore a 1024 bit.

2.
In attesa della pubblicazione delle funzioni di
hash
secondo quanto previsto
dall’articolo 3, i certificatori accreditati ai sensi
dell’articolo 28 del testo unico devono utilizzare uno dei
seguenti algoritmi, definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998 e
successive evoluzioni:

a)
dedicated
hash-function
3,
corrispondente alla funzione SHA-1;

b)
dedicated
hash-function
1,
corrispondente alla funzione RIPEMD-160.

3.
In attesa che la Commissione europea, secondo la procedura di cui
all’articolo 9 della direttiva 1999/93/CE, indichi i livelli di
valutazione relativamente alla certificazione di sicurezza dei
dispositivi sicuri per la creazione di una firma prevista
dall’articolo 10 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.10,
tale certificazione è effettuata secondo criteri non inferiori
a quelli previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza HIGH
dell’ITSEC, o dal livello EAL 4 della norma ISO/IEC 15408 o
superiori. Sono ammessi livelli di valutazione internazionalmente

riconosciuti
come equivalenti.

4.
Il Dipartimento disciplina con
circolare il riconoscimento e la verifica del documento elettronico;
fino all’emanazione della prima circolare continueranno ad
applicarsi le regole vigenti adottate dall’Autorità per
l’informatica nelle pubbliche amministrazioni.

Art.
54

Abrogazioni

1.
Dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999,
recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.

Roma,
13 gennaio 2004

p.
Il Presidente: Stanca

Registrato
alla Corte dei conti il 19 marzo 2004

Ministeri
istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro
n. 3, foglio n. 16

Redazione

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