fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante
procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti,
alle amministrazioni aggiudicatici
Il diritto comunitario non tollera una normativa
nazionale la quale, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga,
in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di
ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso.
E’ quanto ha
stabilito
di Giustizia, con la sentenza 7 ottobre 2004 n. 76.
Questi i fatti.
Nel febbraio 1991,
la città di Brescia ha affidato (in concessione) la costruzione e la
gestione di un parcheggio sotterraneo nel centro storico alla società
Sintesi SpA.
La convenzione
conclusa tra le parti, nel dicembre 1999, prevedeva l’obbligo per Sintesi di aggiudicare l’esecuzione dei lavori tramite licitazione
privata da esperirsi mediante gara europea, secondo le normativa comunitaria
vigente in materia di lavori pubblici.
Sintesi ha allora
indetto una gara d’appalto da aggiudicarsi mediante licitazione privata
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Quest’ultima doveva
essere valutata sulla base del prezzo, del valore tecnico e del tempo
necessario alla realizzazione dell’opera.
Al termine della
fase di preselezione, la società Provera, tra
quelle invitate a presentare un’offerta, si è rifiutata di partecipare
alla gara, ritenendola illegittima, in quanto non conforme alla legge quadro
italiana.
Sintesi ha aggiudicato l’appalto dopo aver individuato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ma in seguito ad un nuovo ricorso di Provera, l’Autorità per
Pubblici le comunicava che considerava la procedura d’aggiudicazione dei
lavori non conforme alla legge quadro italiana, secondo la quale
l’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per
Lombardia
procedure d’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ammette una
normativa nazionale che, in vista dell’aggiudicazione di
appalti pubblici di lavori, a procedura aperta o ristretta, impone alle
amministrazioni aggiudicatrici la scelta del solo
criterio del prezzo più basso.
degli appalti pubblici e tende ad organizzare l’attribuzione di appalti
pubblici in modo tale da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici
di comparare le varie offerte e di scegliere quella più vantaggiosa
sulla base di criteri obiettivi.
Per tale motivo,
la direttiva prevede i criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice di appalti si deve basare: o unicamente il prezzo
più basso, o – quando l’aggiudicazione si fa in bae all’offerta economicamente più vantaggiosa
– diversi criteri variabili secondo l’appalto (ad esempio, il prezzo, il
termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il
valore tecnico).
La disposizione
della legge italiana che impone il solo criterio del prezzo più basso,
stabilisce senz’altro un criterio obiettivo.
Tuttavia, la
fissazione, in termini astratti e generali, di un unico criterio di attribuzione priva le amministrazioni aggiudicatrici
della possibilità di prendere in considerazione la natura e le
caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio
più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la
selezione della migliore offerta.
Nella specie,
essendo la realizzazione del parcheggio un’opera complessa,
l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto
tener utilmente conto di tale complessità scegliendo criteri oggettivi di aggiudicazione dell’appalto, diversi da quelli del
prezzo più basso.
comunitario non tolleri una normativa nazionale la quale, ai fini
dell’aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini
generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere
unicamente al criterio del prezzo più basso.