Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento rifiuti

La Corte di Giustizia di Lussemburgo ha condannato l’Italia per non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, entro il previsto termine del 28 dicembre 2002.

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 dicembre 2004

(Sezione Quarta, Presidente K. Lenaerts, Relatore E. Levits)

1 – Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91), o non avendogliele in ogni caso comunicate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2 – L’art. 21, n. 1, della direttiva 2000/76 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 28 dicembre 2002 e che ne informino immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla detta direttiva o devono essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento devono essere decise dagli Stati membri.

3 – Non essendo stata informata delle misure adottate per assicurare l’attuazione della direttiva 2000/76 nel diritto italiano nel termine previsto dalla detta direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni, il 7 luglio 2003, la Commissione ha emesso un parere motivato, chiedendo a tale Stato membro di adottare i provvedimenti necessari a conformarsi ad esso entro due mesi a decorrere dalla sua notificazione.

4 – Nella loro risposta del 25 settembre 2003, le autorità italiane hanno informato la Commissione che l’attuazione della direttiva 2000/76 aveva comportato un certo ritardo, ma che detta attuazione poteva essere completata molto presto. Non avendo ricevuto in seguito alcuna comunicazione da parte del governo italiano, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

5 – Nel caso di specie è assodato che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, i provvedimenti diretti ad assicurare l’attuazione della direttiva 2000/76 nell’ordinamento giuridico italiano non erano stati adottati.

6 – Pertanto il ricorso proposto dalla Commissione si deve considerare fondato.

7 – Conseguentemente occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/76, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, in particolare dell’art. 21, n. 1, della medesima.

Sulle spese

8 – Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, in particolare dell’art. 21, n. 1, della medesima.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Redazione

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