Tar Liguria, 13 dicembre 2004 n. 1708

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TAR Liguria, sez. II

Sentenza n. 1708, 13 dicembre 2004

(Presidente Arosio, Estensore Fina)


Ai sensi dell’art. 8, comma 6, D.Lgs. 358/1992, deve considerarsi
illegittima la clausola contrattuale in cui, tra le caratteristiche tecniche
minimali
degli apparecchi oggetto della gara, venga indicato il processore “Intel
Pentium 4 – clock 2 Ghz” senza alcun riferimento a prodotti o marchi
alternativi o equivalenti ai suddetti apparati, e ciò in quanto le
specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione
hanno l’effetto di favorire o escludere forniture o prodotti determinati.

Il diniego di accesso
al mercato di beni tecnicamente equivalenti, ma di differenti marche di
fabbricazione,
costituisce
una
violazione dei principi
di non discriminazione,
di parità di trattamento e di par condicio delle imprese partecipanti
a pubbliche gare, principi che, malgrado di stretta derivazione comunitaria,
sono di applicazione generale, e pertanto estensibili a tutte le procedure
ad evidenza pubblica, compresi i contratti sotto soglia comunitaria.


(…)


FATTO

A seguito di una gara a procedura aperta con il sistema del pubblico incanto
veniva adottata l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione della fornitura
alla controinteressata.

Contro la suddetta determinazione l’interessata propone ricorso e deduce i
seguenti motivi:
violazione dell’art. 8/6° comma del D.lgs. n. 358/1992 e successive modifiche
in relazione al capitolato speciale d’appalto; si è costituito il Comune
resistente opponendosi al ricorso e chiedendone i rigetto nel merito.

Alla pubblica udienza del 21.10.2004 il
ricorso è stato tratto in decisione.


DIRITTO

E’ impugnato il capitolato speciale di
appalto per la fornitura di personal computers occorrenti ai servizi comunali,
nella parte in cui s’impone alle
imprese concorrenti di offrire un microprocessore di un’unica e prestabilita
marca produttrice. Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione
dell’art. 8, comma 6 del D.lgs. n. 358/1992.

L’art. 2 del capitolato speciale di appalto
indica tra le caratteristiche tecniche minimali dei richiesti apparecchi
il processore: “Intel Pentium
4 – clock 2 Ghz” senza alcun riferimento a prodotti o marchi alternativi
o equivalenti ai suddetti apparati. Ora l’art. 8, comma 6 del D.lgs. n. 358/1992
vieta l’introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che
menzionano prodotti di una determinata fabbricazione e che hanno l’effetto
di favorire o escludere forniture o prodotti determinati.

Il diniego di accesso al mercato di beni,
tecnicamente, equivalenti, ma di differenti marche di fabbricazione costituisce,
come rimarca la ricorrente,
una violazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento
e di par condicio delle imprese partecipanti a pubbliche gare, principi che
sono di stretta derivazione comunitaria e di applicazione generale. Tali criteri,
per la loro generalità, sono, pertanto, estensibili a tutte le procedure
ad evidenza pubblica, compresi, come nel caso in esame, i contratti sotto soglia
comunitaria. Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto e per
l’effetto deve annullarsi l’impugnata clausola del bando.

Quanto alle istanze risarcitorie, mentre va respinta la domanda di risarcimento
del danno in forma specifica, deve, invece, accogliersi quella per equivalente,
limitatamente alle spese di partecipazione alla gara. Infatti, relativamente
alla prima: dall’annullamento del bando in parte qua non deriva l’aggiudicazione
della fornitura alla ricorrente, ma, semplicemente, l’esigenza di una eventuale
ripetizione della gara, mentre per la seconda: vanno, effettivamente riconosciute
all’interessata le spese di partecipazione alla gara che, in via presuntiva,
possono ritenersi di ammontare coincidente con quelle di Euro 400 (quattrocento)
dichiarate dalla danneggiata.

Consegue alla predetta illegittimità la nullità dell’eventuale
contratto concluso dall’amministrazione comunale con l’impresa aggiudicataria
quale conseguenza dell’annullamento giurisdizionale della precedenza amministrativa
ad evidenza pubblica (cfr. Cons. St. VI, 5 maggio 2003, n. 2332).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della LIGURIA, Sezione II, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato
provvedimento;

condanna il Comune di Sanremo al risarcimento del danno nei confronti della
ricorrente, nei limiti indicati in motivazione;

condanna l’amministrazione resistente alle spese che si liquidano in 1.500
(millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.


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