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TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia
Decreto cautelare 4 febbraio 2005 n. 133
(presidente estensore Mariuzzo)
Visto il ricorso n. 128 del 2005 proposto da
BOCELLI CLODOMIRO & C. S.n.c.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Caffaro e Roberto Ollari con domicilio
eletto presso l’Avv. Enrico Codignola in Brescia via Romanino 16;
contro
FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI –CENTRO ASSISTENZIALE ONLUS-
non costituitasi in giudizio;
per l’emissione di misura cautelare urgente ex art. 669 bis c.p.c.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Rilevato:
che con il suddetto ricorso, depositato il 3 febbraio 2005, l’istante
ha richiesto l’emissione di un provvedimento cautelare urgente per interdire
la sottoscrizione del contratto d’appalto di cui alla procedura ad evidenza
pubblica indetta per la demolizione e la ricostruzione ex novo di una palazzina
di proprietà della resistente per un importo a base d’asta del
valore presunto di € cinque milioni;
Ritenuto:
che la società ricorrente ha partecipato alla gara indicata in epigrafe,
ricevendo successivamente notizia di non avere conseguito l’aggiudicazione;
che la stessa ha presentato domanda di accesso inviata in data 30.12.2004 tramite
telefax senza peraltro ricevere i richiesti documenti di gara nel termine di
30 giorni previsto dalla legge;
Considerato:
che in relazione all’importo posto a base d’asta
pare allo stato
sussistere la giurisdizione del Giudice amministrativo;
Visto l’art. 669 sexies che autorizza l’emissione
di provvedimenti
inaudita altera parte;
che sussistono nella specie i presupposti dell’estrema gravità e
dell’urgenza, tenuto conto che, alla stregua del costante indirizzo della
Sezione, la sottoscrizione del contratto d’appalto con l’impresa
controinteressata, peraltro non indicata nella nota 23.12.2004 della resistente
prodotta in giudizio, precluderebbe la reintegrazione dell’istante nella
posizione della controinteressata in caso di esito vittorioso del futuro ricorso
di merito da proporsi ex art. 23 bis della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
accoglie l’istanza avanzata e per l’effetto fa provvisorio divieto
al signor Adelfo Mignoni, nella sua qualità di Presidente della Fondazione “Elisabetta
Germani” Centro sanitario assistenziale Onlus, di dar corso medio tempore
alla sottoscrizione del contratto d’appalto con l’impresa resasi
aggiudicataria;
FISSA
per la comparizione delle parti la l’udienza del 18 febbraio, ore 10,
assegnando al ricorrente il termine perentorio di cinque giorni dalla data
di ricezione via fax del presente decreto per la notificazione dello stesso
alla resistente Fondazione;
MANDA
alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.
Brescia, 4 febbraio 2005
(dott. Francesco Mariuzzo)