Modificata la legge 7 del 2002 sugli appalti

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L’articolo 126 della legge
finanziaria regionale, 28 dicembre 2004 n. 17
(pubbl. sulla
GURS del 31 dicembre 2004 n. 56), ha introdotto alcune modifiche alla legge
regionale 2 agosto 2002 n. 7
,
recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori
pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi".

Si consideri che la legge regionale 7 del 2002
era già stata ampiamente modificata dalla legge
numero 7 del 2003
.

E’ ora previsto, tra l’altro, che i comuni e
le province possano affidare direttamente servizi pubblici, saltando le procedure
ad evidenza pubblica,
in presenza di tre condizioni:

a) l’affidamento diretto deve
riguardare esclusivamente società a
totale capitale pubblico;

b) le stesse devono già gestire
in atto (al momento dell’entrata in vigore della legge 17 del 2004) servizi
analoghi;

c) l’affidamento deve avvenire entro i limiti di importo
previsti
dalla normativa comunitaria.

 

(…)

Art. 126.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7

1. Al comma 4 dell’articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni, dopo la parola "euro" sono aggiunte le parole "nonché attività di
coordinamento delle sezioni provinciali"
.

2. La lettera a) del comma 9
dell’articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto
dalla legge regionale
2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"
a) un dirigente amministrativo dell’Amministrazione regionale o in alternativa,
previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione
regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati
a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati
cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della
Commissione "Affari istituzionali" dell’Assemblea regionale siciliana;".

3. Al comma 13 dell’articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
ed integrazioni, le parole "di competenza dell’amministrazione regionale" sono
sostituite con le parole "di cui alle lettere a) e b) del comma 9.".

4. Al comma 1, sub articolo 7 bis, dell’articolo 5 della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo capoverso, dopo le parole "dall’ingegnere
capo del Genio civile"
sono aggiunte le parole "competente
per territorio"
e
sono soppresse le parole "della provincia in cui ricade l’opera.";

b) al secondo capoverso, dopo
il primo periodo, è introdotto il periodo: "Si
intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello
della
provincia in cui ricade l’opera o la maggiore estensione della stessa."
;

c) alla lettera a) del quinto capoverso dopo le parole "ingegnere
capo
del Genio civile"
sono aggiunte le parole "competente per
territorio,"
;

d) al decimo capoverso sono soppresse le parole "nonché sui
progetti di interesse ultra provinciale"
.

5. Alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 5, sub articolo 7 ter, della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni
dopo le
parole "dell’amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "o
un dirigente dell’amministrazione statale anche a riposo."
.

6. Agli articoli 23 e 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni le parole "senza oneri" sono soppresse.

7. All’articolo 29 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo
il comma
1 è aggiunto il seguente comma:

"
1 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 quater della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "eventualmente
modificato" sono inserite le parole "con l’approvazione di quest’ultimo".

8. Dopo il comma 3 dell’articolo
32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente
comma:

"
3 bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici
alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi
analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.".


Redazione

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