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TAR Abruzzo L’Aquila
Sentenza 4 febbraio 2005 n. 58
(presidente Balba – estensore Mattei)
– – – – –
La giurisdizione
esclusiva del
giudice amministrativo nelle controversie “concernenti la istituzione,
modificazione o estinzione dei soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese
le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali”,
anche a prescindere dagli effetti della decisione della Corte Costituzionale
n. 204 del 2004, deve intendersi riferita alle sole procedure pubblicistiche,
dovendosi escludere ogni interferenza del giudice amministrativo
in questioni di stretta attinenza al diritto
societario
– – – – –
(…)
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
– che con l’atto (n.578/2002) il Comune di Ovindoli, in persona del Sindaco
pro tempore, ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare la nullità della
Società Servizi Municipalizzati S.p.A., ai sensi dell’art. 2332,
n. 4, cod. civ., partecipata con quota maggioritaria dal Comune, previa deliberazione
consiliare del 20.10.1990, e costituita con la Veda s.r.l. di Arcangelo Fedele,
nonché per l’annullamento dell’atto costitutivo e dello statuto
della Società medesima;
– che la difesa del Comune riferisce che, in sede di
costituzione della citata Società Servizi Municipali le parti hanno provveduto ad approvare uno
schema di statuto che prevedeva al punto n. 4 un oggetto sociale il quale è stato
censurato in sede di controllo dal CO.RE.CO. in data 15.11.1990 poichè ritenuto
assolutamente generico e tale nella relativa formulazione da “comportare
l’affidamento alla costituenda società di tutti i servizi e le attività dell’Ente
locale”;
– che, a seguito di detto rilievo, il Consiglio comunale
in data 6.12.1990 ha provveduto a delimitare e precisare il contenuto dell’oggetto sociale della
costituenda Società, e che tale modifica è stata oggetto di approvazione
da parte del citato Organo regionale di controllo con atto n. 42006 del 4 gennaio
1991;
– che i legali rappresentanti del Comune di Ovindoli
e della Veda s.r.l. in data 28 febbraio 1991 hanno sottoscritto innanzi a
Notaio di Avezzano l’atto
costitutivo della Società Servizi Municipali s.r.l. con allegato lo
statuto debitamente modificato a seguito dei rilievi formulati dal CO.RE.CO.
;
– che il Tribunale di Avezzano non ha proceduto all’omologazione della
Società, atteso che il nuovo soggetto avrebbe dovuto essere costituita
sotto forma di S.p.A. e non di S.r.l. ai sensi dele disposizioni di cui alla
legge n. 142 del 1990;
– che, susseguentemente, il Consiglio comunale in data
31.3.1993 ha deliberato di costituire la Società Servizi Municipali sotto forma di società per
azioni, avente il medesimo oggetto sociale approvato dal CO.RE.CO;
– che con successivo atto notarile del 6.6.1994 le parti
hanno provveduto alla trasformazione della Società Servizi Municipali in società per
azioni e che erroneamente è stato allegato all’atto costitutivo
lo statuto riportante l’oggetto sociale nella versione censurata dal
CO.RE.CO;
– che il socio privato (Veda s.r.l.) della Società Servizi Municipali
S.p.A., in ragione dello statuto allegato all’atto costitutivo e specificamente
dell’oggetto sociale originario, ha iniziato a richiedere all’Amministrazione
comunale ricorrente l’affidamento della quasi totalità di tutti
i servizi facenti capo all’Ente locale ricorrente;
– che il Comune di Ovindoli ha adito l’intestato Tribunale per la declaratoria
della nullità della costituita Società Servizi Municipali S.p.A.
ai sensi dell’art. 2332, n. 4 cod.civ., nonché per l’annullamento
dell’atto costitutivo e dell’allegato statuto;
– che la parte resistente, nonché l’interveniente
ad opponendum si sono costituiti in giudizio preliminarmente eccependo il
difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo;
– che il Collegio, ritiene dover pregiudizialmente esaminare la questione della
giurisdizione;
– che dall’atto introduttivo del giurdizio è dato rilevare che il
petitum sostanziale della controversia attiene alla declaratoria di nullità della
società per “illiceità o contrarietà all’ordine
pubblico dell’oggetto sociale”, ex art. 2332 n. 4 cod. civ., pretesa
dall’Amministrazione comunale di Ovindoli in considerazione dell’avvenuta
erroenea allegazione all’atto costitutivo della Società Servizi
Municipali S.p.A. dello statuto contenente la formulazione dell’oggetto
sociale nella versione già censurata dal CO.RE.CO. e non in quella approvata
da tale Organo con atto n. 42006 del 4 gennaio 1991;
– che il Collegio non può che ritenere fondata l’opposta eccezione
pregiudiziale richiamando primariamente la sentenza della Corte Costituzionale
n. 204 del 2004 dichiarativa, tra l’altro, dell’illegittimità costituzionale
dell’art. 33, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come
sostituito dall’art. 7, lettera a) della legge 21 luglio 2000, n. 205,
ovverosia della disposizione normativa che riservava alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie “ a) concernenti la istituzione, modificazione
o estinzione dei soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende
speciali, le istituzioni o le società di capitali, anche di trasformazione
urbana…”, nonché ritenendo, in disparte dalla pronuncia del
Giudice delle leggi sopra citata, che la disposizione di cui all’art. 33,
comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 80 del 1998, allorquando ha previsto
la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle
controversie concernenti l’istituzione, la modificazione o estinzione di
soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società di capitali,
si doveva riferire alle sole procedure pubblicistiche, dovendosi escludere
ogni interferenza del giudice amministrativo in questioni di stretta attinenza,
come
peraltro nel caso di specie, al diritto societario;
– che il Collegio ritiene, attinendo la controversia
de qua a vicende relative alla esclusiva validita del contratto sociale,
dover dichiarare l’inammissibilità del
ricorso, in epigrafe indicato, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
– che sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre,
fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli
onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede de L’Aquila,
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo. Compensa, fra le parti in causa, le spese e gli
onorari di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.