DLgs 28 febbraio 2005, n.42

< !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">


Documento senza titolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo del
tre decreti legislativi che riscrivono la cornice normativa in materia di
e-Goverment e diritto amministrativo elettronico.

Qui il testo integrale, in vigore dal 14 aprile
2005.

– – – – –

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005,
n. 42

Istituzione del sistema pubblico di
connettivita’ e della rete internazionale della pubblica amministrazione,
a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e
117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 10, comma 1, lettera b), della
legge 29 luglio 2003, n. 229, recante riassetto in materia di societa’ dell’informazione
finalizzato a rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire
la piu’ ampia disponibilita’ di servizi resi per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici;

Visto l’articolo 15 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto l’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa
nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo
10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o
piu’ decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina
normativa vigente, al fine di garantire la piu’ ampia disponibilita’ di servizi
resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario riordinare in un sistema
unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti
operativi, attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni;

Considerato il documento «L’e-goverment
per un federalismo efficiente. Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa»,
approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri
per la societa’ dell’informazione del 18 marzo 2003, con la quale sono stati
stanziati 17 milioni di euro per la realizzazione della Rete internazionale
delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 29 dicembre 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
deI Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione
europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 23
settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 giugno
e 30 agosto 2004;

Acquisito il parere della competente Commissione
della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del
Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I
Principi generali

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende
per:

a) «documento informatico»: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

b) «trasporto di dati»: i servizi
per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione
di dati, oggetti multimediali e fonia;

c) «interoperabilita’ di base»:
i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo
scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste
e i cittadini;

d) «connettivita»: l’insieme dei
servizi di trasporto di dati e di interoperabilita’ di base;

e) «interoperabilita’ evoluta»:
i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni,
e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

f) «cooperazione applicativa»:
la parte del sistema pubblico di connettivita’ finalizzata all’interazione
tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 2.
Sistema pubblico di connettivita’

1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione
interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali
il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di connettivita’,
di seguito «SPC», al fine di assicurare il coordinamento informativo
e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali
e promuovere l’omogeneita’ nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi,
finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche
amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC e’ l’insieme di infrastrutture tecnologiche
e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la
diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione,
necessarie per assicurare l’interoperabilita’ di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche’ la salvaguardia e l’autonomia
del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto
dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata,
policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicita’ nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita’ e
di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione.

Art. 3.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

1. Il presente decreto definisce e disciplina
la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
La Rete costituisce l’infrastruttura di connettivita’ che collega, nel rispetto
della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani
all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita’.


Capo II
Sistema pubblico di connettivita’

Art. 4.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita’

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni
di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio
delle
sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni
elettorali.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche’ dell’articolo
25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ comunque garantita la
connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti
per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo
interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza.
E’ altresi’ garantita la possibilita’ di connessione al SPC delle autorita’
amministrative indipendenti.

Art. 5.
Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettivita’

1. Gli scambi di documenti informatici tra
le pubbliche amministrazioni nell’ambito del SPC, avvengono nel rispetto delle
procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di procedimenti
amministrativi e costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di
legge se realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui
all’articolo 16.

Art. 6.
Finalita’ del Sistema pubblico di connettivita’

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita’:

a) fornire un insieme di servizi di connettivita’
condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti
di funzionalita’, qualita’ e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter
soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti
al SPC;

b) garantire l’interazione della pubblica amministrazione
centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche’
con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualita’
e la miglior fruibilita’ degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio
che consenta l’interoperabilita’ tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni
esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia
degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettivita’ e cooperazione
alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l’interconnessione
delle proprie sedi e realizzare cosi’ anche l’infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi
multifornitore coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni
del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici
nell’ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza
delle informazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo
delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali.

Art. 7.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita’

1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito
della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione
e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre
pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo
16.

2. Per le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita’
di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Art. 8.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita’

1. E’ istituita la Commissione di coordinamento
del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi
strategici del SPC.

2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalita’ operative
e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione
applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l’evoluzione del modello organizzativo
e dell’architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze
delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita’ derivanti dalla evoluzione
delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra
le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo
16;

e) definisce i criteri e ne verifica l’applicazione
in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori
qualificati SPC di cui all’articolo 11;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli
elenchi dei fornitori qualificati di cui all’articolo 11;

g) verifica la qualita’ e la sicurezza dei
servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari
a garantire la connettivita’, l’interoperabilita’ di base e avanzata, la cooperazione
applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte
a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all’argomento
in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento,
un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Art. 9.
Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita’

1. La Commissione e’ formata da tredici componenti
incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata
professionalita’ ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza delle amministrazioni statali
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie ed i restanti sei su designazione della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale
della pubblica amministrazione, la Commissione e’ integrata da un rappresentante
del Ministero degli affari esteri.

2. Il Presidente del Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, e’ componente di diritto e presiede la Commissione.
Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e
l’incarico e’ rinnovabile.

3. La Commissione e’ convocata dal Presidente
e si riunisce almeno quattro volte l’anno.

4. L’incarico di Presidente o di componente
della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non
danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle
amministrazioni di appartenenza.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione
si avvale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione,
di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni,
di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione puo’ avvalersi, senza alcun
aggravio di spesa, della consulenza di uno o piu’ organismi di consultazione
e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi
strategici del SPC, in relazione all’evoluzione delle tecnologie dell’informatica
e della comunicazione, la Commissione puo’ avvalersi di consulenti di chiara
fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo e modalita’ definite
nei regolamenti di cui all’articolo 17. I relativi costi sono a carico del
CNIPA.

Art. 10.
Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione

1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e
degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi,
gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al
controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi,
cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC
per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 11.
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita’

1. Sono istituiti uno o piu’ elenchi di fornitori
a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalita’ di cui all’articolo
6.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione
SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall’articolo 17, sono inseriti negli
elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica,
esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente
decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione
di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti
sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali e’ istituito un elenco,
ai sensi del comma 1, sono erogati, nell’ambito del SPC, esclusivamente dai
soggetti che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale
o regionale.

4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori
qualificati SPC e’ necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti
requisiti:
a) disponibilita’ di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell’ambito della realizzazione gestione ed evoluzione
delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili
per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di
connettivita’ dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di esercizio dell’attivita’;
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione
delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo
della sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 12.
Contratti quadro

1. Al fine della realizzazione del SPC, il
CNIPA a livello nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio,
per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza
di giudizio, nonche’ per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di elevati livelli di disponibilita’ dei servizi e delle
stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonche’ una
maggiore affidabilita’ complessiva del sistema, promuovendo, altresi’, lo
sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di piu’ fornitori qualificati,
stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione
dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu’ contratti-quadro
con piu’ fornitori per i servizi di cui all’articolo 6, con cui i fornitori
si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi
stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare
gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu’ fornitori di cui al
comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere
del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta’ di stipulare gli atti esecutivi di
cui al presente articolo.

Art. 13.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete
unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni
da esso fornite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi
dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all’articolo
12, comma 1, termine di cessazione dell’operativita’ della Rete unitaria della
pubblica amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima
data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ogni riferimento normativo alla Rete unitaria
della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.


Capo III
Rete internazionale della pubblica amministrazione

Art. 14.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza
di connettivita’ verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti
dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al
SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle
di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, ivi incluse le autorita’ amministrative indipendenti, possono aderire
alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 15.
Compiti del CNIPA

1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione,
la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione
dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalita’
analoghe a quelle di cui all’articolo 12.


Capo IV

Art. 16.
Regole tecniche

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con uno o piu’ decreti, adottati sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate
le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC.

Art. 17.
Regolamenti

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu’ decreti sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l’organizzazione del
SPC e della Commissione di cui all’articolo 9, per l’avvalimento dei consulenti
di cui all’articolo 9, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi
dei requisiti richiesti per l’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati
del SPC di cui all’articolo 11.

Art. 18.
Disposizioni finali

1. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida
realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla
data di approvazione dei contratti-quadro di cui all’articolo 12, comma 1,
sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse gia’
previste nel bilancio dello Stato.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1
i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori
proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di
tali costi e’ a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi
da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni
sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando
eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei
piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti
dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all’articolo
14, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla
data di approvazione del contratto quadro di cui all’articolo 12; per gli
anni successivi ogni onere e’ a carico della singola amministrazione contraente
proporzionalmente ai servizi acquisiti.

4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle
di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi
che utilizzano.

5. Le disposizioni del presente decreto si
applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.

6. Dall’attuazione del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.
Abrogazioni

1. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e’ abrogato trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 febbraio 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell’e-conomia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it