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Ci è stato chiesto parere in ordine alla legittimità della graduatoria definitiva dei medici di medicina generale per la Regione Sicilia, anno 2005, emanata dall’Assessorato Sanità con Decreto del 30 marzo 2005, (G.U.R.S. n. 15, 8 aprile 2005, Suppl. Ord. n. 2) ai sensi dell’art. 2, Dpr 28 luglio 2000, n. 270, recante Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
In particolare, i dubbi di legittimità riguardano l’inserimento in graduatoria di coloro i quali al 31 dicembre 2003 non avevano ancora conseguito l’attestato di formazione in medicina generale previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256 e 17 agosto 1999, n. 368. Ciò infatti è contrario ai principi generali in materia di concorsi pubblici secondo cui è necessario possedere i requisiti richiesti al momento di presentazione della domanda, o comunque entro il termine ultimo previsto per la sua proposizione.
Inoltre, ci pare illegittima l’attribuzione di punteggio per quei servizi svolti prima del conseguimento dell’attestato di formazione in medicina generale.
Ciò vale, in particolare, per le attività di sostituzione del medico di medicina generale. Secondo il Dpr 270/2000, infatti, tali sostituzioni possono essere effettuate solo dal medico di medicina generale, salvo alcune ipotesi eccezionali: quando “particolari situazioni in cui il medico di medicina generale non possa effettuarla”, ipotesi in cui potranno essere sostituiti solo da pediatri di libera scelta (art. 23, comma 5, Dpr 270/2000); e “per mancanza di medici disponibili tra quelli inclusi nella graduatoria regionale”, ipotesi in cui potranno operare sostituzioni anche medici non inclusi in graduatoria, ma che tuttavia abbiano già acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n.256/91 (norma transitoria n. 7, Dpr 270/2000).
In definitiva, le sostituzioni possono essere effettuate solo dal medico di medicina generale, salvo alcune ipotesi eccezionali in cui comunque il sostituto deve avere già conseguito l’attestato di formazione. A ciò si aggiunga, peraltro, l’incompatibilità espressamente sancita dall’art. 4, Dpr in esame, tra le attività di sostituzione e l’iscrizione o la frequenza del corso di formazione in medicina generale.
Pertanto, in assenza dei suddetti requisiti, i medici, anche se abilitati all’esercizio della professione, non possono svolgere attività di sostituzione e, tanto meno, tali attività potranno essere valutate come titoli di servizio nella formazione della graduatoria di medicina generale.
Ciò posto, per tutti i medici iscritti in graduatoria che si sono visti scavalcati da coloro i quali hanno svolto le suddette illegittime attività di sostituzione, conseguendo ingiustificati punteggi aggiuntivi, sussistono tutti i presupposti per poter ricorrere avverso la graduatoria definitiva.
Qualora, pertanto, la S.V. volesse farsi tutelare da questo studio legale, è pregata di contattare quanto prima la segreteria dello Studio, via e-mail (concita@giurdanella.it) o telefonicamente (095 7223878) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00.
Avv. Carmelo Giurdanella