Il primo comma dell’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004”) ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore (12 maggio 2005), l’ultimo periodo dell’art. 6 comma 2 della legge 537/93 come sostituito dall’articolo 44 dalla legge n. 724 del 1994, che recitava “entro 3 mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza delle ragioni di convenienza dei contratti medesimi e, verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione “.
Dal 12 maggio 2005 non è, quindi, più possibile procedere al rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi richiamando esclusivamente la norma sopra citata e dunque solo sulla base della convenienza economica e del pubblico interesse, essendo stato sancito, in via generale, un divieto di rinnovo per i contratti di appalto per fornitura di beni e di servizi.
Da tale data può farsi ricorso alla proroga del contratto, per non più di sei mesi, nelle more dell’indizione della nuova gara.
Il secondo comma dell’art. 23 della legge comunitaria n. 62/2005 ha, infatti, dettato una disposizione transitoria per i contratti di appalto già scaduti, o in scadenza nei 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore della L.62/2005, prevedendo che essi possano essere “prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare di evidenza pubblica, a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge medesima”.
Da ultimo, il terzo comma ha sancito un’ulteriore ipotesi transitoria di prosecuzione del rapporto contrattuale per i contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo che essi possano “essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento”.
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Legge 18 aprile 2005 n. 62
(“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004)
(…)
Art. 23
“Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi
1. L’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008.