Obbligo per i provider di bloccare i siti di scommesse privi di concessione

La Finanziaria 2006, legge 23 dicembre 2005 n. 266, in vigore dall’1 gennaio 2006, riserva una clamorosa sorpresa.

Per la prima volta i provider vengono obbligati, sotto la minaccia di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000, a bloccare, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i siti internet che offrono giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche all’estero, se privi della autorizzazione, della licenza o di altro titolo autorizzatorio o abilitativo.

Il blocco dovrà essere effettuato adottando le misure tecniche previste dalla stessa Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

I provider vengono così trasformati in una sorta di longa manus dello Stato sotto il controllo della Polizia postale e della Guardia di Finanza.

Di seguito riportiamo lo stralcio dei commi relativi alla nuova disciplina.

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“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”

(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2005)

Art. 1

[…]
352. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa.

353. I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 352, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

354. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 353, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

355. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 353 e 354, secondo i criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. 356. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: ” apposita autorizzazione “, sono inserite le seguenti: ” del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato “.
[…]

Redazione

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