Il Governo ha emanato il decreto legislativo di riforma dei consigli di presidenza
della giustizia amministrativa e contabile.
La delega per modificare
la disciplina sugli organi di autogoverno delle due giurisdizioni è stata
conferita dalla legge 25 luglio 2005 n. 150, di riforma dell’ordinamento giudiziario
(art. 2, commi 17 e 18).
Il decreto legislativo entrerà in vigore il 1° giugno.
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Decreto Legislativo 7 febbraio 2006 n. 62
Modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di
presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia
amministrativa,
a norma dell’articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006)
In vigore dall’1 giugno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante
delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia,
per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della
Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
nonche’ per l’emanazione di un testo unico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e del Senato
della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 7 dicembre 2005,
a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati, in quanto espressione di considerazioni eccessivamente
restrittive dei compiti di coordinamento normativo che, nell’ambito dei principi
e criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello
delegato. In particolare, si osserva, infatti, quanto alla richiesta di soppressione
della lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, avanzata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati, che la novella recata da tale lettera risulta rispondere
ad una esigenza di coordinamento, addirittura imposto dalla stessa legge di
delegazione, agli articoli 2, comma 18, e 1, comma 3; quanto alla richiesta
di soppressione degli ultimi periodi del comma 2 dell’articolo 1, che il richiamo,
come norma applicabile, del comma 2-bis dell’articolo 10 della legge 13 aprile
1988, n. 117, e’ conseguenza di un’esigenza di coerenza interna con i contenuti
del comma 1 dello stesso intervento normativo; mentre la previsione di elezioni
suppletive, contemplata dall’altro periodo del comma 2 dell’articolo 1 del
quale la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha sollecitato la
soppressione, e’, secondo la valutazione operata dal legislatore delegato nell’ambito
dei richiamati poteri di coordinamento e di adattamento, un opportuno corollario
dell’introduzione della preferenza unica, tenuto anche conto della specificità del
contesto in cui essa viene introdotta. Invero, la nomina dei primi dei non
eletti, che era coessenziale al previgente assetto di preferenza multipla,
in cui ciascun elettore poteva esprimere tante preferenze quanti erano i componenti
da eleggere meno uno, sarebbe incongrua, ora che il legislatore delegante ha
optato per il modello sostanzialmente «uninominale» della preferenza
unica, perche’ darebbe luogo al subentro nell’organo di autogoverno, i cui
membri elettivi cessano frequentemente dall’incarico anche in conseguenza dei
passaggi che si verificano, nel corso della carriera, dai tribunali amministrativi
regionali al Consiglio di Stato e viceversa, di componenti sforniti di adeguata
rappresentatività del corpo elettorale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di presidenza
della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
1. All’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza,
dal presidente di sezione più anziano;»;
b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in
carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla
scadenza dell’incarico.».
2. All’articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: «per
un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre
ai componenti supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «per un
solo componente titolare e per un solo componente supplente», e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai componenti elettivi si applica
il comma 2-bis dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso
di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall’incarico
per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive
tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare,
per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.».
E’ conseguentemente abrogato il comma 4 dell’articolo 7.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci
dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.