Prorogata ancora una volta in Sicilia la gestione stralcio delle aziende
unità sanitarie locali: la nuova scadenza, pubblicata nella Gazzetta
del 24 marzo scorso, è fissata al 31 dicembre 2006.
Ormai dieci anni fa, e precisamente con decreti del 12 luglio
1995, erano state istituite le gestioni stralcio delle soppresse
unità sanitarie
locali;
la loro competenza territoriale andava a coincidere con l’ambito territoriale
delle nuove aziende unità sanitarie provinciali e avrebbero avuto
la
durata
di "un anno" a partire dal 10 luglio 1995, sia per le aziende ospedaliere che
per le aziende
unità sanitarie locali.
La legge 28 dicembre 1995 n. 549 (legge finanziaria regionale per il 1996)
attribuì
ai direttori generali
delle
aziende provinciali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse
unità sanitarie
locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende per accertare
la situazione debitoria al 31 dicembre 1994 (art.2 c.14).
Il termine di chiusura della gestione stralcio delle aziende sanitarie è ora
nuovamente prorogato al 31 dicembre 2006.
Si riporta di seguito il decreto assessoriale, con il quale è stata disposta
l’ultima proroga, "in quanto lo Stato non ha ancora provveduto ad assegnare
l’ultima trance concernente la ripartizione e l’erogazione del saldo dei Fondi
relativi al
ripiano dei debiti pregressi come definito nell’accordo del 3 agosto 2000".
. . . .
Sicilia,
Assessorato regionale alla Sanità
Decreto 30 dicembre 2005. Proroga della gestione stralcio delle aziende unità sanitarie locali
al 31 dicembre 2006
(Gurs 24 marzo 2006 n. 15)
L’Assessore,
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato
con i decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517 e 19 giugno 1999, n. 229,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell’art.
2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 1995, n.189, con il
quale sono state costituite le aziende sanitarie e nominati i direttori generali
delle stesse ai sensi dell’art. 55 della legge regionale n. 30/93;
Visti i decreti dal n. 16281 al n. 16305 del 12 luglio 1995, con i quali:
– sono state istituite le gestioni stralcio delle soppresse unità sanitarie
locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende;
– si è stabilito che la gestione stralcio aveva la durata di un anno
a partire dal 10 luglio 1995 sia per le aziende ospedaliere che per le aziende
unità sanitarie locali;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria), che al comma 14
dell’art. 2 prevede che le Regioni attribuiscano ai direttori generali delle
istituite aziende le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie
locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende al
fine di accertare al 31 dicembre 1994 la situazione debitoria;
Visto il decreto legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito con modificazioni
in legge 11 febbraio 1997, n. 21;
Visto il decreto n.25863 del 25 giugno 1998, con il quale è stato fissato
il termine della gestione stralcio delle aziende ospedaliere;
Vista la circolare n. 987 del 17 marzo 1999;
Visti i decreti n. 33473 del 5 dicembre 2000, n. 36880 del 28 dicembre 2001,
n. 1546 del 7 agosto 2002, n. 194 del 21 febbraio 2003, n. 2434 del 22 dicembre
2003 e n. 4806 dell’11 febbraio 2005, con i quali sono stati prorogati i termini
della chiusura della gestione stralcio delle aziende unità sanitarie
locali;
Considerato che lo Stato non ha ancora provveduto ad assegnare l’ultima trance
concernente la ripartizione e l’erogazione del saldo dei Fondi relativi al
ripiano dei debiti pregressi come definito nell’accordo del 3 agosto 2000;
Ritenuto necessario, quindi, al fine di acquisire l’ulteriore ultima trance
da parte dello Stato, di prorogare la gestione stralcio per le aziende unità sanitarie
locali al 31 dicembre 2006;
Decreta:
Articolo unico
A parziale modifica del decreto n. 4806 dell’11 febbraio 2005, è prorogata
la gestione stralcio delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre
2006.
Palermo, 30 dicembre 2005. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
il 24 marzo 2006.