La richiesta di retrodatazione della nomina anche ai fini economici,
oltre che
giuridici, appartiene, nel pubblico impiego prima della privatizzazione,
alla
giurisdizione
del
Giudice
Amministrativo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza depositata il
2 marzo, con cui è stato pure ribadito che il discrimine temporale del 30
giugno 1998, tra Giudice Amministrativo e Giudice del Lavoro, va stabilito
sulla base del “dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali
e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata”.
– – – –
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili
Sentenza 2 marzo 2006 n. 4591
(presidente Carbone, Relatore Vidiri)
Giurisdizione – Lavoro pubblico – Retrodatazione della nomina
ai soli fini giuridici – Richiesta di retrodatazione anche ai fini economici
a titolo risarcitorio – Giurisdizione Amministrativa.
(…)
Nel
caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della
nomina
ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei
confronti dell’amministrazione avente ad oggetto la richiesta di risarcimento
del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore
all’effettiva immissione in servizio, appartiene (fermo il discrimine
temporale fissato dall’art.45, comma 17 del d.lgs. n.80
del 1998 e dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n.165 del 2001) alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, dato che la “causa petendi” si
collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, che risulta
già esistente,
perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in relazione
al quale si lamenta la perdita economica.
(…)
Per l’applicazione del criterio di riparto,
va dato particolare rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti
materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa
avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia,
sicché nel
caso in cui il dipendente, sul presupposto dell’affermazione del proprio diritto
ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese ad un periodo
in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 – indicata
dalla disposizione citata – la competenza giurisdizionale va ripartita tra
il
giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione
rispettivamente alle due fasi temporali.
(…)
La domanda con cui il lavoratore dipendente
di un ente pubblico economico chieda la condanna di alcuni funzionari dell’ente
stesso al risarcimento dei danni economici e morali, che deriverebbero da loro
comportamenti arbitrari o comunque illegittimi, va devoluta alla giurisdizione
del giudice ordinario, in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito
extracontrattuale proposta tra privati,
non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti
dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello
stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto al rapporto
di pubblico
impiego ed attenendo al merito l’effettiva riferibilità all’ente dei
comportamenti dei funzionari.
(…)