Il Parere del Consiglio di Stato

Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sul "riordinamento
del Consiglio superiore dei lavori pubblici", approvato dal Consiglio dei
Ministri

lo scorso 17 marzo, dopo essere stato esaminato dal Consiglio di Stato.

Il Giudici di Palazzo Spada hanno in particolare evidenziato che, essendo in
corso
di
attuazione
la delega legislativa contenuta
nell’art. 25 della legge 18 aprile 2005,
n. 62, per il recepimento delle direttive 2004/18 e 2004/17, e la conseguente
compilazione
del Testo unico sui
contratti della Pubblica Amministrazione (ora giunto alla firma del Presidente
della Repubblica, n.d.r.)
, v’è un’indubbia esigenza di coordinamento
tra le due discipline.

Riportiamo di seguito il testo integrale del parere rilasciato dal Consiglio
di
Stato, in Adunanza Generale.

. . . .

Consiglio di Stato, Adunanza generale

Parere sullo schema di regolamento avente ad oggetto “Riordinamento
del Consiglio
superiore dei lavori pubblici" (in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale)

Il Consiglio,
Vista la relazione senza numero né data, trasmessa con nota
n. 21339/400/152 del 9 dicembre 2005, pervenuta nella Segreteria della Sezione
il 4 gennaio 2006, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
– Ufficio legislativo
– ha chiesto il parere di competenza sul regolamento in oggetto;

Visto il preavviso predisposto dalla Sezione nell’adunanza del 23 gennaio
2006; esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Piermaria
Piacentini;

PREMESSO

Con la relazione di cui alle premesse, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti – Ufficio legislativo -, ha chiesto il parere di competenza sullo
schema di regolamento avente ad oggetto il “Riordinamento del Consiglio
superiore dei lavori pubblici”.

Si tratta di un provvedimento di attuazione dell’art. 6 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, che prevede la modifica dell’organizzazione e delle
competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici, demandando – comma
6 – ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su
proposta del Ministro dei lavori pubblici (oggi Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti) il compito di “attribuire al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza
del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad
altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo”. Con la medesima disposizione si prevede che, con detto decreto “si
provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello
Stato nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché ad
integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi”.

Il testo che viene sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, è composto
da 14 articoli, ha riportato il parere del Dipartimento della Funzione pubblica
e del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato -, ed è stato già esaminato nella seduta
del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005.

CONSIDERATO

1. – In via preliminare si deve richiamare l’attenzione dell’Amministrazione
sulla circostanza che è in corso di attuazione la delega legislativa,
contenuta nell’art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, per il recepimento
delle direttive 2004/18 e 2004/17, e la compilazione di un Testo unico sui
contratti della Pubblica Amministrazione, e che il testo del futuro decreto
legislativo, attualmente in corso di esame da parte di questo Consiglio di
Stato, contiene una norma (art. 127) avente ad oggetto, il riordinamento del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale circostanza comporta la necessità di seguire l’iter di adozione
dei due provvedimenti, adeguando sia le premesse sia – ove necessario
(atteso che la disposizione del Testo unico ha un contenuto pressoché identico
a quello dell’art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109) il testo del
presente regolamento a quella che sarà la nuova disciplina in materia.

2. – Il problema del riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici
non è nuovo per il Consiglio di Stato.

Già con parere n. 43/01, reso nell’adunanza del 12 marzo 2001,
la Sezione consultiva per gli atti normativi, su richiesta dell’allora
Ministro dei lavori pubblici, ha avuto occasione di procedere all’esame
di uno schema di regolamento avente il medesimo oggetto.

Con il richiamato parere, la Sezione affrontava, preliminarmente, il problema
sullo strumento normativo da adottare a tal fine.

Essendo, infatti, a seguito della entrata in vigore della legge 15 marzo 1997,
n. 59, insorti dei dubbi sul se dovesse procedersi con regolamento o con apposito
decreto legislativo, la Sezione li risolveva, affermando che “assumendo,
come premessa maggiore, il fatto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è tra
gli organismi da riordinare (art. 96 d.P.R. n. 112) e che tale riordino deve
avvenire “ con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59” (art. 9, comma 1 d.lgs. n. 112) e, come premessa
minore, il fatto che l’art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 59 prevede che “il
riordino delle strutture di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), si provvedere
con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell’art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400” e che tra le strutture di cui all’art.
3, comma 1, lettera d), rientra anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
la conclusione del sillogismo non può essere se non quella che il riordino
del Consiglio superiore dei lavori pubblici può essere fatta con un
regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge n.
400 del 1988”.

Sempre con lo stesso parere, la Sezione riconosceva quale importante innovazione,
la sottoposizione “agli indirizzi e alle direttive generali del Presidente
del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all’uopo delegato”,
in quanto in tal modo si attenuava la “dipendenza diretta dal Ministro
dei lavori pubblici”, affermandosi, “sia pure tendenzialmente,
un rapporto globale con la Presidenza del Consiglio, facendo così fare
all’istituto un primo passo verso un regime analogo a quello del Consiglio
di Stato, della Corte dei Conti o dell’Avvocatura dello Stato”.

Si segnalava, infine, nella parte generale, la carente partecipazione dei
soggetti interessati, suggerendo una impostazione paragiustiziale del procedimento
che accentuasse la posizione super partes del Consiglio superiore.

3.- Il testo che oggi viene sottoposto all’esame del Consiglio di Stato,
segue le indicazioni fornite con il precedente parere. Invero:

a.- è stata adottata la forma del regolamento ex art, 17, comma 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b.- si è prevista la partecipazione, con diritto a voto, dei soggetti
interessati al procedimento (comune e regione) alle adunanze delle Sezioni
o dell’Assemblea generale in cui si discutono progetti di opere pubbliche
localizzate nell’ambito dei rispettivi territori;

c.- si è mantenuta la sottoposizione della “determinazione degli
obiettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici …agli indirizzi
generali del Governo tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

In merito a tale ultimo punto occorre peraltro richiamare l’attenzione
della Amministrazione sul fatto che:

1.- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è un organo tecnico;
la legge, invero lo definisce quale massimo organo tecnico consultivo dello
Stato (art. 9, comma 1, della legge n. 109 del 1994). Non si comprende quali
indirizzi e direttive possa impartire il Governo, tramite il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini della determinazione degli obiettivi
del Consiglio;

2.- L’intenzione, pregevolissima, di rendere il Consiglio superiore
organo di consulenza, sia pure facoltativa anche per gli altri enti pubblici,
di qualsiasi natura e livello, stride con la richiamata prevista sottoposizione
agli indirizzi del Governo che potrebbero, per avventura, contrastare con quella
degli altri soggetti (in particolare le Regioni e le Province autonome) che
intendessero avvalersi della consulenza facoltativa del Consiglio;

3.- Strettamente collegato all’osservazione precedente, appare il fatto
che lo schema del parere richiamato era stato sottoposto all’esame della
Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, mentre il testo in esame
non lo è stato. In rapporto a quanto esposto nei due punti precedenti,
una simile omissione appare particolarmente grave (anche se può essere
sanata ex post, ferma restando la necessità – nel caso in cui,
a seguito del parere della Conferenza, dovesse rendersi necessaria una modifica
sostanziale del testo in oggetto – di sottoporre il nuovo testo al parere
di questo Consiglio di Stato), dato che una discussione in tale sede avrebbe
potuto chiarire la natura e l’estensione degli indirizzi governativi.

Le considerazioni che precedono, non vogliono, ovviamente, costituire una
critica al precedente parere della Sezione (che resta valido per quanto concerne
l’auspicabile rapporto diretto del Consiglio superiore con la Presidenza
del Consiglio), ma semplicemente richiamare l’attenzione sul fatto che
il mutato quadro costituzionale rende necessaria una diversa impostazione dei
rapporti istituzionali tra gli organi interessati dalla attività del
Consiglio.

Un ulteriore punto su cui occorre richiamare l’attenzione della Amministrazione, è quello
concernente i rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici: l’art. 4, comma 5, della legge n. 109 del 1994, prevede, infatti,
espressamente che “per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si
avvale … per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici …”, ma nel testo del regolamento
in esame non è dato riscontrare una disciplina dei due organi.

Sembrerebbe pertanto opportuno inserire una disposizione (che potrebbero essere
i commi 4 bis e 4 ter dell’attuale art. 2) del seguente tenore:

“Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in particolare svolge attività di
consulenza per la Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per
le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l’Autorità ritiene
di richiedere il parere del Consiglio superiore”.

“L’attività di consulenza si attua, su richiesta del Presidente
dell’Autorità, anche a mezzo di referti all’Autorità,
o mediante istruttorie congiunte tra gli uffici del Consiglio e dell’Autorità,
secondo direttive concordate tra il Presidente del Consiglio superiore e il
Presidente dell’Autorità, ovvero mediante audizioni presso l’Autorità,
del Presidente del Consiglio superiore, o di una delegazione del Consiglio
stesso, nominata dal Comitato di presidenza e coordinata dal presidente della
Sezione competente per materia”.

Va ancora osservato che lo schema di regolamento in esame prevede l’intervento
del Consiglio superiore e del Servizio tecnico centrale su varie materie (in
particolare per la formazione e l’approvazione delle norme tecniche edilizie
e antisismiche) previste da una serie di leggi, anteriori alla entrata in vigore
della Legge costituzionale n. 3 del 2001.

In merito al contenuto di tali leggi, si deve far rilevare che la materia
da esse disciplinata potrebbe non rientrare più nella competenza statale.

Se, invero – ed è questa l’opinione della Sezione – l’emanazione
delle norme tecniche in materia sismica ed edilizia in genere, dovrebbe rientrare
nella previsione del nuovo art. 117 Cost: lett. h) “ordine pubblico e
sicurezza”, non potendosi certamente limitare il concetto di sicurezza
alla sola accezione della pubblica sicurezza, resta peraltro il fatto che la
Corte costituzionale, con la sua sentenza n. 407 del 2002, ha, invece optato
per la soluzione più restrittiva.

Sotto tale aspetto vale peraltro ricordare che, con la sent. n. 428 del 2004,
la Corte costituzionale ha ritenuto che la materia della circolazione stradale
rientri nelle competenze statali affermando che l’esigenza, connessa alla strutturale
pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale
dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)
certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h)
del secondo comma dell’art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva
la materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale” chiarendo, inoltre che, “in quanto funzionale
alla tutela dell’incolumità personale, la disciplina della circolazione
stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati,
come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione,
sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza
della Corte che riferisce la “sicurezza” prevista dalla ricordata
norma costituzionale all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei
reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri
6 e 162 del 2004)”, ed è appena il caso di sottolineare che le
argomentazioni appena riportate ben possono adattarsi anche alla normativa
tecnica che coinvolge l’incolumità personale dei cittadini e la cui
violazione può portare alla commissione di reati come l’omicidio
e le lesioni colpose.

In ogni caso è da ritenere che la stessa materia rientri nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato, sia sotto il profilo della “tutela
dell’ambiente” (art. 117 lett. s), sia in quanto attinente alla “determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” ai sensi
della lett. m) dell’art. 117, norma, questa che – come ha già avuto
occasione di affermare la Sezione con il parere n. 335/03, reso nell’adunanza
del 10 febbraio 2003 – può dirsi concernente non “materie in senso
stretto” ma “più esattamente competenze del legislatore
statale idonee ad investire una pluralità di materie”.

Invero, come si legge nel richiamato parere n. 335/03: “ai sensi della
norma di cui alla lettera m), rafforzata nell’articolo 120, comma 2, è,
infatti, compito dello Stato individuare il nucleo dei diversi diritti civili
e sociali (concernenti per loro natura più materie) e apprestarne la
garanzia uniforme, così che il contenuto di questi diritti sia precisato
nella sua nozione essenziale, tale da sostanziarne la effettività, e
sia in questi termini concretamente assicurato in condizioni eguali in tutto
il territorio nazionale. … In questo quadro è di certo compreso
tra i diritti civili il fondamentale e indisponibile diritto alla vita e alla
integrità fisica (basato sugli articoli 2 e 32 della Costituzione)” che
può, e deve, essere tutelato in maniera identica su tutto il territorio
nazionale, anche sotto il profilo delle norme tecniche da seguire nel settore
delle costruzioni e dell’edilizia sismica.

Non si ravvisano, pertanto, possibili vizi di costituzionalità nel
testo in esame, anche se le considerazioni appena fatte, confermano l’opportunità già segnalata,
di una preventiva audizione della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie
locali.

4.- Fatte tali premesse di carattere generale, si può scendere all’esame
delle singole disposizioni che compongono l’articolato.

art. 1: La disposizione è meramente ripetitiva delle disposizioni già contenute
nella legge n. 109 del 1994, e conseguentemente appare opportuno sopprimerla,
in base al principio, più volte affermato dalla Sezione, della inopportunità di
ripetere, in un testo regolamentare, disposizioni già contenute in una
norma primaria.

Qualora peraltro – attesa la rilevanza dell’organo e delle sue
funzioni – si ritenga opportuno evidenziare tale situazione, si suggerisce
una formulazione del seguente tenore:

“1.- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito denominato
Consiglio superiore, è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato
e svolge, attività di consulenza facoltativa per le Regioni e le Province
Autonome, e per gli altri Enti pubblici che ne facciano richiesta”

Con tale formulazione, si supera anche l’osservazione, più sopra
fatta, in merito alla sottoposizione dell’attività del Consiglio
superiore agli indirizzi e alle direttive generali del Governo. Qualora peraltro,
non si ritenesse di accedere alla soluzione sopra prospettata, appare – in
ogni caso – necessario sopprimere il comma 4 dell’art. 1.

art. 2, comma 2: la disposizione in esame richiama la legge 5 novembre 1971,
n. 1086, la legge 2 febbraio 1974, n. 64, il d.lgs 6 giugno 2001, n. 378, il
d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, il cui contenuto è stato trasfuso nel
Testo unico approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In relazione a ciò,
appare necessario che l’Amministrazione provveda ad una più attenta
analisi del testo del regolamento (atteso che una simile situazione si ripete
anche in altri articoli), richiamando solo ed esclusivamente le disposizioni
in vigore.

– comma 3: si prevede un potere di vigilanza sugli enti che svolgono funzioni
di organismo di normazione nel campo dell’ingegneria civile. Tale potere,
peraltro non è attribuito al Consiglio superiore, da alcuna disposizione
normativa e non può certo essere attribuito in via regolamentare.

Poiché, come si è accennato si è in presenza di un regolamento
ex art. 17, comma 4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale “L’organizzazione
e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa
con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro…” e
che il richiamato comma 2 dell’art. 17 prevede i cd. regolamenti di delegificazione
e cioè quel tipo di regolamenti in materie “per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari”, si deve concludere nel senso che l’attribuzione
di un simile potere di vigilanza esuli dalla potestà regolamentare.

È vero, al riguardo che l’art. 6, comma 6, legge n. 109 del 1994,
prevede che, con il regolamento in esame, si possono “attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di
competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati
ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo” ma, nella specie, non si tratta di una attribuzione
di poteri consultivi, bensì di attribuzione di una competenza specifica
di amministrazione attiva che non rientra nella fattispecie prevista dal richiamato
art. 6, comma 6.

D’altra parte si osserva che, in ogni caso, non sarebbe bastata la generica
espressione “enti che svolgono funzioni di organismo di normazione” per
individuare di quali soggetti si tratti, ma occorreva, invece, una indicazione
specifica dei medesimi.

– comma 4: se una delle funzioni indicate al comma 3, concerne la “predisposizione
delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni
da osservarsi su tutto il territorio nazionale”, la previsione, nel comma
in esame, della possibilità di redigere norme tecniche su delega dei
soggetti indicati nella prima parte del comma, può avere un senso solo
se formulata come segue: “può redigere norme tecniche particolari
su richiesta degli stessi soggetti”

A proposito poi della espressione organi legislativi, impiegata nella prima
parte della disposizione, appare necessario che la stessa sia sostituita dall’espressione “Organi
costituzionali”, che è più corretta tecnicamente e che
ricomprende anche la Presidenza della Repubblica.

Art. 3: in linea generale si fa presente la necessità che venga espressamente
previsto che i componenti del Consiglio superiore, designati dalle Regioni
e dalle Autonomia locali, siano scelti tra soggetti in possesso di specifiche
qualifiche tecniche, corrispondenti alla importanza e alla delicatezza delle
funzioni del Consiglio stesso.

– commi 2 e 3: sono da sopprimere in quanto ripetitivi di precise disposizioni
di legge.

– comma 4: la parola indicazione va sostituita con la parola proposta.

– comma 6: il direttore della Cassa depositi e prestiti (lett. i) dei componenti
ratione muneris, andrebbe espunto dato che la Cassa è ormai una società per
azioni, disciplinata dal diritto privato, mentre, per quanto concerne i rappresentanti
del Ministero per i beni e le attività culturali (lett. n e o), si fa
presente l’opportunità di prevedere anche il Direttore generale
dei beni archeologici.

– comma 8: si segnala l’opportunità di prevedere, per i componenti
ratione muneris, la possibilità di farsi sostituire da un delegato definendone
peraltro il livello in modo da garantire la qualificazione dell’Istituto.

Art. 4, comma 1: Nel primo periodo il termine indicati, riferito agli esperti
che possono partecipare alle sedute dell’assemblea generale va sostituito
con la parola scelti. Al riguardo potrebbe essere opportuno sia limitare il
numero degli esperti, che prevedere che la loro presenza possa essere richiesta
anche dalle Sezioni, o dai loro Presidenti.

Sempre a proposito degli esperti, si osserva che il silenzio mantenuto sulla
gratuità della partecipazione degli esperti, non sembra soddisfare le
osservazioni della Ragioneria generale; appare, pertanto, necessario specificare,
nel secondo periodo del comma, che gli esperti partecipano a titolo gratuito.

– comma 2: va soppresso in quanto ripetitivo di specifica disposizione di
legge.

Art. 5, comma 1: la lett. f) deve essere posposta a tutte le altre e deve
essere così formulata: “delibera, sentito il Comitato di presidenza,
su ogni altra materia o questioni connesse all’esercizio delle funzioni
del Consiglio superiore”.

– comma 2: se non si vuole prevedere la figura del vice Presidente, la cui
designazione e la cui nomina dovrebbero avvenire con le stesse modalità previste
per la designazione e la nomina del Presidente, sembra preferibile utilizzare,
in caso di impedimento o di assenza di quest’ultimo, la formula che affida
la presidenza dell’Assemblea generale al Presidente di Sezione più anziano.

Art. 6, comma 2: alla lett. c) – come già fatto notare in merito
all’art. 4, comma 1 – occorre specificare, nel secondo periodo del comma
che gli esperti partecipano a titolo gratuito.

– comma 3: la prima parte del comma va sostituita come segue: “il Presidente
del Consiglio superiore, su richiesta del Presidente della Sezione incaricata
dell’affare …”.

– comma 4: la formulazione della disposizione appare del tutto incomprensibile:
si suggerisce di modificarla come segue:

“4. Per l’esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi
di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore è costituito
un comitato speciale composto da un Presidente di Sezione e da non più di
cinque componenti, scelti nell’ambito dei componenti del Consiglio superiore.
Il presidente del comitato speciale può disporre la partecipazione ai
lavori di altri componenti e di esperti, senza diritto a voto. La partecipazione
degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del
presidente designato, lo stesso è sostituito da altro Presidente di
Sezione, nominato dal Presidente del Consiglio superiore”.

Art. 7, comma 2: L’attuale testo va sostituito come segue:

“Il Comitato di presidenza è convocato dal Presidente, per l’esercizio
delle funzioni di cui all’art. 5, comma 1, e per l’esame di argomenti
di particolare rilevanza e su ogni questione che il Presidente intenda sottoporre
allo stesso”.

Art. 8, comma 2: il participio “assegnata”, va sostituito con
il participio “attribuita”.

Art. 9, comma 1: il Servizio tecnico centrale, ai sensi dell’art. 27
della legge n. 1460 del 1942, è “l’organo a mezzo del quale il
Ministero dei lavori pubblici provvede a studi tecnici di carattere generale
e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione
dei vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici nonché alla
disciplina e al controllo degli adempimenti tecnici demandati agli uffici esecutivi”.

Il Servizio si trova in una posizione di dipendenza funzionale dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito da una Segreteria
generale e da cinque reparti specializzati, dipendenti dai presidenti di ciascuna
delle sezioni del consiglio superiore. Esso deve considerarsi pertanto una
struttura servente del Consiglio superiore e, come tale, non è contemplato
nell’art. 6 della legge n. 109 del 1994; appare pertanto opportuno, in
primis, darne una qualificazione, tenendo presente quanto segue, in particolare,
con riferimento alle funzioni di cui alle lett. c), d), e), f), e g).

In primo luogo si deve far rilevare che – come avvenuto all’art.
2, comma 2 – la disposizione in esame richiama una serie di leggi (legge 5
novembre 1971, n. 1086, la legge 2 febbraio 1974, n. 64) il cui contenuto è stato
trasfuso nel Testo unico approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Appare,
pertanto, necessario che l’Amministrazione provveda ad una più attenta
identificazione delle disposizioni di che trattasi.

In secondo luogo, con il regolamento si attribuiscono al Servizio tecnico
funzioni di amministrazione attiva, quali quella di abilitazione, qualificazione,
certificazione e vigilanza su organismi di certificazione, di ispezione e prova,
laboratori di prova, su prodotti e sistemi costruttivi.

Ciò suscita qualche perplessità. Invero mentre le funzioni di
cui alla lett. b) è espressamente demandata al Servizio tecnico centrale
dal d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, quelle di cui alla lett. l) sono, dallo
stesso d.P.R. attribuite al Ministero e non al Servizio tecnico centrale;

Analogamente l’abilitazione e la vigilanza sugli organismi di attestazione
dei cementi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato (che andrebbe più correttamente
indicato con decreto interministeriale) 12 luglio 1999, n. 314, sono funzioni
demandate al Ministero che vi provvede su domanda dei soggetti interessati.

A sua volta l’art. 20, ult. comma della legge n. 1086 del 1971 prevede
che “Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori
ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge”.

Infine, per quanto concerne la lett, g), gli artt. 1 e 7 della legge n. 64
del 1974 prevedono una dichiarazione di idoneità di sistemi costruttivi
diversi da quelli usuali, rilasciata dal presidente del Consiglio superiore,
su conforme parere dello stesso Consiglio;

Anche i compiti di cui all’articolo 28, comma 4, del d.lgs 17 agosto
2005, n. 189 (attività di organismo di accreditamento) di cui alla lett.
h) competono al Consiglio superiore che la esercita tramite il Servizio tecnico
centrale.

In relazione a tali competenze, nessuna delle quali – salvo forse quella
di cui all’articolo 28, comma 4, del d.lgs 17 agosto 2005, n. 189 – è espressamente
attribuita al Servizio tecnico centrale, si pongono quindi alcuni problemi.

Come si è più sopra precisato, a proposito dell’art. 2,
comma 3, il regolamento è emanato ai sensi dell’art. 17, comma
4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, rinvia al comma 2 dello stesso
art. 17, in cui si prevedono i cd. regolamenti di delegificazione. Peraltro
presupposto del potere di delegificazione è la predeterminazione, da
parte della legge che autorizza l’esercizio di siffatta potestà regolamentare
delle norme generali regolatrici della materia e … l’abrogazione delle
norme vigenti.

Nella specie l’art. 6, comma 6, legge n. 109 del 1994, prevede solo
che, con il regolamento in esame, si attribuiscano al Consiglio superiore (e
non al Servizio tecnico centrale) poteri consultivi, su materie identiche o
affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, circostanza
questa che non si verifica per le funzioni in esame che integrano invece gli
estremi dell’attribuzione di una vera e propria competenza specifica
di amministrazione attiva che non rientra nella fattispecie prevista dal richiamato
art. 6, comma 6.

A prescindere pertanto da ogni discussione sulla natura e sulla posizione
del Servizio tecnico, attesi i limiti (funzioni consultive), appena evidenziati,
che incontra una azione di delegificazione, si suggerisce, in attesa di un
riordino del Servizio tecnico centrale, di inserire in un comma a parte le
funzioni di cui sopra si è detto, qualificandole come funzioni istruttorie
e di supporto alla autorità che deve formalmente porre in essere il
provvedimento finale.

Art. 10, commi 1, 2 e 3: vanno soppressi in quanto ripetitivi di precisa disposizioni
di legge.

Il parere pertanto può essere espresso in senso favorevole a condizione
che vengano recepite le osservazioni di cui in motivazione.

P.Q.M.

Nei sensi sopraesposti è il parere del Consiglio di Stato.

Il Presidente
(Alberto de Roberto)

Depositato l’8
febbraio 2006

Redazione

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